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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 35868/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 gennaio 2023, il Tribunale di Genova, decidendo in sede di giudizio di rinvio sull'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente, disponeva la revoca del decreto di sequestro preventivo del "Trittico della Crocifissione e Santi", attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], disposto nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di terzi per il reato di cui all'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ordinandone la restituzione all'istante, cui l'opera era stata sequestrata.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, il medesimo ha proposto ricorso per cessazione.

In via preliminare si allega la sussistenza dell'interesse a proporre il ricorso pur a seguito dell'intervenuta restituzione dell'opera, sia con riguardo all'ottenimento di una legittima pronuncia che accerti la sussistenza o meno dei presupposti che avevano condotto al sequestro, sia in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata, affermando l'insussistenza della buona fede del ric:orrente in base ad argomenti apodittici che disattendono i principi affermati dalla Corte di cassazione in ben due pronunce rescindenti, costituirebbe un "giudicato cautelare" idoneo ad incidere negativamente sul procedimento penale avviato nei suoi confronti per il reato di ricettazione del dipinto.

Riconoscendo l'insussistenza ab origine del periculum in mora in applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità - si lamenta - il Tribunale avrebbe dovuto emettere un provvedimento di annullamento (e non di revoca) del dec:reto di sequestro preventivo impeditivo per carenza dell'esigenza cautelare legittimante la misura ablativa.

Vengono dunque articolati tre motivi.

2.1. Con il primo si lamenta la radicale mancanza di motivazione, con violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., rispetto agli specifici elementi concernenti il difetto di valutazione sull'ipotizzata insussistenza della buona fede del ricorrente, indicati nelle due pronunce rescindenti con cui la Corte di cassazione aveva annullato le ordinanze in precedenza rese dal Tribunale del riesame nella presente vicenda cautelare.

Si richiama, in particolare, il fatto che l'acquisto dell'opera era avvenuto presso una nota casa d'aste di Genova e non direttamente dalle precedenti proprietarie, indagate del delitto oggetto di procedimento.

L'aver omesso di valutare quell'elemento - criticando anche le osservazioni svolte dalla Corte di cassazione e adducendo il fatto che la successiva iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per il reato di ricettazione dell'opera ne farebbe in radice venire meno la qualità di terzo estraneo rispetto al reato di cui all'art. 173 d.lgs. 42/2004, nonché l'ulteriore argomento fatto oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso - integrerebbe i vizi di legittimità evocati.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione circa la ricostruzione delle ragioni della esclusione della buona fede del ricorrente, fondata su (ulteriori) argomentazioni apparenti, apodittiche ed inficiate dal travisamento probatorio di un documento allegato agli atti, vale a dire la memoria con cui il medesimo si era opposto alla proposta della Soprintendenza di vincolare l'opera da lui acquistata.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione ed erronea interpretazione della legge processuale per omessa motivazione sulla sussistenza del periculum in mora legittimante il disposto sequestro al momento dell'adozione del vincolo, essendosi il Tribunale limitato ad escluderla per presunti fatti sopravvenuti, in realtà già sussistenti all'epoca di adozione del provvedimento cautelare.

Lo strepitus fori che, secondo l'ordinanza, escluderebbe ad oggi il pericolo che l'opera, se libera da vincoli, possa essere trasferita a terzi di buona fede sarebbe infatti già stato sin dall'inizio sussistente.

2.4. Con memoria di replica alla memoria con cui il Procuratore generale ha argomentato l'inammissibilità del ricorso anche per difetto d'interesse, richiamando le argomentazioni già svolte, il ricorrente sottolinea come la pronuncia impugnata, per un verso, non possa dirsi legittima e, per altro verso, pregiudichi la sua posizione radicando l'interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

2. In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare, trova infatti applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma 4., cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata c:ome illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; cfr. anche Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e aa., Rv. 208165).

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'interesse all'impugnazione di un provvedimento che disponga una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l'applicazione, va esclusivamente individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231).

Poiché il provvedimento impugnato ha disposto la restituzione al ricorrente dell'opera a lui sequestrata, dunque, non sussiste più quell'unico interesse che giustifica la coltivazione del giudizio, né possono in contrario valere gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Ed invero: - come si è più volte affermato - spesso con riguardo ad impugnazioni proposte dal pubblico ministero a cui, pure, viene attribuito dall'ordinamento giudiziario il compito di vegliare «alla osservanza delle leggi» (art. 73, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) - l'obiettivo di ottenere una "pronuncia legittima" non radica l'interesse ad impugnare, posto che il gravame dev'essere volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, che sia realmente, e non solo teoricamente, idoneo a eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o a conseguire una decisione più vantaggiosa (Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001; Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Viscardo, Rv. 276069); - il c.d.

