CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 10011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controCHIARENZA ALESSANDRO e [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.tiLuca Bonfante e [OSCURATO:PERSONA] -Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2062/2020,depositata il 25 agosto 2020, oggetto di correzione di errore materialecon ordinanza del 7 dicembre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Verona accolse la domanda con la quale RosarioChiarenza e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di un immobile, denunziatola sussistenza di vizi, avevano chiesto la condanna della venditriceImmobiliare Boi s.r.l. al risarcimento dei danni conseguenti, in misuracorrispondente ai costi necessari per eliminarli, al minor valoredell’immobile (che risultava privo dei requisiti di isolamento acustico)e alle spese sostenute per gli accertamenti tecnici del caso.Inoltre, condannò la società convenuta – e con essa il legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] ex art. 94 c.p.c. – alpagamento della somma di euro 4.600,00 ai sensi dell’art. 96, commaterzo, c.p.c., per aver ingiustificatamente rifiutato la propostaconciliativa formulata dagli attori in corso di causa.2. La sentenza, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Pellegrini, furiformata unicamente in punto alla rivalutazione monetaria, che iltribunale aveva riconosciuto agli attori sull’importo corrispondente allespese da loro sostenute per l’accertamento dei vizi.Per il resto, e per quanto in questa sede ancora di interesse, laCorte d’appello di Venezia, con la pronunzia indicata in epigrafe,confermò la prima decisione rilevando:- che la domanda degli attori, quantunque sprovvistadell’indicazione di norme di riferimento, era univocamentericonducibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, loro spettante;Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026- che, quanto all’accertamento del danno, la venditrice non potevadolersi della mancata partecipazione del suo consulente di parteall’accertamento tecnico preventivo, poiché non aveva dedotto che ciòfosse dipeso da un fattore esterno alla volontà del medesimo;- che la condanna pronunziata ai sensi dell’art. 96, comma terzo,c.p.c. era giustificata dal rifiuto della venditrice di addivenire allaproposta conciliativa formulata dalla controparte all’esitodell’accertamento tecnico preventivo disposto ante litem, fatto idoneoa giustificarla sul piano oggettivo, essendo idoneo a configurare unabuso del processo a prescindere dall’accertamento del dolo o dellacolpa grave;- che le spese del giudizio erano state liquidate in conformità alvalore della causa, determinato in base al decisum.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hannoimpugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato acinque motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe omesso diesaminare il motivo con il quale essi avevano lamentato la nullità dellapronunzia di primo grado per un contrasto interno alla statuizione dicondanna.Tale motivo denunziava il fatto che il giudice di primo grado aveva,per un verso, riconosciuto agli acquirenti un danno da euro 500,00«per vizio da infiltrazione nel solaio predalles della corsia di manovradel garage» e, per altro verso, dichiarato inammissibili alcunedomande risarcitorie – in quanto formulate per la prima volta dagliacquirenti dopo che era stato disposto il mutamento del rito daNumero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026sommario a ordinario – fra le quali era compresa tale specifica voce dipregiudizio.1.1. Il motivo è infondato.Dall’esame degli atti di merito, consentito dalla deduzione di unerror in procedendo, emerge che gli acquirenti, all’esito delprocedimento per accertamento tecnico preventivo ante causamavevano proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo, fra l’altro,il pagamento di tutte le somme che l’ausiliario aveva indicato comenecessarie per eliminare «i vizi da umidità e infiltrazione»,riportandone l’ammontare complessivo in euro 9.270,00.Tale importo, come emerge dalla lettura dell’elaborato peritale,riportato nel controricorso e compreso fra i documenti ad esso allegati,comprendeva anche il costo di euro 500,00 per il ripristino dellospecifico danno da infiltrazione cagionato agli acquirenti.Ciò posto, il contenuto della censura risulta, seppursinteticamente, preso in esame dalla sentenza impugnata che, neldecidere sul secondo motivo di appello, afferma che le risultanzedell’accertamento tecnico preventivo sono state poste «a fondamentodella decisione [di primo grado] limitatamente ai costi necessari perrimediare ai vizi da infiltrazioni» (pag. 8).Sul punto, pertanto, non sussiste il vizio di omessa pronunciadenunziato dai ricorrenti.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, num. 4), c.p.c.Assumono, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe privadi motivazione nella parte in cui ha statuito sul motivo di appello conil quale essi avevano denunziato il mancato esame delle osservazionida loro formulate alla relazione di consulenza redatta all’esito delprocedimento per accertamento tecnico preventivo.Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026Per un verso, infatti, la Corte territoriale avrebbe dichiarato dicondividere le considerazioni del consulente per la parte inerente aldeprezzamento dell’immobile a causa dell’insufficiente isolamentoacustico, senza esprimere il ragionamento logico-giuridico chesupportava tale affermazione e senza procedere ad alcuna revisionecritica delle conclusioni esposte dall’ausiliario.Per altro verso, poi, la motivazione sulle osservazioni di partevenditrice si sarebbe «risolta in dichiarazione di stile», apparendo,pertanto, «meramente assertoria e dunque inesistente».2.1. La censura è anzitutto inammissibile per come formulata.Come questa Corte ha più volte sottolineato, infatti, la decisionedel giudice di merito che, in presenza di critiche puntuali e dettagliatemosse da un consulente di parte all’elaborato peritale, si limiti arichiamare acriticamente le conclusioni riportate in quest’ultimo,incorre nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c. (Cass. 6/5/2021, n.11917; Cass. 12/10/2018, n. 25526; Cass. 21/11/2016, n. 23637).In tali casi non si configura, invece, il dedotto vizio di omessapronuncia, che ricorre solo quando il giudice omette completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, diaccoglimento o di rigetto, indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame(così, fra le numerose altre, Cass. 23/10/2024, n. 27751; Cass.22/1/2018, n. 2539).Tale ultima non è certamente l’ipotesi che ricorre nella specie,poiché la sentenza impugnata ha preso in esame le osservazioni svoltedagli odierni ricorrenti, ritenendole «del tutto generiche, non idoneead inficiare il significato delle misurazioni fonometriche eseguite eneppure ad indicare un diverso criterio di valutazione del danno».Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2. In ogni caso, anche a voler riqualificare la censura in terminiche ne consentano il vaglio, riconducendola al paradigma di cui all’art.360, comma primo, num. 5), c.p.c., la stessa appare infondata.Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, infatti, la sentenzaimpugnata non si è acriticamente attenuta alle conclusionidell’elaborato peritale, ma ha dato conto del contenuto delleosservazioni formulate evidenziandone, da un lato, l’infondatezza nellaparte in cui affermavano che il superamento dei limiti di isolamentoacustico era trascurabile, e, dall’altro lato e come si è accennato,l’inidoneità a scalfire i dati emergenti dalle misurazioni adottate e icriteri di determinazione del danno conseguente.In ogni caso, con le pronunzie poc’anzi richiamate questa Corte harilevato che il vizio di motivazione sussiste quando il giudice di merito,che normalmente non è tenuto a giustificare diffusamente le ragionidella propria adesione alle conclusioni del consulente, si esime da unapiù puntuale argomentazione in presenza di critiche specifiche e tali,se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.Ed invero, le omissioni lamentate dai ricorrenti – i quali si dolgonodella mancata specificazione della fonte scientifica di riferimento edella non meglio specificata «incoerenza» dei riferimentigiurisprudenziali evocati dall’ausiliario – non appaiono munite di talirequisiti, in specie quanto all’idoneità delle loro critiche a sovvertire gliesiti dell’accertamento condiviso dalla Corte d’appello.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché degli artt.91, 94 e 96 c.p.c. e della «relativa esegesi giurisprudenziale».La sentenza impugnata è sottoposta a critica per la parte relativaalla condanna del Pellegrini ex art. 96 c.p.c.Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026Un primo profilo di censura attiene alla conferma, da parte dellaCorte d’appello, della statuizione resa in tal senso dal primo giudice,pur in assenza del requisito di comprovata mala fede della partesoccombente.Tale requisito, infatti, non sussisteva nella specie, perché laproposta conciliativa degli acquirenti era stata formulata in un’udienzadestinata a diverso incombente, nel contesto di un rito sommario dicognizione e sulla base di un accertamento tecnico preventivo chedenotava varie incongruenze, come confermato dal fatto che, nelsuccessivo giudizio a cognizione piena, il giudice aveva disposto unaparziale rinnovazione della consulenza tecnica.Viene dedotta, inoltre, l’erroneità della condanna del Pellegrini, cheil Tribunale aveva motivato con il fatto che egli, in qualità dirappresentante legale e amministratore unico della società, dovevaritenersi «l’unico, reale, effettivo ed esclusivo autore» della condottasanzionata; ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbecondiviso tale affermazione senza indicare, com’era invece necessario,il comportamento che costui aveva posto in essere in violazione deidoveri di lealtà e probità.Infine, i ricorrenti si dolgono della motivazione resa sul punto dallasentenza impugnata, erronea quanto all’affermazione che la propostaconciliativa era stata rifiutata all’udienza fissata ex art. 185 c.p.c. e«sbrigativa» nell’affermare che tale rifiuto aveva determinato laprosecuzione della causa.3.1. Il motivo non è fondato.Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte, nel solcotracciato da Cass. sez. U, 20/4/2018, n. 9912, afferma costantementeche la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma terzo,c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesimaNumero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026norma, esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave dellaparte soccombente.Tale stato soggettivo sussiste nell’ipotesi in cui sia violato il gradominimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezzao l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente ilfatto in sé dell’infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgerel'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possaconsiderarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumentoprocessuale, anche a prescindere dal danno procurato alla contropartee da una sua richiesta, come accade nel caso di pretestuositàdell’azione per contrarietà al diritto vivente o di manifestainconsistenza giuridica o palese e strumentale infondatezza dei motividi impugnazione (così, in particolare, Cass. 12/7/2023, n. 19948; nellostesso senso, Cass. 25/12/2024, n. 34429).Così individuato il contenuto dell’elemento soggettivo rilevante subspecie, si deve poi osservare, sempre in conformità a quantoripetutamente affermato da questa Corte, che il relativo accertamentoimplica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità(così, fra le altre, Cass. 19/5/2025 n 13315, Cass. 29/9/2016, n.19298).Poste tali coordinate, la sentenza impugnata ha individuato unacondotta della venditrice – il rifiuto di accettare la proposta conciliativadegli acquirenti dopo l’accertamento dei vizi, «parte dei quali neppurecontestati» e degli esborsi necessari ad emendarli – che haespressamente qualificato come abuso del processo, rappresentandolocome comportamento ingiustificato e pretestuoso.Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026In questo senso, dunque, la Corte territoriale si è conformata aiprincipii richiamati, con statuizione che, in questa sede, non può esseresindacata quanto al contenuto dell’apprezzamento svolto.Per quanto riguarda, poi, la condanna del Pellegrini ex art. 94c.p.c., è vero che, come affermano i ricorrenti, la condanna inquestione postula la ricorrenza di gravi motivi – quali la trasgressionedel dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero lamancanza della normale prudenza – che il giudice deve specificare(Cass. 20/5/2020, n. 9203).Nondimeno, la Corte territoriale ha assolto a tale onere, poiché ilcomportamento descritto come abuso del processo, in sé nonimputabile ad altri che al legale rappresentante della società, può benconsistere anche in una condotta processuale caratterizzata da graveimprudenza (Cass. 16/9/2025, n. 25410).4. Il quarto mezzo denunzia nullità della sentenza in relazioneall’art. 132 c.p.c.La ricorrente espone di aver formulato un motivo di appello con ilquale censurava l’omessa compensazione delle spese da parte deltribunale, pur in presenza di una parziale soccombenza dei promissariacquirenti, alcune domande dei quali erano state ritenuteinammissibili.Su tale motivo, la Corte d’appello avrebbe reso una statuizionepriva di adeguata motivazione, essendosi limitata a rilevare che ladecisione del primo giudice aveva liquidato le spese in applicazione delcorretto scaglione valoriale di riferimento.4.1. La censura è infondata.Poiché la regolazione delle spese di lite è retta dal principio disoccombenza, al giudice è chiesto di fornire una specifica motivazionedella propria decisione nei casi in cui ritenga di derogarvi, nonNumero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026potendosi provvedere alla compensazione delle spese se non nei casiprevisti dall’art. 92 c.p.c.Pertanto, e come questa Corte ha più volte sottolineato, il giudicenon è tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancatouso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia dicondanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esamel’eventualità di una compensazione, non è censurabile in sede dilegittimità (Cass. sez. U., 15/7/2005, n. 14989; nello stesso senso,successivamente, Cass 26/4/2019, n. 11329; Cass. 31/3/2006, n.7607).La sentenza impugnata non merita, dunque, specifica censura pernon aver reso espressa motivazione sul punto contestato.5. Il quinto motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c.La ricorrente assume che l’accoglimento delle censure espostedovrà condurre alla riforma della statuizione operata dalla Corted’appello sulle spese di lite.La censura resta logicamente assorbita dalle statuizioni suiprecedenti motivi.6. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 5784/2021Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 10011/2026Data pubblicazione 17/04/2026Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% rimborsospese forfetario e oneri accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente