CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8844/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Taro n.35, che la rappresenta e difende insieme con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- tributi avverso la sentenza n. 6201/16/18 d ella Commissione tributaria regionale del Lazio, deposita ta in data 1 9 settembre 2018 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’Agenzia delle entrare ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA],che resiste con controricorso , avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva dichiarato inammissibilel’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento della maggiore Irpefdovuta per l’anno di imposta 2009; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che l’appello dell’ufficio fosse inammissibile, in quanto notificato con modalità telematiche prima che fosse operativa, nel Lazio, la disciplina del processo tributario telematico. 3. il ricorsoveniva fissatoper la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; 4. parte contribuente depositava istanza di trattazione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzionedel giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art.6d.l. n.119/2018, pagando la prima rata di quanto ancora dovuto; successivamente, depositava in via telematica ulteriore istanza di definizione delle controversie tributarie pendenti di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi 186 e ss., avendo già pagato quanto dovuto; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/ o falsa applicazione degli artt.16 bis e 49 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 16 d.P.R. n.68/2005 e 48 del d.lgs. n.82/2005, dell'art. 39, comma -8 lett. d) del d.l. n.98/2011, dell'art. 16 d.lgs. n.546/1992, dell'art. 12 del d.lgs. n.156/2015, dell'art. 3, comma 3, del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, dell'art. 16 del decreto direttoriale 30.6.16 pubblicato in G.U. n. 161 del 12.7.16., del d.m. 15 dicembre 2016, nonché infine dell'art. 16, comma 2, del d.l. n.119/18 (convertito in legge dalla l. n.136/2018), tutto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 39, co. 8, d.l. n.98/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111/2011 in relazione al d.m. - ministero dell'economia e delle finanze n. 163 del 23/12/2013 ed al decreto del direttore generale delle finanze 30/6/2016, tutto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.; 2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che parte contribuente ha depositato istanza di trattazione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art.6 d.l. n.119/2018, pagando la prima rata di quanto ancora dovuto; tale questione risulta preliminare rispetto all’esame dell’ammissibilità del ricorsoin appello, in quanto, come questa Corte ha affermato, in tema dicondono fiscale, la pendenza della lite va intesa in senso formale e non viene esclusa da una successiva pronuncia diinammissibilità o improcedibilità, occorrendo, per la definitività dell'accertamento oggetto di impugnazione, l'esaurimento della lite (Cass. n. 5316/2015); 2.2. pa rte contribuente ha eccepito e documentato, sin dal controricorso ed anche con successiva istanza di trattazione, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, versando la prima rata dell’importo ancora dovuto, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio, deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6; entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione del controricorrente finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio; nonrisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto; pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 (con ciò non rendendosi necessario l’esame della successiva istanza di definizione agevolata); ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782)