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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 18090/2024

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24691 - 2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 555/2023 depositata il 19/12/2023 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -ricorrente non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - COSENZA, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24691/2023 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2024 CC lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede che la Corte, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnòdinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali eccependo la nullità del ruolo esattoriale e della cartella per vizi di forma e di contenuto oltre che in relazione all’erronea quantificazione del credito contributivo ed alladeterminazione delle sanzioni.

Chiese perciò che si accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto impugnato.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 179 del 21 febbraio 2023,declinò la sua giurisdizione ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario.

Riassunto il giudiziodinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] questa ha sollev ato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo a sua volta sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice tributario ha rilevato cheoggetto della controversia erano diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale azionati a mezzo di cartella esattoriale.

Inoltre, l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.

La Procura generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

Ragioni della decisione Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.

Questa Corte, anche di recente, ha affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapportoprevidenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'enteprevidenziale a mezzo dicartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche aicontributi o premi dovuti agli enti pubbliciprevidenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta dicontributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro(Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. s.u.23/07/2018 n. 19523 e 23 /06/2010 n. 15168 ).

Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In conclusione,decidendo sul conflitto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinariodavanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24691 - 2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 555/2023 depositata il 19/12/2023 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -ricorrente non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - COSENZA, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24691/2023 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 CC lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede che la Corte, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnòdinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali eccependo la nullità del ruolo esattoriale e della cartella per vizi di forma e di contenuto oltre che in relazione all’erronea quantificazione del credito contributivo ed alladeterminazione delle sanzioni. Chiese perciò che si accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto impugnato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 179 del 21 febbraio 2023,declinò la sua giurisdizione ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario. Riassunto il giudiziodinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] questa ha sollev ato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo a sua volta sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice tributario ha rilevato cheoggetto della controversia erano diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale azionati a mezzo di cartella esattoriale. Inoltre, l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro. La Procura generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia. Questa Corte, anche di recente, ha affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapportoprevidenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'enteprevidenziale a mezzo dicartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche aicontributi o premi dovuti agli enti pubbliciprevidenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta dicontributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro(Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. s.u.23/07/2018 n. 19523 e 23 /06/2010 n. 15168 ). Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate. In conclusione,decidendo sul conflitto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinariodavanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione
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