CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16255/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 112/25 Iozia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato per la asserita inidoneità della condotta consistita in mero divincolamento, nonché all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen. e alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, sono generiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 3-4); Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i