CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/3/2023 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano in quanto il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi per i quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il primo motivo di ricorso prospetta, infatti, il vizio di mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. che non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 ); il secondo motivo si limita, invece, a censurare l'entità del trattamento sanzionatorio concordato senza, tuttavia prospettare alcun vizio di illegalità della pena. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci