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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12142/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di BRIGANDÌ Stellario, già condannato in primo grado, ad esito di giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, alla pena di anni quindici, mesi uno e giorni dieci di reclusione per i delitti di cui all'art. 74, c. 3 e 4, d.P.R. 309/90 e quattro reati fine, ai sensi dell'art. 73, stesso d.P.R. (pena ridotta in appello ad anni dodici e mesi dieci di reclusione), avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura più afflittiva, avanzata sull'assunto di un affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo, rilevando che l'istanza era analoga ad altre rigettate anche in sede di appello cautelare, con provvedimenti con i quali si era ribadita l'adeguatezza della misura di massimo rigore.

2. La difesa del BRIGANDÌ ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta irrilevanza del fattore tempo ai fini del superamento della presunzione di legge di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen.

L'ordinanza sarebbe inficiata da una intrinseca contraddizione, per avere i giudici territoriali affermato che l'imputato è soggetto alla prima esperienza e, purtuttavia, dato rilievo negativo ai suoi risalenti precedenti penali.

Sotto altro profilo, rileva che il Tribunale non avrebbe considerato che la condotta rimproverata costituiva un comportamento estrinsecantesi nella sua partecipazione criminosa, essendo stata riconosciuta l'identità del disegno criminoso con i reati fine.

Evidenzia che il trascorrere del tempo in custodia rispetto alla data degli addebiti ha una incidenza, siccome direttamente proporzionale alla spinta a non commettere nuovi crimini, non valendo per le associazioni del tipo di quella per la quale l'istante è stato condannato la regola d'esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio, utilizzabile per le associazioni di tipo mafioso.

Il collegio, secondo la difesa, avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali trarre, anche solo in via indiziaria, che il BRIGANDÌ, ove associato agli arresti domiciliari, peraltro in luogo distante da quello nel quale operava l'associazione criminale ritenuta, disattenderebbe le prescrizioni impostegli, da ultimo richiamando la circostanza che altri coimputati erano stati ammessi al regime custodiale meno afflittivo, pur avendo riportato, nel giudizio ordinario, un più severo trattamento sanzionatorio.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, premesso che il BRIGANDÌ era stato condannato per uno dei reati contemplati dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, in virtù di quel meccanismo presuntivo, il giudice non è tenuto a rivalutare l'attualità e concretezza del pericolo cautelare, già valutate ex ante dal legislatore, ha ciononostante riconosciuto la necessità di vagliare l'esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente enucleabili dagli atti, idonee a superare il meccanismo presuntivo, ritenendole nella specie insussistenti.

In particolare, a fronte di un quadro cautelare di straordinario allarme (l'associazione della quale il BRIGANDÌ è stato riconosciuto partecipe era aggravata dal numero delle persone e dalla disponibilità delle armi; il suo ruolo era quello di recuperare i crediti nei confronti degli acquirenti e provvedere anche allo spaccio dello stupefacente), ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato fosse alla sua prima, significativa esperienza detentiva, rilevando di contro come annoverasse allarmanti precedenti penali, sia pur datati (estorsione tentata in concorso, porto illegale di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi, ricettazione, violenza privata e percosse) e fosse stato raggiunto da un titolo cautelare il 16/11/2019 nell'ambito di altro procedimento, per cessione di gr. 300 circa di cocaina, in relazione a fatti risalenti al 2018.

Ha, poi, ritenuto privo di efficacia persuasiva il decorso del tempo dalla esecuzione della misura, elemento in sé neutro che può assumere rilievo solo ove vi siano altri fattori idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari, nella specie assenti.

Parimenti, quanto alla riduzione della pena in appello, il Tribunale ha affermato che la stessa era rimasta di particolare gravità, a conferma della proporzionalità della misura in atto, valutando addirittura come improponibile la censura che muove dall'apprezzamento del diverso e meno severo trattamento cautelare riservato ai coimputati, la cui posizione giuridica non può assumere rilievo nella specie, dovendosi considerare, oltre al diverso contributo assicurato da ciascun correo alla realizzazione dell'illecito, anche profili strettamente inerenti alla personalità del singolo imputato.

Nel valutare specificamente tale ruolo, ha precisato che quello del BRIGANDÌ si era caratterizzato per un particolare dinamismo, all'interno di un allarmante contesto associativo, cosicché, ove il predetto fosse collocato agli arresti domiciliari, ancorché in zona geograficamente distante, potrebbe agevolmente riattivare il meccanismo criminale al quale è risultato dedito, la misura domiciliare essendo correlata a prescrizioni il cui rispetto è affidato alla sua libera volontà di sottoporvisi.

Il BRIGANDÌ però aveva già manifestato una non comune proclività al delitto, avendo riportato condanne per gravi delitti e subìto un congruo periodo di privazione della libertà, rimanendo insensibile all'effetto deterrente delle pregresse esperienze processuali.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

In via generale, deve intanto ribadirsi il principio per il quale, in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura (sez. 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, c. 2, cod. proc. pen., fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo; sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766, in cui in motivazione la Corte ha affermato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione).

Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente non si è compiutamente confrontato con le ragioni della decisione, esaurientemente esposte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, oltre che del tutto coerenti con i principi consolidati espressi da questa Corte di legittimità.

A fronte dell'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., nei termini di cui sopra, il Tribunale ha valutato gli elementi indicati dalla difesa (introdotti anche in sede di ricorso), muovendo dall'allarme sociale derivante dalla natura dell'associazione e dal ruolo in essa svolto dal BRIGANDÌ, altresì consideratane la personalità, alla luce dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, per le quali egli ha già sofferto un periodo detentivo, neppure risalente, ricavandone la conferma della prognosi negativa attraverso un ragionamento del tutto logico e non contraddittorio che, in quanto tale, si sottrae al vaglio di legittimità.

A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa ha dato rilievo a una presunta contraddizione, invero non apprezzabile nel tessuto argomentativo censurato: il Tribunale si è limitato a valutare gli elementi indicati a difesa, tra cui l'assunto che il BRIGANDÌ fosse alla sua prima significativa esperienza inframuraria e vi ha opposto il curriculum giudiziario dell'imputato, risultato già attinto da altro titolo cautelare per fatti analoghi risalenti al 2018.

Allo stesso modo, quanto al fattore temporale, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen.

