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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13120/2026

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l 09/10/2025 del TRIBUNALE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rettifica dell’ordinedi esecuzione n. 4419-23 SIEP emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Roma il 22 novembre 2023; in particolare il condannato ha chiestofosse indicato come presofferto il periodo di detenzione sofferto dal 21 aprile 2022 al 22novembre 2023 e rideterminata, per l’effetto, la pena da espiare in concreto.Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che il periodo di detenzionesofferto dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2023 era stato già computato nella precedenteesecuzione, sempre nei confronti del condannato, contraddistinta dal n. 862-2020 SIEP,mentre, con riferimento al periodo di detenzione dal 10 gennaio 2023 al 22 novembre 2023,il condannato non si era accorto che lo stesso era già computato nell'ordine di esecuzioneche si chiedeva di rettificare.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché con provvedimentodel 23 giugno 2023 la Procura generale di Roma era intervenuta sull’ordine di esecuzione n.862-20 SIEP ed aveva utilizzato in fungibilità il periodo di detenzione dal 21 aprile 2022 al 9gennaio 2023 che era stato presofferto a titolo cautelare in altro procedimento (n. 15104-22r.g.n.r.), rideterminando la relativa pena da espiare; in questo modo, però, quel segmento didetenzione non era stato calcolato come presofferto in occasione del passaggio in giudicatodella sentenza di condanna poi emessa nel proced. 15104-22 r.g.n.r.; questa scelta dellaProcura generale aveva avuto conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, in quantonell’ordine di esecuzione n. 862-20 SIEP egli era libero, mentre nell’ordine di esecuzione n.4419-23 egli era detenuto agli arresti domiciliari esecutivi; la decisione del 23 giugno 2023della Procura generale di Roma era affetta da illegittimità, perché l’art. 657 cod. proc.pen.prevede che, “nel determinare la pena da eseguire” il pubblico ministero provveda acomputare a titolo di fungibilità eventuali periodi di detenzione, il che vuol dire chel’intervento in un momento successivo all’ordine di esecuzione è da ritenere illegittimo.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso peril rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

La tesi su cui è fondato il ricorso, ovvero che il pubblico ministero può provvedereagli adempimenti relativi alla fungibilità della detenzione sofferta, per lo stesso o altro titolo,di cui all’art. 657 cod. proc. pen., soltanto nel momento dell’emissione del titolo esecutivo, enon successivamente ad esso, è priva di base legale.Nella impostazione del ricorso tale tesi avrebbe una base letterale nel primo commadell’art. 657 cod. proc. pen.nella parte in cui esso dispone che il pubblico ministero provvedaa tali adempimenti “nel determinare la pena detentiva da eseguire”, base letterale che, però,è estremamente debole, perché il potere del pubblico ministero di determinare la pena daespiare è immanente a tutta la fase dell’esecuzione della pena, ed anzi esso comportal’obbligo per tale organo dello Stato di rideterminare continuamente la pena adeguandolaalle sopravvenienze (ad esempio, il riconoscimento di continuazioni tra reati, ilconseguimento del beneficio della liberazione anticipata, il passaggio in giudicato di nuovesentenze di condanna) che di volta in volta si verificano nel corso dell’esecuzione.La tesi del ricorso non solo è fondata su una base letterale molto debole, ma è anchestata espressamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che “ladeclaratoria di fungibilità della pena a norma dell'art. 657 cod. proc. pen. non è ne'automatica, ne' necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dalrelativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonomavalutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma ancheper reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca dellacondanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzionipecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive.

Ne consegue che, se intervenutasuccessivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare lecondizioni di legittimità ed efficacia di questo” (Sez. 1, n. 4503 del 20/06/2000, Degni, Rv.216921 – 01; conforme Sez. 1, n. 19945 del 20/11/2013, dep. 2014, Tatone, n.m.),orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, in quanto coerente con i principigenerali in materia di esecuzione della pena, che, come già evidenziato sopra, disegnano lafunzione del pubblico ministero di “determinare la pena detentiva da eseguire” nei termini diun potere permanente, che non si risolve uno actu.Deve essere anche aggiunto che il ricorso non è autosufficiente quanto alprovvedimento presupposto, costituito dall’ordine di esecuzione con ordine di sospensionenei confronti di condannato libero, emesso nella procedura di esecuzione n. 862-20 SIEP, incui sarebbe contenuta la declaratoria, asseritamente illegittima, di fungibilità di un segmentodi detenzione.Sempre, con riferimento a tale profilo, deve essere ulteriormente osservato che, aseguire la stessa prospettazione del ricorso, il vizio denunciato non è contenuto, in realtà,nel provvedimento impugnato, ma nel precedente “decreto di computo di custodia cautelaree delle pene espiate per altro reato con contestuale archiviazione”, che disponeva lafungibilità contestata, decreto che, per come riferisce lo stesso ricorso, era stato emesso il23 giugno 2023, e non era stato a suo tempo impugnato.In definitiva, il ricorso è infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 09/10/2025 del TRIBUNALE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rettifica dell’ordinedi esecuzione n. 4419-23 SIEP emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Roma il 22 novembre 2023; in particolare il condannato ha chiestofosse indicato come presofferto il periodo di detenzione sofferto dal 21 aprile 2022 al 22novembre 2023 e rideterminata, per l’effetto, la pena da espiare in concreto.Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che il periodo di detenzionesofferto dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2023 era stato già computato nella precedenteesecuzione, sempre nei confronti del condannato, contraddistinta dal n. 862-2020 SIEP,mentre, con riferimento al periodo di detenzione dal 10 gennaio 2023 al 22 novembre 2023,il condannato non si era accorto che lo stesso era già computato nell'ordine di esecuzioneche si chiedeva di rettificare.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché con provvedimentodel 23 giugno 2023 la Procura generale di Roma era intervenuta sull’ordine di esecuzione n.862-20 SIEP ed aveva utilizzato in fungibilità il periodo di detenzione dal 21 aprile 2022 al 9gennaio 2023 che era stato presofferto a titolo cautelare in altro procedimento (n. 15104-22r.g.n.r.), rideterminando la relativa pena da espiare; in questo modo, però, quel segmento didetenzione non era stato calcolato come presofferto in occasione del passaggio in giudicatodella sentenza di condanna poi emessa nel proced. 15104-22 r.g.n.r.; questa scelta dellaProcura generale aveva avuto conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, in quantonell’ordine di esecuzione n. 862-20 SIEP egli era libero, mentre nell’ordine di esecuzione n.4419-23 egli era detenuto agli arresti domiciliari esecutivi; la decisione del 23 giugno 2023della Procura generale di Roma era affetta da illegittimità, perché l’art. 657 cod. proc.pen.prevede che, “nel determinare la pena da eseguire” il pubblico ministero provveda acomputare a titolo di fungibilità eventuali periodi di detenzione, il che vuol dire chel’intervento in un momento successivo all’ordine di esecuzione è da ritenere illegittimo.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso peril rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. La tesi su cui è fondato il ricorso, ovvero che il pubblico ministero può provvedereagli adempimenti relativi alla fungibilità della detenzione sofferta, per lo stesso o altro titolo,di cui all’art. 657 cod. proc. pen., soltanto nel momento dell’emissione del titolo esecutivo, enon successivamente ad esso, è priva di base legale.Nella impostazione del ricorso tale tesi avrebbe una base letterale nel primo commadell’art. 657 cod. proc. pen.nella parte in cui esso dispone che il pubblico ministero provvedaa tali adempimenti “nel determinare la pena detentiva da eseguire”, base letterale che, però,è estremamente debole, perché il potere del pubblico ministero di determinare la pena daespiare è immanente a tutta la fase dell’esecuzione della pena, ed anzi esso comportal’obbligo per tale organo dello Stato di rideterminare continuamente la pena adeguandolaalle sopravvenienze (ad esempio, il riconoscimento di continuazioni tra reati, ilconseguimento del beneficio della liberazione anticipata, il passaggio in giudicato di nuovesentenze di condanna) che di volta in volta si verificano nel corso dell’esecuzione.La tesi del ricorso non solo è fondata su una base letterale molto debole, ma è anchestata espressamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che “ladeclaratoria di fungibilità della pena a norma dell'art. 657 cod. proc. pen. non è ne'automatica, ne' necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dalrelativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonomavalutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma ancheper reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca dellacondanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzionipecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive. Ne consegue che, se intervenutasuccessivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare lecondizioni di legittimità ed efficacia di questo” (Sez. 1, n. 4503 del 20/06/2000, Degni, Rv.216921 – 01; conforme Sez. 1, n. 19945 del 20/11/2013, dep. 2014, Tatone, n.m.),orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, in quanto coerente con i principigenerali in materia di esecuzione della pena, che, come già evidenziato sopra, disegnano lafunzione del pubblico ministero di “determinare la pena detentiva da eseguire” nei termini diun potere permanente, che non si risolve uno actu.Deve essere anche aggiunto che il ricorso non è autosufficiente quanto alprovvedimento presupposto, costituito dall’ordine di esecuzione con ordine di sospensionenei confronti di condannato libero, emesso nella procedura di esecuzione n. 862-20 SIEP, incui sarebbe contenuta la declaratoria, asseritamente illegittima, di fungibilità di un segmentodi detenzione.Sempre, con riferimento a tale profilo, deve essere ulteriormente osservato che, aseguire la stessa prospettazione del ricorso, il vizio denunciato non è contenuto, in realtà,nel provvedimento impugnato, ma nel precedente “decreto di computo di custodia cautelaree delle pene espiate per altro reato con contestuale archiviazione”, che disponeva lafungibilità contestata, decreto che, per come riferisce lo stesso ricorso, era stato emesso il23 giugno 2023, e non era stato a suo tempo impugnato.In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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