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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11027/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29243-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' FABIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2025/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme richieste in restituzione, da parte dell'INPS, per l'indebita riscossione di assegni per il nucleo familiare, sul trattamento pensionistico, percepito dal dante causa del ricorrente, in relazione al periodo 1.1.2005 - 31.8.2006;

2. il Tribunale aveva ritenuto che il comportamento del de cuius percipiente, cui l'INPS aveva operato trattenute sulla pensione, fosse sintomatico di un riconoscimento del debito e che, pertanto, la richiesta di restituzione dell'indebito, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non fosse prescritta;

3. la Corte di appello ha osservato, invece, che la trattenuta, operata sulla pensione in godimento al dante causa, sino alla morte, e poi sui ratei arretrati versati all'erede, non costituisse circostanza da cui desumere il riconoscimento del debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 cod.civ.; per i Giudici, l'inerzia del dante causa (e quella del ricorrente, successivamente), nel non contestare il pagamento parziale da parte dell'INPS, in assenza di altri elementi di riscontro, non aveva il valore di riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria; conseguentemente, tra la maturazione dell'indebito (sino a luglio 2006) ed il primo atto interruttivo ( comunicazione del settembre 2016) erano decorsi oltre dieci anni con conseguente estinzione della pretesa restitutoria;

4. ha proposto ricorso l'INPS, con un unico motivo;

5. è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA];

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Ric. 2020 n. 29243 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

7. con un unico motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'INPS deduce la violazione degli artt. 2943 nr. 4 e 2944 cod.civ. anche in relazione all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto non idonei -quali atti interruttivi della prescrizione decennale- la comunicazione di riliquidazione della pensione (modello TE08) e le relative trattenute effettuate sulla pensione stessa senza alcuna contestazione da parte del pensionato;

8. il ricorso, come proposto, è inammissibile;

9. vale premettere quanto costantemente affermato da questa Corte ovvero che il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le tante Cass. nr. 4125 del 2017).

In altre parole, il vizio di cui all'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. viene in rilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente.

Diversamente, si trasmoda nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice di merito (tra le tante, Cass. nr. 18715 del 2016);

10. nella fattispecie di causa, la Corte territoriale, con giudizio a lei riservato e qui non validamente censurato, ha escluso che la condotta tenuta dalla parte privata avesse valore di riconoscimento del debito.

L'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione (o, come nella specie, un dato comportamento) costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 cod.civ., rientra nei poteri del giudice di merito (v., in motiv.

Cass. nr. 3479 del 2013);

11. come riportato sinteticamente nello storico di lite, i giudici hanno reputato non significativa, al riguardo, l'inerzia della parte rispetto alle trattenute operate sul trattamento pensionistico.

LINPS critica il ragionamento decisorio e attribuisce rilievo al «modello TE08» di riliquidazione della pensione e, dunque, ad un documento che, invece, la Corte di merito non prende in considerazione; Ric. 2020 n. 29243 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3-

12. in tal modo, le censure - oltre ad esporsi al rilievo del difetto di specificità ( il modello TE08 non è neppure riprodotto in ricorso)- schermano vizio della motivazione, senza, però, illustrare , nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ (applicabile alla fattispecie) il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

13. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

14. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

15. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM i t La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 gennai 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29243-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' FABIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2025/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme richieste in restituzione, da parte dell'INPS, per l'indebita riscossione di assegni per il nucleo familiare, sul trattamento pensionistico, percepito dal dante causa del ricorrente, in relazione al periodo 1.1.2005 - 31.8.2006; 2. il Tribunale aveva ritenuto che il comportamento del de cuius percipiente, cui l'INPS aveva operato trattenute sulla pensione, fosse sintomatico di un riconoscimento del debito e che, pertanto, la richiesta di restituzione dell'indebito, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non fosse prescritta; 3. la Corte di appello ha osservato, invece, che la trattenuta, operata sulla pensione in godimento al dante causa, sino alla morte, e poi sui ratei arretrati versati all'erede, non costituisse circostanza da cui desumere il riconoscimento del debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 cod.civ.; per i Giudici, l'inerzia del dante causa (e quella del ricorrente, successivamente), nel non contestare il pagamento parziale da parte dell'INPS, in assenza di altri elementi di riscontro, non aveva il valore di riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria; conseguentemente, tra la maturazione dell'indebito (sino a luglio 2006) ed il primo atto interruttivo ( comunicazione del settembre 2016) erano decorsi oltre dieci anni con conseguente estinzione della pretesa restitutoria; 4. ha proposto ricorso l'INPS, con un unico motivo; 5. è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Ric. 2020 n. 29243 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 7. con un unico motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'INPS deduce la violazione degli artt. 2943 nr. 4 e 2944 cod.civ. anche in relazione all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto non idonei -quali atti interruttivi della prescrizione decennale- la comunicazione di riliquidazione della pensione (modello TE08) e le relative trattenute effettuate sulla pensione stessa senza alcuna contestazione da parte del pensionato; 8. il ricorso, come proposto, è inammissibile; 9. vale premettere quanto costantemente affermato da questa Corte ovvero che il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le tante Cass. nr. 4125 del 2017). In altre parole, il vizio di cui all'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. viene in rilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente. Diversamente, si trasmoda nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice di merito (tra le tante, Cass. nr. 18715 del 2016); 10. nella fattispecie di causa, la Corte territoriale, con giudizio a lei riservato e qui non validamente censurato, ha escluso che la condotta tenuta dalla parte privata avesse valore di riconoscimento del debito. L'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione (o, come nella specie, un dato comportamento) costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 cod.civ., rientra nei poteri del giudice di merito (v., in motiv. Cass. nr. 3479 del 2013); 11. come riportato sinteticamente nello storico di lite, i giudici hanno reputato non significativa, al riguardo, l'inerzia della parte rispetto alle trattenute operate sul trattamento pensionistico. LINPS critica il ragionamento decisorio e attribuisce rilievo al «modello TE08» di riliquidazione della pensione e, dunque, ad un documento che, invece, la Corte di merito non prende in considerazione; Ric. 2020 n. 29243 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- 12. in tal modo, le censure - oltre ad esporsi al rilievo del difetto di specificità ( il modello TE08 non è neppure riprodotto in ricorso)- schermano vizio della motivazione, senza, però, illustrare , nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ (applicabile alla fattispecie) il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); 13. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 14. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata; 15. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM i t La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 gennai 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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