CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]i JURI iiato a FERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ]uri; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. peri. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di rapina e furto (vedi pagg. da 4 ad 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea interpretazione dell'art. 114 cod. pen. è aspecifico. I giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste, hanno chiarito come il contributo fornito dal ricorrente (garantendo l'impunità all'autrice delle condotte predatorie) non sia contraddistinto da una efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso con conseguente insussistenza dell'attenuante della minima importanza (vedi pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10