CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37410/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $.(5)il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [chi ha concluso chiedendo(? 42à.; udito il difensore 1 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna emessa il 10 novembre 2018 dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni due, confermandola nel resto, l'impugnato provvedimento. 1.1. La pronuncia di primo grado aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 Legge fall. relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 12 dicembre 2013, nella qualità di amministratore unico dell'ente e, ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'art. 219 Legge fall. aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, considerate prevalenti sull'aggravante, con condanna alla pena di anni due di reclusione, con la sospensione condizionale e irrogazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. Legge fall., nella durata di anni dieci. 2. Avverso la descritta sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA], denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla prova del dolo eventuale. Secondo la difesa la sentenza impugnata non indicherebbe gli elementi sui quali fonda il suddetto elemento psicologico, limitandosi a richiamare la veste formale, assunta dal ricorrente, quella di amministratore unico della s.r.l. fallita, dunque tenuto, in tale veste, a vigilare nella gestione societaria. Secondo il ricorrente, detta responsabilità a titolo di omissione, fonderebbe su un assunto indimostrato relativo alla circostanza che le somme, depositate sul conto corrente intestato alla società fossero state utilizzate non per operazioni connesse alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma a mero scopo distrattivo. 2.2. Con il secondo motivo, relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale, si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod proc. pen., considerando la condotta del ricorrente, al più, integrante l'omessa tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 217 Legge fall.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 01/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto relativo a vizi non consentiti perché genericamente formulati rispetto al contenuto del provvedimento censurato e, comunque, in quanto manifestamente infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, genericamente formulato. In proposito deve ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15/12/2004, Sabino, Rv. 231411). La costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, peraltro, si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso va infatti ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano la solo apparente inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione genericamente resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, in motivazione). A ciò si aggiunga che, secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto ) / (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Nel caso al vaglio la motivazione della sentenza impugnata rende conto in modo logico, delle vane richieste, da parte del curatore fallimentare, di giustificazioni circa la destinazione dei beni gestiti dalla società con particolare riferimento alle somme depositate sul conto corrente alla stessa intestato, come acclarate in base alle risultanze degli estratti conto recuperati dagli organi della procedura. I giudici di merito, nella specie, hanno dunque accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando con motivazione logica, quale "indice di fraudolenza", la condizione patrimoniale e finanziaria della società alla data dell'ultimo bilancio, l'esistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate insinuatasi al passivo, ipotizzando l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre settantamila euro, l'accertamento in capo all'agente della consapevolezza della condotta in concreto pericolosa, consistita nei prelievi di somme di danaro in contanti dal conto corrente dell'ente per oltre tre milioni di euro. 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Si rileva, infatti, che la sentenza di secondo grado fonda la conferma della condanna su un'articolata e logica motivazione che contiene il chiaro riferimento all'effettività della carica da parte dei due amministratori di diritto (il primo dei quali, Manieri, non ricorrente) che si sono susseguiti, sino al fallimento, nonché sull'esistenza della posizione di garanzia che, all'assunzione formale della carica, incombe sull'amministratore di diritto quanto alla tenuta delle scritture contabili. Tanto, in linea con l'orientamento pacifico di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno). Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione - nella specie ricavabile, secondo la Corte territoriale, non solo dal comportamento successivo alla dichiarazione di fallimento, ma anche da una significativa prova logica - dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Quanto all'elemento soggettivo, si ricava dalla complessiva lettura della motivazione dei conformi provvedimenti di merito, la sussistenza non solo di un dolo generico ma anche di quello specifico, avendo indicato la Corte territoriale, l'esistenza in capo all'amministratore della società, dal 31 dicembre 2007, sino al fallimento, dell'interesse di evitare la ricostruzione del patrimonio societario, anche al fine di celare condotte distrattive, attraverso il mancato deposito dei bilanci a fronte di consistenti e reiterati prelievi di somme dal conto corrente intestato alla società. 2.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa