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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 23875/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15984/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 442/2017 depositata il19/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Il Comune di Messina stipulò un contratto di appalto con la società [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto i lavori di completamento del nuovo stadio per il calcio del polo sportivo S.Filippo.

La società [OSCURATO:SOCIETA], completati i lavori, promosse, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto,devolutiva di tutte le controversie alla cognizione di un collegio arbitrale, un procedimento arbitrale in data 4/3/2010 nei confronti del Comune di Messina per la definizione di quattro riserve iscritte nel registro di contabilità. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale pronunciò ordinanza contenente rinuncia degli arbitri per mancato versamento degli importi a titolo di anticipazione posti a carico delle parti.

Successivamente, adito nuovamente il collegio arbitrale, quest’ultimo pronunciò il lodo arbitrale rituale con il quale condannò il Comune di Messina al pagamento della somma di euro 960.787,31 per le riserve 1 e 4, rigettando le riserve 2 e

3. Su impugnazione del Comune di Messina avverso il predetto lodo arbitrale la Corte di Appello di Messina rigettò l’impugnazione dichiarandola inammissibile e condannò il Comune alle spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Messina affidato a tre motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Comune di Messina denuncia VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 829 N. 1 DEL C.P.C.

VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 816 [OSCURATO:PERSONA].P.C.

VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 817 DEL C.P.C. - VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 12 DELLE PRELEGGI — ART. 360 N. 3 C.P.C. - VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl NORME Dl DIRITTO in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché la Corte di Appello di Messina non ha tenuto conto che si era verificata l’ipotesi di cui all’art. 816 septies cpc in quanto le parti non avevano provveduto all’anticipazione nel termine fissato con ordinanza 30/9/2009 dagli arbitri che, con ordinanza in data 18 gennaio 2010, avevano rinunciato all’incaricoe pertanto avrebbe dovuto dichiarare, in accoglimento della relativa istanza, l’estinzione del vincolo compromissorio ai sensi dell’art. 816 septies cpc e la nullità del lodo per difetto della clausola compromissoria ex art. 829 nr. 1 cpc.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia -VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 829, COMMA 111, DEL C.P.C.

VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA] E DELL'ART. 1362 DEL C.C. - ART. 360 N. 3 C.P.C. - VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl NORME Dl DIRITTO E [OSCURATO:PERSONA] perché la Corte di Appello di Messina non ha accolto l'eccezione di nullità del lodo per carenza della clausola compromissoriaed incompetenza degli arbitri.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ART. 360 N. 3 C.P.C. -VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl NORME Dl DIRITTO.

VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 829 C.P.C.; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 112 C.P.C.; [OSCURATO:PERSONA] CHIESTO E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] L'ATTO Dl ACCESSO E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA]; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 240 [OSCURATO:PERSONA] D. LGS. 163/2006; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 165 DEL D.P.L 554/1999, "ECCEZIONI E RISERVE DELL'[OSCURATO:PERSONA] Dl CONTABILITA", [OSCURATO:PERSONA]. 190 DEL D.P.R. 207/2010 [OSCURATO:PERSONA]; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 2697 DEL C.C. non avendo l’impresa fornito e/o avendo fornito tardivamente le prove necessarie all’ammissione della CTU; Omessa mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia: la carenza sul profilo probatorio da parte del Comune di Messina; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 E 116 c.p.c; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cc in materia di interpretazione dei contratti con riferimento alla clausola di cui all’art. 7 del contratto di affidamento a trattativa privata.

Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

Occorre anzitutto affrontare la questione se la prima pronuncia arbitrale, di mero rito, abbia, o no, privato d'efficacia, quanto a quella determinata controversia, la clausola compromissoria "esaurendone" gli effetti ed abbia, conseguentemente, reso inefficace la fonte della potestas judicandi degli arbitri - cioè di qualsiasi collegio arbitrale -, precludendo in tal modo la promozione, dinanzi ad un diverso collegio arbitrale, di un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, per l'ottenimento di una decisione della controversia nel merito.

A tal riguardo la Corte ritiene che tale clausola non ha perduto efficacia, in quanto tale perdita si giustificherebbe soltanto relativamente ad arbitrato irrituale avente carattere negoziale, mentre la natura rituale dell'arbitrato de quo, comportante la pattuita deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, implica il rispetto dei principi generali della preclusione e del giudicato, con la conseguenza che, nel caso in cui il collegio arbitrale non abbia deciso nel merito la controversia e non abbia definitivamente accertato l'inoperatività della clausola compromissoria – come accaduto nella specie -non v'è ragione per escluderne la perdurante efficacia ai fini della promozione di un nuovo procedimento arbitrale avente il medesimo oggetto del primo (cfr. Cass. civ. sez.1 15/11/2013 nr. 25735 secondo cui “i n tema di arbitrato rituale, una pronuncia di mero rito non esaurisce la "potestas iudicandi" degli arbitri, che si fonda sulla validità ed efficacia della convenzione arbitrale, e non preclude, quindi, la promozione di un nuovo procedimento, avente il medesimo oggetto, vigendo nella giustizia arbitrale, sostitutiva di quella ordinaria, il medesimo principio generale, in virtù del quale le parti hanno diritto ad ottenere una decisione di merito ove ciò sia giuridicamente possibile, come si desume sia dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, sia dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”).

Pertanto va ritenuto che nella specie il mancato versamento dell’acconto ha comportato la rinuncia degli arbitri ma non l’estinzione dell’accordo compromissorio.

È dunque facoltà degli arbitri richiedere alle parti il versamento anticipato delle spese prevedibili, subordinando al versamento la prosecuzione del procedimento, previsione, quest’ultima, dettata a tutela degli arbitri stessi e fondata sui doveri di collaborazione incombenti sulle parti (Cass.3259/2022), che tuttavia non incide sull’efficacia della clausola arbitrale.

Occorre infine osservare che, ad ulteriore conferma, il Comune ricorrente a seguito della notifica dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha nominato il proprio arbitro e conferito incarico al legale per la difesa eccependo l’incompetenza del collegio arbitrale tardivamente in base all’art. 9 della legge regionale 21/1973 secondo il quale il termine da osservare per eccepire la incompetenza del collegio arbitrale è di trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.

Infatti l’incompetenza è stata sollevata dal Comune con la prima memoria difensiva successiva alla notifica in data 4/3/2010 dell’atto di accesso con conseguente tardività come rilevato dal Collegio arbitrale e confermato dalla sentenza impugnata.

Il secondo e terzo motivo sono infondati e devono essere respinti.

Infatti erra il ricorrente che pretenderebbe di dedurre come motivi di nullità del lodo erronee valutazioni di merito operate dagli arbitri e violazioni di norme sostanziali.

