CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 1963
Cassazione n. 29619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 11619 / 20 25 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 25/02/2025del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , i l qual e , nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquilaaveva rigettato l ’ istanza di differimento della pena per ragioni di salute proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona. Secondo il Collegio, infatti, dal 2018non si erano registrati episodi acuti legati alla cardiopatia da cui egli era affetto, sicchéla sua situazione clinica doveva ritenersi ormai stabilizzata . Tuttavia, in considerazione dell ’ elevato rischio di recidiva della patologia in questione , [OSCURATO:PERSONA] doveva essere immediatamente trasferito in un istituto penitenziario dotato di SAI, di defibrillatore e di un reparto di emodinamica,onde intervenire tempestivamente in caso di urgenza . 1.1. Con sentenza n. 35486 in data 2 luglio 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata,rilevando che il giudizio di compatibilità delle condizionidi salute di [OSCURATO:PERSONA] con la detenzione carceraria era stato formulato soltanto in astratto, senza verificare se le cure praticabili all’interno dell’istituto di assegnazione fossero concretamente adeguate alle esigenze di cura del soggettoe, in particolare, alla necessità di un celere intervento in caso di emergenza sanitaria. 1.2. Con ordinanza in data 25 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettatol’istanza di differimento della penaproposta nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] , già detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona e trasferito, nelle more del presente procedimento, nella Casa di reclusione di Parma, in espiazione della pena di 16 anni di reclusione per i delitti di ricettazione, estorsione e tentata estorsione, aggravati ex art. 7 , legge n . 203 del 1991, nonché alla pena di 12 anni di reclusione inflitta per il delitto previsto dall’art. 416-biscod. pen., con fine pena al 14 gennaio 2030. Secondo il Collegio di merito, Pignataroè stato traferito, a causa delle patologie da cui è affetto, in un istituto penitenziariodotato di assistenza medica nelle 24 ore , situato in una città il cui presidio ospedaliero è dotato di un’Unità di terapia intensiva cardiologica, nonché di reparti di Cardiologia riabilitativae d i E modinamica ; inoltre dall a perizia medico-legale disposta dallo stesso Tribunale è emerso che la cardiopatia è al momento in una fase di adeguato compenso emodinamico e che essa è trattata adeguatamente sul piano farmacologico, potendo il paziente assolvere autonomamente agli atti dellavita quotidian a , senza che l’espiazione della pena appaia contraria al senso di umanità. Inoltre, è stato accertato che l ’ istituto penitenziario di Parma è idoneo a effettuare ilfollow-up, gli accertamenti e le cure di cui il detenuto necessita; che esso è dotato diinfermeria fornita di defibrillatori automatici e che in esso sono presenti due medici e due infermieri che operano nelle24 ore . In fin e, considerato che [OSCURATO:PERSONA] rientra tra i pazienti considerati a rischio molto elevato per eventi cardiovascolari, è stato evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA] di Parma è situato nei pressi del carcere e che è raggiungibile , con autoambulanza,in circa cinque minuti; che il reparto di c ardiologia dell ’ ospedale è dotato di una sala emodinamica a cui si può accedere direttamente, senza passare attraverso il pronto soccorso; chele formalità relative alla traduzione dei detenuti in caso di emergenza sono accelerate e sono espletabili in circa dieci minuti. Sotto altro profilo, l ’ ordinanza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per violazioni della legge in materia di armi, reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, falso, estorsione continuatacommessi in epoca più risalente; e soprattutto per il delitto di cui all ’ art. 416 - bis c od . p en . quale organizzatore del clan di ‘ ndrangheta de nomina to “ Muto ” , sodalizio armato operante fra i comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei territori limitrofi.E a fronte di tali gravi precedenti non sono emer si concreti elementi per ritenere un suo effettivo distacco dagli ambienti criminalidi provenienza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento rescissorio per il tramite de i D ifensor i di fiducia , avv. ti [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al radicamento della competenza per territorio in capo al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.Dopo