Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 aprile 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:307
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0573_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 – Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Parma
(causa C-573/20) (
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)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti»
1.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti dall’imposta – Diniego di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti – [OSCURATO:PERSONA] 77/388/CEE del Consiglio, articolo 17, paragrafo 2, lettera a)
(v. punti 20-23, 25-27 e dispositivo)
2.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Irricevibilità manifesta
(articolo 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 53, paragrafo 2)
(v. punti 32-34, 36)
[OSCURATO:PERSONA] 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico‑sanitarie esenti.
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1
) GU C dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].