CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 23715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27397/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO DEL L ’ AQUILA n. 1219/2019depositata il 10/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) propose opposizione avverso il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dispose, a norma dell’art. 34, lett. c), l.r. 96/1996, la sua decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, poiché all’interno dell’alloggio erano stati tratti in arresto in flagranza per il reato di detenzione al fine di cessione a terzi di stupefacenti due componenti del nucleo familiare del Bevilacqua. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l ’ opposizione. 3. Co n sentenza n. 1219/2019, pubblicata in data 10/7/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello dell’Aquila ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo l’appello in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’appello inammissibile per non essersi confrontato con il testo della sentenza di primo grado e, comunque, perché l’oggetto del giudizio deve ritenersi relativo solo all’accertamento del diritto soggettivo dell’assegnatario alla permanenza nell’alloggio, e non alla verifica della regolarità del procedimento amministrativo, come invece preteso dall’appellante. A fondamento, invece, della declaratoria di infondatezza dell’appello, la Corte territoriale ha affermato che,nel caso di specie, è pacifico che sia stata integrata la causa di decadenza configurata dalla lett. c)dell’art. 34 l.r. 96/1996, la quale, senza lasciare spazio a valutazioni discrezionali anche di sola proporzionalità, opera nei casi in cui “l’assegnatario abbia adibito l’alloggio ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato”e perpetrate anche da componenti del nucleo familiare dell’assegnatario diversi da quest’ultimo, ai sensi del 2° comma dello stesso art. 34. In particolare, continua la Corte, è certo che, presso l’alloggio assegnato al Bevilacqua, venne constatata la flagranza della detenzione, da parte dei figli dell’assegnatario, di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, già confezionate per la cessione a terzi, nonché di strumenti atti a tale confezionamento, circostanza quest’ultima che rende evidente che anche tale attività venisse svolta abitualmente all’interno dell’alloggio. Inoltre, la sentenza motiva che risulta incontroverso che i due figli del Bevilacqua facessero parte del nucleo familiare. 4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel presente giudizio. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria . C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con i l primo motivo il ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,”Violazione e falsa applicazione di legge processuale – art. 342 c.p.c., in relazione all ’ art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di L’Aquila dichiarato inammissibili i motivi con i quali sono state riproposte le argomentazioni tese a dare rilievo ai vizi di legittimità del provvedimento di decadenza”.Afferma il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla C orte d’appello, l’atto di appello si è perfettamente confrontato con il testo della sentenza gravata, sia per gli aspetti procedimentali che di merito, là doveha specificamente censurato il decisum del T ribunale circa la competenza del dirigente ad emettere il provvedimento di decadenza dall’alloggio ex art. 107 TUE, sostenendo a contrario e con precise argomentazioni che il provvedimento decadenziale fosse di esclusiva competenza del Sindaco. A detta del ricorrente, la Corte territoriale, ha pertanto errato nel dichiarare l’inammissibilità in parte qua del gravame, ponendosi in contrasto con i principi enucleati dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 in tema di inammissibilità dell’atto di appello. 2. Con i l secondo motivo il ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ,”Violazione e falsa applicazione di legge – dell ’ art. 34 lett. c) L.R. 96/1996, in relazione all ’ art. 360, n° 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di L’Aquila affermato illegittimamente la decadenza del [OSCURATO:PERSONA] dall’assegnazione di un alloggio popolare all’interno del quale erano stati tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di cessione a terzi di stupefacenti due componenti del nucleo famigliare del Bevilacqua (pagg. 3 e 4 della sentenza), come confermato dalla sentenza 24/2015 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. pen. 900/14 RGNR e 730/14 [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e prodotta dallo stesso Comune di vasto (cfr. doc. n. 8 e doc. fascicolo di parte Comune di [OSCURATO:PERSONA])”. Secondo il ricorrente, la Corte ha errato nel ritenere che sul merito della vicenda si fosse formato il giudicato interno per mancata contestazione dell’appellante, avendo quest’ultimo censurato la sentenza di prime cure anche sulla fattualità della vicenda, ribadendo l’estraneità propriae del suo alloggio alle vicende illecite, oltre ad aver affermato il mancato mutamento di destinazione dell’alloggio da fini esclusivamente abitativi a luogo di attività illecite. La sentenza sarebbe errata anche là dove ha affermato la permanenza delle condotte illecite e la conseguente destinazione esclusiva della abitazione ad attività criminose, senza considerare quanto statuito dalla sentenza penale di condanna resa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ossia la completa estraneità del ricorrentee del suo alloggio all’attività criminosa, oltre a collidere anche con la circostanza che la sentenza penale non ha ritenuto che i reati fossero stati commessi in continuazione ex art. 81 c.p. 3. Con i l terzo motivo il ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,“Errores in iudicando. Difetto di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio tra l’altro rimasto incontestato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e cioè che l’assegnatario dell’alloggio è risultato estraneo ai fatti penali come confermato dalla sentenza penale n. 24/2015 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. pen. 900/14 RGNR e 730/14 [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e prodotta dallo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA]”. Secondo il ricorrente, la sentenza è viziata anche sotto il profilo motivazionale (in relazione all’art. 360, co. 5, c.p.c.), per non avere argomentato circa il ruolo avuto dall’alloggio nella vicenda, concentrandosi esclusivamente sulle condotte dei due imputati che, invece, sono apparse scollegate dall’utilizzo per fini illeciti dell’alloggio stesso e, come affermato dalla sentenza penale, avulse dal contesto familiare e frutto di una condotta autonoma e unilaterale totalmente scollegata dalla finalità abitativa dell’alloggio. 4. L’e same dei motivi giustifica le seguenti considerazioni. 5. Nella sua lunga esposizione il primo motivo mostra di assumere come oggetto di critica la motivazione che dice enunciata dalla sentenza impugnata nel paragrafo 3.1., ma, in realtà nel sostenerne l’erroneità, cosa che inizia a fare dal penultimo rigo della pagina 5 del ricorso, omette completamente di riferire, facendo riferimento ai motivi di appello, dove e come essi avrebbero attinto quanto alla sentenza di primo grado, ciò che la sentenza di appelloha ritenuto non attinto: nelle pagine 6-7 del ricorso non si coglie in alcun modo la benché minima critica all’assunto della Corte di merito circa la mancata impugnazione di una delle rationes decidendidella sentenza di primo grado, ma ci si limita ad enunciazioni che riferiscono indirettamene quello che viene indicatocome motivo n. 2 dell’appello ed in esse non si coglie alcunché checonsenta di smentire l’assunto della Corte territoriale. 5.1 Quest’ultima si è così espressa: « deve in ogni caso rilevarsi che nell'atto di impugnazione non è rinvenibile alcuna, anche solo generica, censura al "dirimente" e preliminare rilievo, comune a "tutti i motivi di doglianza riferibili a vizi di legittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione", che ha condotto nella sentenza impugnata ad una valutazione della loro radicale inammissibilità, in ragione dell'oggetto del giudizio, costituito "solo dall'accertamento del diritto soggettivo dell'assegnatario alla permanenza nell'alloggio e non alla verifica della regolarità del procedimento amministrativo e della legittimità dell'operato della P.A." La mancata impugnazione (e comunque la mancata formulazione di qualsiasi motivo di censura) in parte qua della sentenza e la considerazione che la questione della radicale inammissibilità delle doglianze concernenti vizi procedimentali - rimasta priva di censura - costituisce autonoma ratio decidendi rispetto alle successive argomentazioni motivazionali teste - ad abundantiam - a evidenziare l'infondatezza delle singole doglianze, determina (secondo principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, ad esempio, Cass.10815/2019, secondo cui "la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda rag-ione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso") la formazione del giudicato interno (rilevabile d'ufficio) sulla questione medesima (e, quindi, sulla inammissibilità delle doglianze ora in esame) e lainammissibilità dei motivi di appello tesi a censurare esclusivamente le ulteriori e concorrenti rationes decidendi che hanno condotto la sentenza impugnata ad affermarne, anche, l'infondatezza nel merito»(così da p. 2, ultimo §, a p. 3, 2° §, della sentenza). 5.2 L’illustrazione del motivo , nelle pagine 6 - 7 , non contiene alcunché che evidenzi una smentita e, dunque, una critica all’affermazione della Corte territoriale che la sentenza di primo grado impugnata non era stata criticata quanto all’affermazione della limitazione dell’oggetto del giudizio “solo all’accertamento del diritto soggettivo dell’assegnatario alla permanenza nell’alloggio e non alla verifica della regolarità del procedimento amministrativo e della legittimità dell’operato della P.A.”. Anzi, in chiusura della pag. 7 si dice erroneamente che la Corte avrebbe dichiarato inammissibile l’appello in parte quaper violazione dell’art. 342 c.p.c. 5.3 Il primo motivo, dunque, non è idoneo a cens urare l’effettiva ratio decidendisul punto della Corte territoriale. 6. Il secondo motivo è in primo luogo inammissibile, perché nella sua lunga esposizione, dalla pag. 9 sino alle prime sei righe della pag. 14, svolge una critica che non individua in modo chiaro la motivazione della sentenza impugnata criticanda. 6.2 In secondo luogo , e comunque , il motivo non deduce né la violazione né la falsa applicazione della norma della legge regionale, ma svolge una serie di considerazioni su pretese risultanze fattuali che sarebbero state acquisite nel giudizio -senza peraltro precisare se e come erano state in esso introdotte, nel rispetto dell’art. 366 , 1° comma, n. 6 c.p.c. – e , all’esito della loro valutazione , postula una rivalutazione della quaestio facti, preclusa al giudice di legittimità e ciò anche se ciò che si lamenta fosse ricondotto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Da ciò un ulteriore profilo di inammissibilità. 7. Il terzo motivo , là dove denuncia “errores in iudicando” e “difetto di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, non indica alcun paradigma dell’art. 360 c.p.c. Là dove denuncia omesso esame dell’estraneità del ricorrente all’illecito penale è in manifesta contraddizione con l’assunto della sentenza a pag. 4, là dove essa ha considerato irrilevante l’ipotetica estraneità ai fini della configurabilità della fattispecie decadenzi ale come ininfluente, purché del reato fossero responsabili i componenti del nucleo familiare. Inoltre, il motivo evoca, anche in questo caso, risultanze fattuali riguardo alle quali non forniscel’indicazione specifica di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. Donde una plurima inammissibilità del motivo. 8. Il ricorso è pertanto inammissibile. 9. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo