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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29215/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10330-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6127/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 6127/02/2020 della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove erano state parzialmente apprezzate le ragioni del contribuente, insorto avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e n. 633/1972 e della quale erano state corrisposte solo alcune rate, nella parte in cui la CTP aveva ritenuto che le sanzioni potessero essere irrogate solo in relazione alle somme non pagate.

Affermava in particolare la CTR che l'art. 3 del d.lgs. n. 462/1997, invocato dall'Ufficio, poteva trovare applicazione solo in caso di riscossione di somme dovute a seguito di controllo formale e non in caso di controlli automatizzati, quale quella oggetto di causa.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente contumace in appello, con tempestivo controricorso.

Rimane intimato l'Agente della Riscossione.

CONSIDERATO Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti formali (narrativa e mera Ric. 2021 n. 10330 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- fotoriproduzione) che ne escludono l'autosufficienza.

Se è vero che in un primo orientamento questa Corte suprema di legittimità ha ritenuto necessaria la riproduzione nel corpo dell'atto dei documenti richiamati e, per altro verso, l'inammissibilità di ricorsi che si riducano alla mera foliazione dei precedenti gradi di giudizio (cfr., e plurimi s, Cass.

V, n.17049/2015; n. 29368/2017), non di meno, successivamente, si è statuito che ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere [...] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass.

V, n. 8425/2020).

Ir quest'ottica il ricorso erariale è pienamente esaustivo ed intellegibile.

Con l'unico motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997.

Afferma in particolare che la norma in commento, Ric. 2021 n. 10330 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- nel testo ratione tempolis vigente alla data di notifica della cartella (01.10.2014), prevedeva che le sanzioni dovessero essere irrogate "in misura piena", e dunque sull'intero importo costituente l'originario debito erariale, e non anche sulle somme ancora dovute.

In materia questa Corte ha già chiarito che «il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 ter, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 3, in vigore dal 22 ottobre 2015- a cui tenore "In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena» (Cfr. Cass., VI, n. 14279/2018).

Nella fattispecie in esame la CTR ha fatto malgoverno dei soprarichiamati principi ivi applicando le sanzioni in una misura diversa da quella (piena) ex lege prevista.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ' 3 [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10330-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6127/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 6127/02/2020 della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove erano state parzialmente apprezzate le ragioni del contribuente, insorto avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e n. 633/1972 e della quale erano state corrisposte solo alcune rate, nella parte in cui la CTP aveva ritenuto che le sanzioni potessero essere irrogate solo in relazione alle somme non pagate. Affermava in particolare la CTR che l'art. 3 del d.lgs. n. 462/1997, invocato dall'Ufficio, poteva trovare applicazione solo in caso di riscossione di somme dovute a seguito di controllo formale e non in caso di controlli automatizzati, quale quella oggetto di causa. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente contumace in appello, con tempestivo controricorso. Rimane intimato l'Agente della Riscossione. CONSIDERATO Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti formali (narrativa e mera Ric. 2021 n. 10330 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- fotoriproduzione) che ne escludono l'autosufficienza. Se è vero che in un primo orientamento questa Corte suprema di legittimità ha ritenuto necessaria la riproduzione nel corpo dell'atto dei documenti richiamati e, per altro verso, l'inammissibilità di ricorsi che si riducano alla mera foliazione dei precedenti gradi di giudizio (cfr., e plurimi s, Cass. V, n.17049/2015; n. 29368/2017), non di meno, successivamente, si è statuito che ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere [...] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. V, n. 8425/2020). Ir quest'ottica il ricorso erariale è pienamente esaustivo ed intellegibile. Con l'unico motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997. Afferma in particolare che la norma in commento, Ric. 2021 n. 10330 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- nel testo ratione tempolis vigente alla data di notifica della cartella (01.10.2014), prevedeva che le sanzioni dovessero essere irrogate "in misura piena", e dunque sull'intero importo costituente l'originario debito erariale, e non anche sulle somme ancora dovute. In materia questa Corte ha già chiarito che «il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 ter, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 3, in vigore dal 22 ottobre 2015- a cui tenore "In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena» (Cfr. Cass., VI, n. 14279/2018). Nella fattispecie in esame la CTR ha fatto malgoverno dei soprarichiamati principi ivi applicando le sanzioni in una misura diversa da quella (piena) ex lege prevista. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ' 3 [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione del
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