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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37798/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BEVILACQUA Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del [OSCURATO:PERSONA]~ di Monza che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddi- visa in 18 confezioni rinvenuto nella sua abitazione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove i fatti, in ragione dei profili ponderali dello stupefacente e tenuto c:onto delle modalità della condotta, dovevano essere ritenuti penalmente non rilevanti in quanto ricon- ducibili all'art.75 Dpr 309/90.

Con un'ulteriore articolazione deduce difetto mo- tivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta già essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distrettuale ha infatti ade- guatamente motivato che tutti gli elementi sintomatici della condotta di detenzione con finalità di cessione dello stupefacente in ragione della suddivisione in dosi con- fezionate (18), del luogo di occultamento (sotto un tappeto), della incompatibilità del consumo personale con le modalità di confezionamento, dell'entità della scorta e dell'assenza di fonti reddituali.

Inammissibile in quanto generico e reiterativo è altresì il motivo di ricorso rela- tivo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fondata, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto,r4sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza e sui profili soggettivi del reo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BEVILACQUA Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del [OSCURATO:PERSONA]~ di Monza che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddi- visa in 18 confezioni rinvenuto nella sua abitazione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove i fatti, in ragione dei profili ponderali dello stupefacente e tenuto c:onto delle modalità della condotta, dovevano essere ritenuti penalmente non rilevanti in quanto ricon- ducibili all'art.75 Dpr 309/90. Con un'ulteriore articolazione deduce difetto mo- tivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta già essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti ade- guatamente motivato che tutti gli elementi sintomatici della condotta di detenzione con finalità di cessione dello stupefacente in ragione della suddivisione in dosi con- fezionate (18), del luogo di occultamento (sotto un tappeto), della incompatibilità del consumo personale con le modalità di confezionamento, dell'entità della scorta e dell'assenza di fonti reddituali. Inammissibile in quanto generico e reiterativo è altresì il motivo di ricorso rela- tivo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fondata, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto,r4sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza e sui profili soggettivi del reo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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