CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40232/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ostativa alla concessione del beneficio la certa pericolosità sociale del condannato e l'assenza di revisione critica del passato deviante attestata dall'indagine sociale, valorizzando anche il tenore poco tranquillizzante delle informazioni di polizia dalle quali si ricava la permanenza di frequentazioni con ambienti delinquenziali. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo vizio di motivazione, con riferimento ai presupposti per la concessione dell'invocato beneficio, addebitando al Tribunale di sorve- glianza di avere basato il rigetto soltanto sulla "biografia criminale" del Guerino, costituita da fatti remoti collocati nel 2010 (condanna in esecuzione) e nel 2009 (procedimenti pendenti per í reati ex artt. 633 - 639 bis cod. pen.), con immoti- vata pretermissione degli elementi positivi emergenti dagli atti (stabilità affettiva con la nuova compagna, disponibilità a provvedere al mantenimento della nume- rosa famiglia), che sono parimenti rilevanti come comportamenti positivi successivi alla commissione del reato. Infine, si rileva che l'ammissione alla misura alternativa non richiede un già compiuto processo di rieducazione, ma soltanto l'apprezzamento di elementi indicativi dell'avvenuto inizio di tale processo. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi che non possono avere ingresso nella presente sede di legittimità per essere esclusivamente di carattere fattuale, e risulta altresì generico e confutativo, senza considerazione per le argomentazioni rese sul punto dai giudici della sorveglianza. 1:1. Il Tribunale ha correttamente esposto che il Guerino non risulta avere ancora avviato alcuna rivisitazione critica del suo passato criminale (in tal senso dovendosi intendere il rilievo contenuto nell'impugnata ordinanza), come atte- stato dall'UEPE di [OSCURATO:PERSONA], e presenta una certa pericolosità sociale desunta non soltanto dalla biografia criminale, pure di consistente rilievo per delitti di indubbio spessore, ma anche dal tenore poco tranquillizzante delle informazioni di polizia, che segnalano frequentazioni con ambienti delinquenziali. Tale motivazione risulta conforme all'esegesi di legittimità laddove afferma che,ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte (Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029). 1.2. Quanto alla censura di erroneità dell'affermazione secondo la quale l'ammissione al beneficio presuppone che il processo di rivisitazione critica sia stato già compiutamente avviato, si rimarca che l'espressione all'uopo utilizzata dal Tribunale di sorveglianza deve intendersi nel senso che il Guerino non risulta aver intrapreso alcuna revisione critica dei propri agiti devianti, così dimostrando l'assenza di disponibilità ad un percorso trattamentale che deve prendere avvio proprio da tale acquisita consapevolezza. Tale notazione è stata tratta dalla relazione dell'UEPE, e pone una rilevante riserva sulla prospettiva risocializzante propria dell'invocato affidamento in prova, così da rendere recessivi - allo stato - gli elementi positivi indicati dalla difesa. 2. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estenso