CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1951
Cassazione n. 43803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1951 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1978 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; ritenuti i motivi tutti inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di doglianze già valutate correttamente dai Giudici di merito con una motivazione con cui i ricorrenti non si confrontano; ritenuto quindi i ricorsi inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno; ritenuto, in ragione del rito e dell'attività in concreto svolta dalla parte civile, di non dover liquidare in favore della stessa i compensi per il presente grado di giudizio; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.