Deciso il 15 febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di BRIGANDÌ Stellario, già condannato in primo grado, ad esito di giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, alla pena di anni quindici, mesi uno e giorni dieci di reclusione per i delitti di cui all'art. 74, c. 3 e 4, d.P.R. 309/90 e quattro reati fine, ai sensi dell'art. 73, stesso d.P.R. (pena ridotta in appello ad anni dodici e mesi dieci di reclusione), avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura più afflittiva, avanzata sull'assunto di un affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo, rilevando che l'istanza era analoga ad altre rigettate anche in sede di appello cautelare, con provvedimenti con i quali si era ribadita l'adeguatezza della misura di massimo rigore. 2. La difesa del BRIGANDÌ ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta irrilevanza del fattore tempo ai fini del superamento della presunzione di legge di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. L'ordinanza sarebbe inficiata da una intrinseca contraddizione, per avere i giudici territoriali affermato che l'imputato è soggetto alla prima esperienza e, purtuttavia, dato rilievo negativo ai suoi risalenti precedenti penali. Sotto altro profilo, rileva che il Tribunale non avrebbe considerato che la condotta rimproverata costituiva un comportamento estrinsecantesi nella sua partecipazione criminosa, essendo stata riconosciuta l'identità del disegno criminoso con i reati fine. Evidenzia che il trascorrere del tempo in custodia rispetto alla data degli addebiti ha una incidenza, siccome direttamente proporzionale alla spinta a non commettere nuovi crimini, non valendo per le associazioni del tipo di quella per la quale l'istante è stato condannato la regola d'esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio, utilizzabile per le associazioni di tipo mafioso. Il collegio, secondo la difesa, avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali trarre, anche solo in via indiziaria, che il BRIGANDÌ, ove associato agli arresti domiciliari, peraltro in luogo distante da quello nel quale operava l'associazione criminale ritenuta, disattenderebbe le prescrizioni impostegli, da ultimo richiamando la circostanza che altri coimputati erano stati ammessi al regime custodiale meno afflittivo, pur avendo riportato, nel giudizio ordinario, un più severo trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, premesso che il BRIGANDÌ era stato condannato per uno dei reati contemplati dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, in virtù di quel meccanismo presuntivo, il giudice non è tenuto a rivalutare l'attualità e concretezza del pericolo cautelare, già valutate ex ante dal legislatore, ha ciononostante riconosciuto la necessità di vagliare l'esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente enucleabili dagli atti, idonee a superare il meccanismo presuntivo, ritenendole nella specie insussistenti. In particolare, a fronte di un quadro cautelare di straordinario allarme (l'associazione della quale il BRIGANDÌ è stato riconosciuto partecipe era aggravata dal numero delle persone e dalla disponibilità delle armi; il suo ruolo era quello di recuperare i crediti nei confronti degli acquirenti e provvedere anche allo spaccio dello stupefacente), ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato fosse alla sua prima, significativa esperienza detentiva, rilevando di contro come annoverasse allarmanti precedenti penali, sia pur datati (estorsione tentata in concorso, porto illegale di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi, ricettazione, violenza privata e percosse) e fosse stato raggiunto da un titolo cautelare il 16/11/2019 nell'ambito di altro procedimento, per cessione di gr. 300 circa di cocaina, in relazione a fatti risalenti al 2018. Ha, poi, ritenuto privo di efficacia persuasiva il decorso del tempo dalla esecuzione della misura, elemento in sé neutro che può assumere rilievo solo ove vi siano altri fattori idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari, nella specie assenti. Parimenti, quanto alla riduzione della pena in appello, il Tribunale ha affermato che la stessa era rimasta di particolare gravità, a conferma della proporzionalità della misura in atto, valutando addirittura come improponibile la censura che muove dall'apprezzamento del diverso e meno severo trattamento cautelare riservato ai coimputati, la cui posizione giuridica non può assumere rilievo nella specie, dovendosi considerare, oltre al diverso contributo assicurato da ciascun correo alla realizzazione dell'illecito, anche profili strettamente inerenti alla personalità del singolo imputato. Nel valutare specificamente tale ruolo, ha precisato che quello del BRIGANDÌ si era caratterizzato per un particolare dinamismo, all'interno di un allarmante contesto associativo, cosicché, ove il predetto fosse collocato agli arresti domiciliari, ancorché in zona geograficamente distante, potrebbe agevolmente riattivare il meccanismo criminale al quale è risultato dedito, la misura domiciliare essendo correlata a prescrizioni il cui rispetto è affidato alla sua libera volontà di sottoporvisi. Il BRIGANDÌ però aveva già manifestato una non comune proclività al delitto, avendo riportato condanne per gravi delitti e subìto un congruo periodo di privazione della libertà, rimanendo insensibile all'effetto deterrente delle pregresse esperienze processuali. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In via generale, deve intanto ribadirsi il principio per il quale, in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura (sez. 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, c. 2, cod. proc. pen., fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo; sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766, in cui in motivazione la Corte ha affermato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione). Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente non si è compiutamente confrontato con le ragioni della decisione, esaurientemente esposte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, oltre che del tutto coerenti con i principi consolidati espressi da questa Corte di legittimità. A fronte dell'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., nei termini di cui sopra, il Tribunale ha valutato gli elementi indicati dalla difesa (introdotti anche in sede di ricorso), muovendo dall'allarme sociale derivante dalla natura dell'associazione e dal ruolo in essa svolto dal BRIGANDÌ, altresì consideratane la personalità, alla luce dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, per le quali egli ha già sofferto un periodo detentivo, neppure risalente, ricavandone la conferma della prognosi negativa attraverso un ragionamento del tutto logico e non contraddittorio che, in quanto tale, si sottrae al vaglio di legittimità. A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa ha dato rilievo a una presunta contraddizione, invero non apprezzabile nel tessuto argomentativo censurato: il Tribunale si è limitato a valutare gli elementi indicati a difesa, tra cui l'assunto che il BRIGANDÌ fosse alla sua prima significativa esperienza inframuraria e vi ha opposto il curriculum giudiziario dell'imputato, risultato già attinto da altro titolo cautelare per fatti analoghi risalenti al 2018. Allo stesso modo, quanto al fattore temporale, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso il 15 febbraio 2023 Il
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