"giudicato cautelare" spiega effetti soltanto nell'ambito del relativo procedimento incidentale, sicché nessun tipo di pregiudizio è ipotizzabile con riguardo al giudizio di merito (cfr. Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018, Guarino, Rv. 273438), né con riguardo ad un procedimento che - come nella specie evocato - riguarderebbe un reato diverso da quello a cui la vicenda cautelare attiene, e nemmeno in relazione ad un'eventuale contestazione al ricorrente di concorso nel reato di cui all'art. 173 d.lgs. 42/2004 (ipotesi ad oggi non verificatasi, donde anche la non attualità del dedotto interesse); - in alcun modo specificato - e comunque non pertinente ai fini qui in esame - è l'ulteriore interesse, accennato nella memoria contenente motivi aggiunti, relativo alla posizione civilistica del ricorrente rispetto ad un bene ritenuto non trasferibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2023, il Tribunale di Genova, decidendo in sede di giudizio di rinvio sull'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente, disponeva la revoca del decreto di sequestro preventivo del "Trittico della Crocifissione e Santi", attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], disposto nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di terzi per il reato di cui all'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ordinandone la restituzione all'istante, cui l'opera era stata sequestrata. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, il medesimo ha proposto ricorso per cessazione. In via preliminare si allega la sussistenza dell'interesse a proporre il ricorso pur a seguito dell'intervenuta restituzione dell'opera, sia con riguardo all'ottenimento di una legittima pronuncia che accerti la sussistenza o meno dei presupposti che avevano condotto al sequestro, sia in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata, affermando l'insussistenza della buona fede del ric:orrente in base ad argomenti apodittici che disattendono i principi affermati dalla Corte di cassazione in ben due pronunce rescindenti, costituirebbe un "giudicato cautelare" idoneo ad incidere negativamente sul procedimento penale avviato nei suoi confronti per il reato di ricettazione del dipinto. Riconoscendo l'insussistenza ab origine del periculum in mora in applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità - si lamenta - il Tribunale avrebbe dovuto emettere un provvedimento di annullamento (e non di revoca) del dec:reto di sequestro preventivo impeditivo per carenza dell'esigenza cautelare legittimante la misura ablativa. Vengono dunque articolati tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta la radicale mancanza di motivazione, con violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., rispetto agli specifici elementi concernenti il difetto di valutazione sull'ipotizzata insussistenza della buona fede del ricorrente, indicati nelle due pronunce rescindenti con cui la Corte di cassazione aveva annullato le ordinanze in precedenza rese dal Tribunale del riesame nella presente vicenda cautelare. Si richiama, in particolare, il fatto che l'acquisto dell'opera era avvenuto presso una nota casa d'aste di Genova e non direttamente dalle precedenti proprietarie, indagate del delitto oggetto di procedimento. L'aver omesso di valutare quell'elemento - criticando anche le osservazioni svolte dalla Corte di cassazione e adducendo il fatto che la successiva iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per il reato di ricettazione dell'opera ne farebbe in radice venire meno la qualità di terzo estraneo rispetto al reato di cui all'art. 173 d.lgs. 42/2004, nonché l'ulteriore argomento fatto oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso - integrerebbe i vizi di legittimità evocati. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione circa la ricostruzione delle ragioni della esclusione della buona fede del ricorrente, fondata su (ulteriori) argomentazioni apparenti, apodittiche ed inficiate dal travisamento probatorio di un documento allegato agli atti, vale a dire la memoria con cui il medesimo si era opposto alla proposta della Soprintendenza di vincolare l'opera da lui acquistata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione ed erronea interpretazione della legge processuale per omessa motivazione sulla sussistenza del periculum in mora legittimante il disposto sequestro al momento dell'adozione del vincolo, essendosi il Tribunale limitato ad escluderla per presunti fatti sopravvenuti, in realtà già sussistenti all'epoca di adozione del provvedimento cautelare. Lo strepitus fori che, secondo l'ordinanza, escluderebbe ad oggi il pericolo che l'opera, se libera da vincoli, possa essere trasferita a terzi di buona fede sarebbe infatti già stato sin dall'inizio sussistente. 2.4. Con memoria di replica alla memoria con cui il Procuratore generale ha argomentato l'inammissibilità del ricorso anche per difetto d'interesse, richiamando le argomentazioni già svolte, il ricorrente sottolinea come la pronuncia impugnata, per un verso, non possa dirsi legittima e, per altro verso, pregiudichi la sua posizione radicando l'interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2. In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare, trova infatti applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma 4., cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata c:ome illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; cfr. anche Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e aa., Rv. 208165). 3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'interesse all'impugnazione di un provvedimento che disponga una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l'applicazione, va esclusivamente individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231). Poiché il provvedimento impugnato ha disposto la restituzione al ricorrente dell'opera a lui sequestrata, dunque, non sussiste più quell'unico interesse che giustifica la coltivazione del giudizio, né possono in contrario valere gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ed invero: - come si è più volte affermato - spesso con riguardo ad impugnazioni proposte dal pubblico ministero a cui, pure, viene attribuito dall'ordinamento giudiziario il compito di vegliare «alla osservanza delle leggi» (art. 73, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) - l'obiettivo di ottenere una "pronuncia legittima" non radica l'interesse ad impugnare, posto che il gravame dev'essere volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, che sia realmente, e non solo teoricamente, idoneo a eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o a conseguire una decisione più vantaggiosa (Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001; Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Viscardo, Rv. 276069); - il c.d. "giudicato cautelare" spiega effetti soltanto nell'ambito del relativo procedimento incidentale, sicché nessun tipo di pregiudizio è ipotizzabile con riguardo al giudizio di merito (cfr. Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018, Guarino, Rv. 273438), né con riguardo ad un procedimento che - come nella specie evocato - riguarderebbe un reato diverso da quello a cui la vicenda cautelare attiene, e nemmeno in relazione ad un'eventuale contestazione al ricorrente di concorso nel reato di cui all'art. 173 d.lgs. 42/2004 (ipotesi ad oggi non verificatasi, donde anche la non attualità del dedotto interesse); - in alcun modo specificato - e comunque non pertinente ai fini qui in esame - è l'ulteriore interesse, accennato nella memoria contenente motivi aggiunti, relativo alla posizione civilistica del ricorrente rispetto ad un bene ritenuto non trasferibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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