avere premesso che la competenza per territorio dellamagistratura di s orveglianza, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, una volta radicatasi in base all’istituto di pena in cui l’interessato si trova, non provvisoriamente, all ’ atto della richiesta, della proposta o dell ’ inizio d’ufficio del procedimento,rimane insensibile a eventuali, successivi trasferimenti in altri istituti penitenziari , il ricorso osserva che, a seguito della pronuncia rescindente, Pignataroera stato trasferito nella Casa di reclusione di Parma, sicché la Casa di reclusione di Sulmona sarebbe diven uto il l uo g o d ella sua provvisoria detenzione. Ciò avrebbe dovuto comportare una pronuncia di non luogo a procedere sull’originaria richiesta , posto che la compet enza avrebbe dovuto incardinarsi in capo al Tribunale di sorveglianza di Bologna, territorialmente competente in relazione all ’ istituto pen itenziario di Parma , atteso che la sost a , privadi un minimo di stabilità , nel precedente istituto non s arebbe stata idone a a radicare la relativa competenza.E dalla incompetenza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila sarebbe conseguita l’invalidità e inefficacia dell’accertamento peritale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47-terOrd. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di detenzione domiciliarecd. umanitaria. 2.2.1. Sotto un primo profilo, il ricorso deduce la contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione, conviolazione degli artt. 121 e 125, comma 3, cod . proc.pen. Dopo avere premesso che il Tribunale abbia rivalutato il quadro clinico del detenuto benché esso fosse già stato accertato dalla prima ordinanza, poi annullata, la Difesa sottolinea che il provvedimento impugnato non avrebbe compiuto l’accertamento demandato in sede rescindente , relativo al la compatibilità in astrattodelle condizioni di salute del detenuto , al la possibilità che la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell’istitutoe all’incidenz a della condizione detentiva sulla dignità della personae sulla umanità della pena, considerato che secondo i principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo è necessario che i l detenuto riceva un trattamento adatto alla sua patologia e che gli siano garantite le condizioni per l’accesso allecure prescritt e ( cfr. Ho l omiov c. Moldavia, 2006, 117). Infatti, non sarebbe stato chiarito se, considerando in concreto le patologie e i rischi per [OSCURATO:PERSONA], i defibrillatori e la «assistenza medica e infermieristica h24» possano essere sufficienti in caso di peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute,non essendo garantita, nell’istituto, la presenza di specialisti cardiologi. Anche ai fini dell’accesso al reparto di cardiologia dell ’ ospedale cittadino, non sarebbe stato chiarito se il detenuto possa realmente fruire tempestivamente delle prestazioninecessarie, tenuto conto de l traffico e de i tempi indispensabiliper uscire dall’istituto e per raggiungere il reparto , considerato che la precedente ordinanza aveva certifica to la necessità di un trasferimento del detenuto in un centro SAI. Sotto altro profilo, il Tribunale di s orveglianza non avrebbe approfondito leragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito alla Casa circondariale di Parma senza essere allocato nel centro SAI, posto che egli, dal giorno del suo trasferimento, si trov erebbe ristretto nel « reparto ordinario»con evidenti pericol i per la sua vita. E, anzi, il perito, contravvenendo alle regole dell’accertamento, si sarebbe basatosoltanto sulle informazioni assunte dalla collaboratrice sanitaria della sezionedetentiva, nemmeno identificabile, così impedendo la possibilità di interloquire sulla relativa documentazione e violando l’obbligo di formazione della prova nel contraddittorio delle parti. 2.2.2.Sotto un secondo aspetto, il ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazionein rapporto alla relazione peritale, la quale,a pagina 26, indicherebbe che «coloro che sono stati giàcolpiti da un infarto o un ictus (…) sono considerati a rischio molto alto». Tale aspetto sarebbe stato totalmente o bliterato dal Tribunale, che avrebbe valorizzato unicamente il fatto che,attualmente,[OSCURATO:PERSONA] appaia in buono stato di salute e che siano passati molti anni dall’infartoche lo ha colpito. Né sarebbe stato considerato che, a pagina 3 dell ’ ordinanza, sia stato riferito che, sempre secondo il perito, il detenuto «necessita di dieta ipolipidica e di attività fisica regolare», coerentemente con i principi della legge penitenziaria (art. 9)e con la Carta dei d iritti e dei d overi dei d etenuti e degli i nternati. Il Tribunale, tuttavia, non avrebbe chiarito se [OSCURATO:PERSONA] possa accedere a un trattamento che gli permetta, in concreto, di tutelare la propria salute anche dal punto di vista alimentare e sportivo. 3. In data 15 giugno 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 25 giugno 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria exart. 611 cod. proc. pen. a firma del Difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cuisi deduce la violazione dell’art. 623, comma 1, lett. a),cod. p roc . p en ., per avere l ’ ordinanza impugnata eluso il dictumdella pronuncia rescindente, atteso che, lungi dall’indicare, come richiesto dalla Corte di cassazione, le modalità per tutelare, in concreto, il diritto alla salute del detenuto, essa non avrebbecolmato le carenze motivazionali ma si sarebbelimitata a riprodurre graficamente le conclusioni de l perito in assenza di certificazioni e/o di attestazioni rilasciate dagli organi preposti che ne confermino l’attendibilitàe, dunque, fondandosi su un dato aleatorio e non verificabile. Sotto altro profilo, la Difesa lamenta la mancata allocazione di Pignataronel centro SAI, senza che, sul punto, sia stata fornitaalcuna giustificazione. Infine, si osserva che il detenuto, in data 29aprile 2025, sarebbestato sottoposto ad esame strumentale presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Fidenza , situato a chilometri di distanza dall ’ istituto penitenziario, a riprova della situazione di incompatibilità con la struttura carceraria che lo ospita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve osservarsi che in data 3 lugli o 2025 [OSCURATO:PERSONA], oltre a confermare la nomina fiduciaria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha anche nominato, quale Difensor e di fiducia, l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con revoca del precedente Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, tale nuova nomina non produce alcuna nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza, siccome intervenuta successivamente alla notifica medesima allo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del 4 giugno 2025 (in questo senso v. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 -01). 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi infondato e, pertanto, deve essere respinto. 3. Il primo motivo di ricorso , con cui l a D ife sa di [OSCURATO:PERSONA] , censura i l radicamento della competenza per territorio in capo al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, è infondato. L’art. 627, comma 1, cod. proc. pen., dispone che,nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Corte di cassazione,la competenza attribuita con la pronuncia rescindente non consente alcuna discussione su di essa, salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.e, dunque, salvo che risultino fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore(Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307 -01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844 - 01).Un principio, questo, che è stato ritenuto applicabile anche al le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181 - 01; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029 - 01 ) e, dunque, anche dal tribunale di sorveglianza , attesa l ’ identità del modello procedimentale tra i due ambiti giurisdizionali derivante dal richiamo all’art. 666 cod. proc. pen. operato dall’art. 678, comma 1,cod. proc. pen. Nondimeno, nel caso di specie non è dato ravvisare fatti nuovi che consentano di derogare alla previsione dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen., tale non potendo considerarsi il sopravvenuto trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziarioche rientri nella competenza territoriale di un altro t ribunale di sorveglianza.Ciò in quanto la competenza del tribunale di sorveglianza si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo trasferimento del detenuto, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis(cfr. in tal senso Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 -01; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317 - 01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, Savino, Rv. 245948 - 01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Iannuzzi, Rv. 230544 - 01; Sez. 1, n. 5070 del 08/10/1996, Tamburella,Rv. 206063 - 01; Sez. 1, n. 3084 del 28/06/1993 , Berni, Rv. 194848 - 01) , che si applica anche ne l caso in cui il detenuto sia stato scarcerato e si sia andato a risiedere in altra città (Sez. 1, n. 3250 del 06/07/1992, Lubrano,Rv. 191591 - 01; Sez. 1, n. 2572 del 31/05/1991 , Passante, Rv. 187656 -01). E, nel caso di specie, al momento della domanda la competenza doveva radicarsi in capo al tribunale nel cui distretto aveva sede l’istituto di assegnazione del detenuto, secondo la regola generale dettata dall’art. 677 cod. proc. pen., a mente del quale la competenza territoriale appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento. Ciò all ’ evidente fine di agevolare i rapporti con l ’ istituto in cui interviene l’espiazione, fonte essenziale di dati e di notizie sui soggetti sottoposti al trattamento rieducativo, tanto da richiedersi l ’ esistenza di rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilità tra il detenuto e l’istituto di assegnazione, rimanendo escluso che possa assumere rilevanza la mera presenza fisica dell’interessato in qualsiasi istituto, determinata da ragioni di mera occasionalità, come quelle costituite dai passaggi in transito per ragioni di giustizia (v., fra le altre, Sez. 1, n. 43517 del 19/09/2013, Parabita, Rv. 257172 - 01 ; Sez. 1, n. 11069 del 10/03/2010, Ambesi, Rv.246791 - 01; Sez. 1, n. 433 del 05/12/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220483 -01; Sez. 1, n. 91 del 05/01/1999, Radunanza, Rv. 212580 -01; Sez. 1, n. 4614 del 26/09/1995, Lezzi, Rv. 202505 - 01). Peraltro, anche a voler accedere alla tesi difensiva, qui comunque non condivisa, secondo cui il trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato l’incompetenza del Tribunale abruzzese, va evidenziatoche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola generale dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, R v. 279529 - 01; Sez. 1, n. 48518 del 10/10/2019 Crescimone, Rv. 277336- 01 ; Sez. 1, n. 40763 del 08/06/2018, R . , Rv. 273967- 01; Sez. 1, n. 19385 del 13/12/2016, dep. 2017, Piccolo, Rv. 269629 -01; Sez. 1, n. 3113 del 09/04/2014, dep. 2015, Torneo, Rv. 261923 - 01 ; Sez. 1, n. 47258 del 02/12/2008, Pulci, Rv. 242074 - 01 ; Sez. 1, n. 36144 del 30/06/2004, Garofalo, Rv. 229582 - 01 ). Pertanto, l ’ eccezione in parola deve essere proposta prima della conclusione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza. Ciò che non risulta sia avvenuto nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla incontestata sintesi dello svolgimento del procedimento contenuta nell’ordinanza impugnata e in assenza di specifiche deduzioni di segno contrario da parte dell’odierno ricorrente. In conclusione, il primo motivo di censura deve essere respinto. 4. Infondato è, del pari, ilsecondo motivo di ricorso , con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alrigetto della richiesta di detenzione domiciliareex art. 47 - ter Ord. pen . 4.1. Va premesso che il presente motivo fa riferimento, senza ulteriore specificazione, alla mancata applicazione della detenzione domiciliare.Nondimeno, considerato che il presente procedimento era stato avviato con una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena (cui ha fatto espresso riferimento la stessa sentenza rescindente), deve ritenersi che le censure difensive afferiscano precipuamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare cd. umanitaria, prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la quale, a sua volta, presuppone che ricorrano le condizioni per il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 146 cod. pen. o dell’art. 147 dello stesso codice. Va, infatti, ricordato che,a mente dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l’ammissione dell’interessato alla detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere eventualmente prorogato. Ne consegue che l’accertamento preliminare, rispetto a tale forma di detenzione domiciliare, riguarda la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti disciplinati dagli artt. 146 e 147, primo comma, n. 2, cod. pen.,nel senso che ove quest’ultima sia esclusa, deve parimenti escludersi la possibilità di applicare anche lafattispecie di detenzione domiciliare di cui si discute. In questa prospettiva, appare innanzitutto necessario evidenziare che il differimento obbligatorio, previsto dall’art. 146 cod. pen., può venire in considerazione quando la situazione clinica della persona detenuta sia così compromessa da non rispondere più alle iniziative terapeutiche messe in campo dagli operatori sanitari.Nel caso del differimento facoltativo della pena, previsto dall’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., invece, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni: 1) uno stato patologico della persona detenuta che determini una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; 2) un ’ affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11, Ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv. 260780 -01; Sez. 1, n. 30945 del 5/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 -01; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229 -01); 3) la presenza di condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o, comunque, da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 8/05/2009, Aquino, Rv. 244132 -01), tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina’, Rv. 274879 -01). Ove, poi, ricorrano le condizioni per il differimento della pena, potrà applicarsi, in alternativa ad esso, la detenzione domiciliare cd. «umanitaria», contemplata dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., nel caso in cui vi siano esigenze di contenimento di una rimanente pericolosità sociale del soggetto e ove tale misura risulti in concreto adeguata, con le restrizioni e le limitazioni possibili, a fronteggiare il rischio residuo a carico della persona in espiazione della pena. Ne consegue che, al fine di verificare l’eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto è necessario compiere un giudizio articolato in più fasi (v. Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, non massimata). In primo luogo, è necessario verificare la compatibilità in astrattotra le condizioni cliniche e la detenzionein carcere, tenendo conto dell’inquadramento nosografico della patologia che affligge la persona detenuta e della sua obiettiva gravità. Quindi, occorre accertare se la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell’istituto penitenziario in cui la persona è ristretta (tenendo conto delle esigenze diagnostiche e delle modalità di somministrazione delle terapie di cui essa necessita) e alle, eventuali, ulteriori strutture carcerarie in cui poterla trasferire. Di seguito, è necessario verificare se, in ogni caso, sia possibile assicurare i suddetti interventi diagnostico-terapeutici attraverso il ricorso allo strumento del ricovero in luogo esterno di cura. E ove si ritenga, all’esito di tale composita valutazione, che non ricorra alcuna delle condizioni predette, è comunque necessario verificare l’incidenza della condizione detentiva sulla dignità della persona, al fine di accertare l’eventuale disumanità della pena. Ancora: una volta esaurita la ricognizione sul versante delle condizioni di salute in rapporto allo specifico contesto detentivo (anche in rapporto al divieto di trattamenti disumani o degradanti), occorre ulteriormente verificare se l’eventuale differimento dell’esecuzione possa consentire al condannato di commettere nuovi reati. Il quarto comma dell’art. 147 cod. pen., infatti, contempla il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena a condizione che l’interessato non sia socialmente pericoloso, ovvero quando non «sussista il concreto pericolo della commissione di delitti». Una valutazione, questa, che non può esaurirsi nella astratta considerazione dei precedenti penali o degli eventuali carichi pendenti, ma deve essere contestualizzata e riferita alle attuali condizioni di salute del soggetto, le quali potrebbero essere talmente scadute da incidere in maniera determinante sulla sua pericolosità. Un apprezzamento, quello sul rischio di recidiva, che deve essere a sua volta realizzato tenendo conto dell’ulteriore fattore già menzionato, ovvero della possibilità, contemplata dall’art. 47-ter, comma 1- ter, Ord. pen., di far luogo, ricorrendo le condizioni per il differimento, all’applicazione della detenzione domiciliare speciale. E ciò nel caso in cui l’applicazione di tale misura restrittiva sia necessaria e sufficiente a contenere una residua pericolosità sociale. 4.2. Tanto osservato deve ritenersi che, in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza si siasostanzialmente attenuto alla richiamata cornice di principi. Infatti, il Collegio di merito ha, innanzitutto, compiuto un puntuale accertamento della situazione sanitaria di [OSCURATO:PERSONA] , integrando le informazioni contenute nella cartella clinica del detenuto, aggiornate dalla direzione sanitaria del carcere di attuale assegnazione, con una relazione peritale all’uopo disposta, da cui è emerso che egli è affetto da «cardiopatia ischemica: pregresso infarto miocardico acuto (STEMI) a sede anteriore, rivascolarizzato mediante angioplastica coronarica con posizionamento di DES su IVA media (2010); ateromasia carotidea bilaterale con stenosi del 35-40% della carotide interna dx -ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico; dislipidemia con valori del colesterolo LDL non a targetsecondo le attuali linee guida». Inoltre, secondo quanto riferito dal perito «la cardiopatia ischemica attualmente risulta in compenso emodinamico, in assenza di segni clinico-strumentali di deficit di pompa, di aritmie e di ridotta riserva coronarica». Quanto all’ateromasia carotidea, è stato evidenziato che «essa non richiede un trattamento chirurgico, riservato ai casi in cui la stenosi supera il 75%». Tuttavia, avendo avuto un infarto in passato, il detenuto è considerato «tra i pazienti considerati a rischio molto elevato per eventi cardiovascolari,per cui, secondo quanto indicato dalle linee guida a partire dal 2021, i valori di colesterolo-LDL consigliati devono essere inferiori a 55 mg/dl, mentre quelli della pressione arteriosa sistolica ottimali fra 130 e 120 mmHg». Su tali basi, essendo l’ipertensione arteriosa già ben controllata dalla terapia, il perito ha ritenuto «sufficiente effettuare interventi farmacologici idonei a conseguire la diminuzione delle LDL ed aumentare l’attività fisica, al fine di arrestare la progressione dell’aterosclerosi su tutti i distretti vascolari»;interventi che, a suo giudizio, condiviso dal Tribunale, «possono essere praticati in regine di detenzione ordinaria», senza che l e patologie sopra descritte impedisc a no a [OSCURATO:PERSONA] « di assolvere autonomamente agli atti di vita quotidiani». Muovendo dalla premessa che la cardiopatia da cui il detenuto è affetto non abbia dato luogo, ormai da parecchi anni, a eventi acuti e che, tuttavia, il dato anamnestico collochi il paziente tra i soggetti a rischio rispetto alla possibilità di future recidive, il Collegio di merito ha condiviso la necessità di inserirlo in un contesto detentivo in grado di monitorare la patologia cardiaca , eventualmente anche attraverso la sottoposizione ad esami clinici da eseguir e all ’ esterno del carcere, e, soprattutto, in grado di garantire, in presenza di eventi acuti, l’espletamento diiniziative terapeutiche rapide ed efficaci. A quest’ultimo riguardo, è stato evidenziato come eventuali situazioni acute possano essere adeguatamente affrontate grazie ai presidi esistenti all ’ interno dell’istituto penitenziario (individuati dal Tribunale nel centro SAI, nella presenza di personale sanitario operativo nelle 4 ore , nella disponibilità di defibrillatori) ovvero all’esterno di esso, grazie alla possibilità di un agevole accesso a un vicino ospedale,dotato di un’Unità di terapia intensiva cardiologica, nonché di un reparto di Cardiologia riabilitativa e di Emodinamica. In proposito, va rilevato come le censure difensive non meritino di essere condivise, tenuto conto, quanto al mancato inserimento di Pignataronel SAI, che tale struttura è destinata ad accogliere le persone detenut e che presentino patologie le qualirichiedano un costante contatto con personale sanitario dedicato e non certo i pazienti che, pur trovandosi in una situazione di rischio di futuri episodi acuti, siano al momento in una condizione di buon compenso clinico, come nel caso dell’odierno ricorrente. In altri termini, affermare la necessità dell’inserimento in un SAI di una persona detenuta rientrante, a partire dal dato anamnestico, in una categoria a rischio di infarto, sarebbe come affermare che un paziente non detenuto che presenti le medesime caratteristiche cliniche debba essere necessariamente ricoverato in ospedale; ciò che appare all’evidenza del tutto irragionevole. Pertanto, la necessità, dalla sentenza rescindente condivisa, di assegnare [OSCURATO:PERSONA] a un istit uto dotato di SAI era stata affermata non in funzione di un suo immediato ricovero in tale struttura sanitaria , quanto nell’evenienza di una situazione acuta che lorendesse necessario. Quanto, poi, alla possibilità di un tempestivo accesso del detenuto al locale presidio ospedaliero, essa è stata ritenuta praticabile dal personale sanitario e dal perito, sicché trattandosi di un accertamento di fatto deve escludersi che il Giudice di legittimità possa pervenire ad unadifferente conclusione, che richiederebbe un diretto e non consentito apprezzamento del compendio istruttorio. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle censure svolte sul punto dalla Difesa del detenuto. Inogni caso, va osservato che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la condizione di pericolosità del detenuto, tale da non poter essere fronteggiata, allo stato, con una misura diversa dalla detenzione in carcere. Un p rofilo, questo, rispetto al quale l’odierno ricorso non si è, in alcun modo, confrontato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Ai sensi dell ’ art. 52 , d.lgs. n. 196 del 20 03 , i n caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalit à e gli altri dati identificativi delle p