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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26511/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Palma di Montechiaro il 15/05/1951 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza 23 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, decidendo quale giudice dell'esecuzione - a richiesta del Procuratore Generale, si legge nel provvedimento impugnato - ha ordinato la confisca, obbligatoria ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, di due adiacenti aree adibite a discarica abusiva, reato accertato con precedente sentenza di condanna dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, nel frattempo divenuta definitiva.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, essendo stata disposta la confisca di aree - peraltro del tutto genericamente individuate - non appartenenti all'imputata, ma a terzi.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza rispetto alla sentenza di secondo grado conclusiva del procedimento, che, proprio in relazione al difetto di prova circa l'appartenenza delle aree all'imputata, non ne aveva disposto la confisca.

3. Giusta la previsione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso è palesemente inammissibile per difetto di interesse.

Al proposito questa Corte ha già affermato il principio - ribadito anche da questa Sezione (Sez. 3, n. 372 del 09/10/2019, dep. 2020, Acampora, Rv. 278274) - secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e aa., Rv. 270209), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612).

Questo interesse non viene dedotto in ricorso, nel quale si sottolinea, anzi, come le aree confiscate non appartenevano alla ricorrente, ma a terzi estranei al reato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Palma di Montechiaro il 15/05/1951 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 23 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, decidendo quale giudice dell'esecuzione - a richiesta del Procuratore Generale, si legge nel provvedimento impugnato - ha ordinato la confisca, obbligatoria ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, di due adiacenti aree adibite a discarica abusiva, reato accertato con precedente sentenza di condanna dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, nel frattempo divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, essendo stata disposta la confisca di aree - peraltro del tutto genericamente individuate - non appartenenti all'imputata, ma a terzi. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza rispetto alla sentenza di secondo grado conclusiva del procedimento, che, proprio in relazione al difetto di prova circa l'appartenenza delle aree all'imputata, non ne aveva disposto la confisca. 3. Giusta la previsione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso è palesemente inammissibile per difetto di interesse. Al proposito questa Corte ha già affermato il principio - ribadito anche da questa Sezione (Sez. 3, n. 372 del 09/10/2019, dep. 2020, Acampora, Rv. 278274) - secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e aa., Rv. 270209), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612). Questo interesse non viene dedotto in ricorso, nel quale si sottolinea, anzi, come le aree confiscate non appartenevano alla ricorrente, ma a terzi estranei al reato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
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