Correttamente il giudice di merito ha ritenuto inammissibili i motivi proposti inerenti la asserita violazione da parte degli arbitri di norme di diritto sostanziali e ciò in quanto ha ritenuto che la impugnazione del lodo arbitrale per violazione dell’art. 37 quinquies legge 109 del 1994 e delle regole di cui al D.Lgs 231 del 2002, di cui si duole il ricorrente, costituiscano errores in iudicando che, ai sensi dell’art.829 comma 3 cpc, nella sua nuova formulazione (entrata in vigore con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006) valida per i procedimenti arbitrali la cui domanda sia stata proposta dopo il 2 marzo 2006 come nel caso in esame, non è ammessa se non espressamente disposta dalle parti o dalla legge.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del Comune ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in € 9.300,00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese generali del15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15984/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 442/2017 depositata il19/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Il Comune di Messina stipulò un contratto di appalto con la società [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto i lavori di completamento del nuovo stadio per il calcio del polo sportivo S.Filippo. La società [OSCURATO:SOCIETA], completati i lavori, promosse, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto,devolutiva di tutte le controversie alla cognizione di un collegio arbitrale, un procedimento arbitrale in data 4/3/2010 nei confronti del Comune di Messina per la definizione di quattro riserve iscritte nel registro di contabilità. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale pronunciò ordinanza contenente rinuncia degli arbitri per mancato versamento degli importi a titolo di anticipazione posti a carico delle parti. Successivamente, adito nuovamente il collegio arbitrale, quest’ultimo pronunciò il lodo arbitrale rituale con il quale condannò il Comune di Messina al pagamento della somma di euro 960.787,31 per le riserve 1 e 4, rigettando le riserve 2 e 3. Su impugnazione del Comune di Messina avverso il predetto lodo arbitrale la Corte di Appello di Messina rigettò l’impugnazione dichiarandola inammissibile e condannò il Comune alle spese di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Messina affidato a tre motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Comune di Messina denuncia VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 829 N. 1 DEL C.P.C. VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 816 [OSCURATO:PERSONA].P.C. VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 817 DEL C.P.C. - VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 12 DELLE PRELEGGI — ART. 360 N. 3 C.P.C. - VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl NORME Dl DIRITTO in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché la Corte di Appello di Messina non ha tenuto conto che si era verificata l’ipotesi di cui all’art. 816 septies cpc in quanto le parti non avevano provveduto all’anticipazione nel termine fissato con ordinanza 30/9/2009 dagli arbitri che, con ordinanza in data 18 gennaio 2010, avevano rinunciato all’incaricoe pertanto avrebbe dovuto dichiarare, in accoglimento della relativa istanza, l’estinzione del vincolo compromissorio ai sensi dell’art. 816 septies cpc e la nullità del lodo per difetto della clausola compromissoria ex art. 829 nr. 1 cpc. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia -VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 829, COMMA 111, DEL C.P.C. VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA] E DELL'ART. 1362 DEL C.C. - ART. 360 N. 3 C.P.C. - VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl NORME Dl DIRITTO E [OSCURATO:PERSONA] perché la Corte di Appello di Messina non ha accolto l'eccezione di nullità del lodo per carenza della clausola compromissoriaed incompetenza degli arbitri. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ART. 360 N. 3 C.P.C. -VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] Dl NORME Dl DIRITTO. VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 829 C.P.C.; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 112 C.P.C.; [OSCURATO:PERSONA] CHIESTO E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] L'ATTO Dl ACCESSO E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA]; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 240 [OSCURATO:PERSONA] D. LGS. 163/2006; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 165 DEL D.P.L 554/1999, "ECCEZIONI E RISERVE DELL'[OSCURATO:PERSONA] Dl CONTABILITA", [OSCURATO:PERSONA]. 190 DEL D.P.R. 207/2010 [OSCURATO:PERSONA]; VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 2697 DEL C.C. non avendo l’impresa fornito e/o avendo fornito tardivamente le prove necessarie all’ammissione della CTU; Omessa mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia: la carenza sul profilo probatorio da parte del Comune di Messina; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 E 116 c.p.c; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cc in materia di interpretazione dei contratti con riferimento alla clausola di cui all’art. 7 del contratto di affidamento a trattativa privata. Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. Occorre anzitutto affrontare la questione se la prima pronuncia arbitrale, di mero rito, abbia, o no, privato d'efficacia, quanto a quella determinata controversia, la clausola compromissoria "esaurendone" gli effetti ed abbia, conseguentemente, reso inefficace la fonte della potestas judicandi degli arbitri - cioè di qualsiasi collegio arbitrale -, precludendo in tal modo la promozione, dinanzi ad un diverso collegio arbitrale, di un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, per l'ottenimento di una decisione della controversia nel merito. A tal riguardo la Corte ritiene che tale clausola non ha perduto efficacia, in quanto tale perdita si giustificherebbe soltanto relativamente ad arbitrato irrituale avente carattere negoziale, mentre la natura rituale dell'arbitrato de quo, comportante la pattuita deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, implica il rispetto dei principi generali della preclusione e del giudicato, con la conseguenza che, nel caso in cui il collegio arbitrale non abbia deciso nel merito la controversia e non abbia definitivamente accertato l'inoperatività della clausola compromissoria – come accaduto nella specie -non v'è ragione per escluderne la perdurante efficacia ai fini della promozione di un nuovo procedimento arbitrale avente il medesimo oggetto del primo (cfr. Cass. civ. sez.1 15/11/2013 nr. 25735 secondo cui “i n tema di arbitrato rituale, una pronuncia di mero rito non esaurisce la "potestas iudicandi" degli arbitri, che si fonda sulla validità ed efficacia della convenzione arbitrale, e non preclude, quindi, la promozione di un nuovo procedimento, avente il medesimo oggetto, vigendo nella giustizia arbitrale, sostitutiva di quella ordinaria, il medesimo principio generale, in virtù del quale le parti hanno diritto ad ottenere una decisione di merito ove ciò sia giuridicamente possibile, come si desume sia dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, sia dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”). Pertanto va ritenuto che nella specie il mancato versamento dell’acconto ha comportato la rinuncia degli arbitri ma non l’estinzione dell’accordo compromissorio. È dunque facoltà degli arbitri richiedere alle parti il versamento anticipato delle spese prevedibili, subordinando al versamento la prosecuzione del procedimento, previsione, quest’ultima, dettata a tutela degli arbitri stessi e fondata sui doveri di collaborazione incombenti sulle parti (Cass.3259/2022), che tuttavia non incide sull’efficacia della clausola arbitrale. Occorre infine osservare che, ad ulteriore conferma, il Comune ricorrente a seguito della notifica dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha nominato il proprio arbitro e conferito incarico al legale per la difesa eccependo l’incompetenza del collegio arbitrale tardivamente in base all’art. 9 della legge regionale 21/1973 secondo il quale il termine da osservare per eccepire la incompetenza del collegio arbitrale è di trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato. Infatti l’incompetenza è stata sollevata dal Comune con la prima memoria difensiva successiva alla notifica in data 4/3/2010 dell’atto di accesso con conseguente tardività come rilevato dal Collegio arbitrale e confermato dalla sentenza impugnata. Il secondo e terzo motivo sono infondati e devono essere respinti. Infatti erra il ricorrente che pretenderebbe di dedurre come motivi di nullità del lodo erronee valutazioni di merito operate dagli arbitri e violazioni di norme sostanziali. Correttamente il giudice di merito ha ritenuto inammissibili i motivi proposti inerenti la asserita violazione da parte degli arbitri di norme di diritto sostanziali e ciò in quanto ha ritenuto che la impugnazione del lodo arbitrale per violazione dell’art. 37 quinquies legge 109 del 1994 e delle regole di cui al D.Lgs 231 del 2002, di cui si duole il ricorrente, costituiscano errores in iudicando che, ai sensi dell’art.829 comma 3 cpc, nella sua nuova formulazione (entrata in vigore con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006) valida per i procedimenti arbitrali la cui domanda sia stata proposta dopo il 2 marzo 2006 come nel caso in esame, non è ammessa se non espressamente disposta dalle parti o dalla legge. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del Comune ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in € 9.300,00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese generali del15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per
Sentenza Cassazione n. 23875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris