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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23437/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16973/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la SENTENZA del Tribunale di BERGAMO n. 531/2022, depositata il 01/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Grumello del Monte, le società [OSCURATO:SOCIETA]. e Albastar S.a., chiedendo di essere risarcito del danno derivante dalle oltre dieci ore di attesa verificatesi nel corso delle fasi di rientro del viaggio organizzato da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e realizzato dalla Abastar S.a.

Con sentenza n. 98/2020 il giudice adito rigettava la domanda, ritenendo prescritto il credito risarcitorio ai sensi dell’art. 418 cod. nav.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 531/2022, resa pubblica in data 1°/3/2022, assumendo l’assenza di ius postulandi in capo al difensore [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Cremaschi era deceduto in data 11/10/2020, prima del deposito della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal suddetto Collavini, condannandoloal pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.

Le società [OSCURATO:SOCIETA]. e Albastar S.a. r esistono con separati controricorsi.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso e ribadita nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio per violazione dell’art. 369 cod.proc.civ., perché ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art.369 c.p.c. , depositi il ricorso e formuli l'istanzadi trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito insieme col ricorso la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 13/5/2021, n.12844).

Il ricorrente (cfr. pp. 12 e 13 del ricorso) si era riservato di depositare l’attestato della cancelleria circa la richiesta di trasmissione degli atti del giudizio alla cancelleria della Corte di cassazione, in base alle tempistiche del Tribunale di Bergamo.

Detto attestato, recante la data dell’11 luglio 2022, risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 13 luglio 2022. 2) Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione volta a far rilevare la violazione del litisconsorzio necessario, perché l’eccipiente non ha assolto l’onere di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva degli eredi e che questi avessero accettato l’eredità.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio è tenuto non solo a indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (ex plurimis cfr. Cass. 18/11/2021, n.35285; Cass. 10/5/2018, n. 11318; Cass. 19/3/2013, n. 6822; Cass. 16/3/2006, n. 5880). 3) Non essendo stato detto onere soddisfatto questa Corte non è in grado di acquisire certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro "vocatio in jus", poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. (Cass. 18/11/2021, n.35285). 3) Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 83 cod.proc.civ. e dell’art. 182, 2° comma, cod.proc.civ.

La tesi sostenuta è che il giudice a quo abbia applicato alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto – quello enunciato da Cass. n. 1249/2010 –non conferente, perché relativo all’ipotesi in cui l’evento morte della parte rappresentata avvenga prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado; nella fase attiva del rapporto processuale nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione, dovuta alla proposizione dell’impugnazione, il difensore, invece, continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato (Cass., Sez.

Un., n. 15295/2014).

Precisa che l’unico limite invalicabile per il difensore è rappresentato dall’introduzione di una nuova e diversa controversia eccedente l’ambito di quella originaria, essendogli invece consentito proporre appello (Cass., Sez.

Un., n. 4909/2016).

Lamenta, ancora , che il giudice a quo non abbia applica to il 2° comma dell’art. 182 cod.proc.civ., e non abbia quindi dispo sto , rilevata la morte di [OSCURATO:PERSONA], la sanatoria del vizio rilevato, mediante l’integrazione del contraddittorio nei confronti deglieredi.

Si duole anche di essere stato condanna t o al pagamento delle spese di lite, atteso che solo nel caso di inesistenza della procura (mai conferita, falsa o rilasciata da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio) non viene a determinarsi alcun rapporto processuale e gli effetti processuali si producono solo in capo al professionista; ex adverso, nel caso di procura invalida o inefficace e, quindi, anche di procura che a seguito della morte del mandante perda effetto, le spese processuali del giudizio di appello dichiarato inammissibile non possono essere poste a carico delsuo difensore (Cass., Sez.

Un., n. 10706/2006). 2) Con il secondo motivo denunzia la violazione o fa l sa applicazione dell’art. 300 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., deducendo di avere - in difetto della comunicazione della morte delCremaschi ed avendo appresso della stessa solo con la memoria di precisazione delle conclusioni della società Albastar-la legittimazione a proseguire il processo. 4) Con il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., perché il Tribunale, avendo ritenuto inesistente la procura, lo ha condannato al pagamento dele spese processuali. 5) I motivi, da esaminar si congiuntamente perché att inenti a questioni connesse, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Dopo un “pendolarismo giurisprudenziale” su uno dei temi più dibattuti a partire dagli anni ’40, con la pronuncia n. 15295 del 04/7/2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) (…).

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c.

Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento .

Di conseguenza, la disciplina applicabile alle ipotesi come quella per cui è causa, in cui il procuratore della parte, munito di procura alle liti comprendente la facoltà di proporre appello, abbia proposto impugnazione, omettendo di dichiarare l’avvenuto decesso del proprio assistito, è quella dell'art. 300 cod.proc.civ.: la scelta (esteriorizzazione o meno dell'evento) è nelle mani del procuratore della parte colpita dall'evento e l'effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto l'ulteriore svolgimento del rapporto processuale (…) sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 15295/2014). 5) Il Tribunale di Bergamo hadunque erroneamente ritenuto che l’odierno fosse privo dello ius postulandi, dichiarando inammissibile l’appello e condanna ndo il medesimo al pagamento delle spese di lite. 6) Del l’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16973/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la SENTENZA del Tribunale di BERGAMO n. 531/2022, depositata il 01/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Grumello del Monte, le società [OSCURATO:SOCIETA]. e Albastar S.a., chiedendo di essere risarcito del danno derivante dalle oltre dieci ore di attesa verificatesi nel corso delle fasi di rientro del viaggio organizzato da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e realizzato dalla Abastar S.a. Con sentenza n. 98/2020 il giudice adito rigettava la domanda, ritenendo prescritto il credito risarcitorio ai sensi dell’art. 418 cod. nav. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 531/2022, resa pubblica in data 1°/3/2022, assumendo l’assenza di ius postulandi in capo al difensore [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Cremaschi era deceduto in data 11/10/2020, prima del deposito della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal suddetto Collavini, condannandoloal pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Le società [OSCURATO:SOCIETA]. e Albastar S.a. r esistono con separati controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso e ribadita nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio per violazione dell’art. 369 cod.proc.civ., perché ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art.369 c.p.c. , depositi il ricorso e formuli l'istanzadi trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito insieme col ricorso la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 13/5/2021, n.12844). Il ricorrente (cfr. pp. 12 e 13 del ricorso) si era riservato di depositare l’attestato della cancelleria circa la richiesta di trasmissione degli atti del giudizio alla cancelleria della Corte di cassazione, in base alle tempistiche del Tribunale di Bergamo. Detto attestato, recante la data dell’11 luglio 2022, risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 13 luglio 2022. 2) Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione volta a far rilevare la violazione del litisconsorzio necessario, perché l’eccipiente non ha assolto l’onere di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva degli eredi e che questi avessero accettato l’eredità. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio è tenuto non solo a indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (ex plurimis cfr. Cass. 18/11/2021, n.35285; Cass. 10/5/2018, n. 11318; Cass. 19/3/2013, n. 6822; Cass. 16/3/2006, n. 5880). 3) Non essendo stato detto onere soddisfatto questa Corte non è in grado di acquisire certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro "vocatio in jus", poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. (Cass. 18/11/2021, n.35285). 3) Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 83 cod.proc.civ. e dell’art. 182, 2° comma, cod.proc.civ. La tesi sostenuta è che il giudice a quo abbia applicato alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto – quello enunciato da Cass. n. 1249/2010 –non conferente, perché relativo all’ipotesi in cui l’evento morte della parte rappresentata avvenga prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado; nella fase attiva del rapporto processuale nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione, dovuta alla proposizione dell’impugnazione, il difensore, invece, continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato (Cass., Sez. Un., n. 15295/2014). Precisa che l’unico limite invalicabile per il difensore è rappresentato dall’introduzione di una nuova e diversa controversia eccedente l’ambito di quella originaria, essendogli invece consentito proporre appello (Cass., Sez. Un., n. 4909/2016). Lamenta, ancora , che il giudice a quo non abbia applica to il 2° comma dell’art. 182 cod.proc.civ., e non abbia quindi dispo sto , rilevata la morte di [OSCURATO:PERSONA], la sanatoria del vizio rilevato, mediante l’integrazione del contraddittorio nei confronti deglieredi. Si duole anche di essere stato condanna t o al pagamento delle spese di lite, atteso che solo nel caso di inesistenza della procura (mai conferita, falsa o rilasciata da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio) non viene a determinarsi alcun rapporto processuale e gli effetti processuali si producono solo in capo al professionista; ex adverso, nel caso di procura invalida o inefficace e, quindi, anche di procura che a seguito della morte del mandante perda effetto, le spese processuali del giudizio di appello dichiarato inammissibile non possono essere poste a carico delsuo difensore (Cass., Sez. Un., n. 10706/2006). 2) Con il secondo motivo denunzia la violazione o fa l sa applicazione dell’art. 300 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., deducendo di avere - in difetto della comunicazione della morte delCremaschi ed avendo appresso della stessa solo con la memoria di precisazione delle conclusioni della società Albastar-la legittimazione a proseguire il processo. 4) Con il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., perché il Tribunale, avendo ritenuto inesistente la procura, lo ha condannato al pagamento dele spese processuali. 5) I motivi, da esaminar si congiuntamente perché att inenti a questioni connesse, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Dopo un “pendolarismo giurisprudenziale” su uno dei temi più dibattuti a partire dagli anni ’40, con la pronuncia n. 15295 del 04/7/2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) (…). Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento . Di conseguenza, la disciplina applicabile alle ipotesi come quella per cui è causa, in cui il procuratore della parte, munito di procura alle liti comprendente la facoltà di proporre appello, abbia proposto impugnazione, omettendo di dichiarare l’avvenuto decesso del proprio assistito, è quella dell'art. 300 cod.proc.civ.: la scelta (esteriorizzazione o meno dell'evento) è nelle mani del procuratore della parte colpita dall'evento e l'effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto l'ulteriore svolgimento del rapporto processuale (…) sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 15295/2014). 5) Il Tribunale di Bergamo hadunque erroneamente ritenuto che l’odierno fosse privo dello ius postulandi, dichiarando inammissibile l’appello e condanna ndo il medesimo al pagamento delle spese di lite. 6) Del l’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio
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