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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 47653/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del 31/05/2021 del Tribunale di Taranto - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune di Taranto - esclusa la recidiva reiterata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ed eliminato il relativo aumento di pena, ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista da tale articolo, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01), come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha valorizzato la natura perdurante della condotta di occupazione - con i conseguenti vantaggig da essa tratto dagli imputati e considerevole danno per l'ente pubblico, privato della disponibilità dei due locali e della conseguente possibilità di sfruttarne le potenzialità anche economiche - ritenendo, con una motivazione esente da vizi logici, che ciò escludesse la minima offensività della condotta attribuita agli imputati, Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicché adeguatamente la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ferme restando le considerazioni svolte sulle modalità della condotta e sull'entità del danno recato dalla stessa al Comune di Taranto, ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente valutabili - non potendosi ritenere sufficienti lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e il carattere risalente nel tempo dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] - nonché l'irrilevanza dell'indimostrata condizione dì disagio economico dei due imputati, peraltro impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del 31/05/2021 del Tribunale di Taranto - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune di Taranto - esclusa la recidiva reiterata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ed eliminato il relativo aumento di pena, ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista da tale articolo, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01), come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha valorizzato la natura perdurante della condotta di occupazione - con i conseguenti vantaggig da essa tratto dagli imputati e considerevole danno per l'ente pubblico, privato della disponibilità dei due locali e della conseguente possibilità di sfruttarne le potenzialità anche economiche - ritenendo, con una motivazione esente da vizi logici, che ciò escludesse la minima offensività della condotta attribuita agli imputati, Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicché adeguatamente la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ferme restando le considerazioni svolte sulle modalità della condotta e sull'entità del danno recato dalla stessa al Comune di Taranto, ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente valutabili - non potendosi ritenere sufficienti lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e il carattere risalente nel tempo dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] - nonché l'irrilevanza dell'indimostrata condizione dì disagio economico dei due imputati, peraltro impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
Sentenza Cassazione n. 47653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris