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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22165/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9176-2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2015della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il 31/12/2015R.G.N. 362/2015; udita larelazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica nella fascia F4 [OSCURATO:PERSONA] pubblico Progressione economica mediante selezione Integrazione del contraddittorio R.G.N.9176/2016 Cron.

Rep.

Ud.28/04/2022 CC per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 17 giugno 2012, data del collocamento a riposo, e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che l’appellato aveva partecipato alla procedura selettiva e si era collocato nella graduatoria finale in posizione utile per fruire della progressione economica che, però, successivamente era stata negata, perché alla data di approvazione della graduatoria il rapporto di impiego con il [OSCURATO:PERSONA] era cessato;

3. il giudice d’appello ha escluso che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti degli altri partecipanti alla procedura sul rilievo che l’accoglimento della domanda dell’appellato non avrebbe comportato alcuna riformulazione della graduatoria, producendo effetti di carattere economico limitati al singolo rapporto;

4. nel merito ha ritenuto infondati i motivi d’appello perché la selezione mirava a premiare la professionalità degli aspiranti come manifestatasi in passato, con un incremento economico che andavaa retribuire le mansioni future, ma a partire dal termine previsto dal bando, ossia dal 1° gennaio 2010, e non dalla data di approvazione della graduatoria;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

«nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c.» ed assume che il contraddittorio doveva essere necessariamente integrato nei confronti di coloro che avevano partecipato alla procedura e avevano acquisito la posizione utile per l’attribuzione della fascia economica superiore solo a seguito dell’esclusione dalla graduatoria dell’originario ricorrente e di coloro che erano stati collocati in pensione prima che la selezione venisse ultimata;

1.1. richiama giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e rileva che, trattandosi di procedura non meramente abi li tativa, che prevedeva l’attribuzione di un numero limitato di posizioni economiche superiori, necessariamente la pronuncia avrebbe inciso nella sfera giuridica di altri partecipanti;

2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione o falsa applicazione degli artt. 82 e 83 del CCNL 28 maggio 2004 peril personale del comparto Agenzie fiscali nonché dell’art. 97 Cost. e sostiene, in sintesi, che la progressione economica all’interno dell’area non è diretta a premiare l’attività lavorativa già svolta, bensì è finalizzata a collocare il dipendente in una posizione confacente al servizio che dovrà svolgere e, pertanto, proiettandosi nel futuro, richiede che al momento dell’approvazione della graduatoria il dipendente sia ancora servizio;

3. con il terzo motivo è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 perché non poteva essere riconosciuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive;

4. è manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sul rilievo che opererebbe nella fattispecie il divieto previsto dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.;

4.1. la disposizione processuale invocata, infatti, rende inammissibili le sole censure formulate ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sicché la circostanza della conformità della sentenza di appello a quella pronunciata dal Tribunale non assume alcun rilievo, ai fini dell’accesso al giudizio di legittimità, allorquando il ricorso denunci, come nella fattispecie, errores in procedendo o in iudicando , ossia motivi riconducibili ai vizi di cui ai nn. 3 e 4 del richiamato art. 360 cod. proc. civ.;

5. il primo motivo è fondato perché del tutto contraddittoriamente la Corte territoriale, dopo avere dato atto della natura retributiva della pretesa fatta valere in giudizio, dell’erronea riformulazione della graduatoria e dell’illegittimità dell’esclusione dell’originario ricorrente dalla procedura, ha respinto il motivo di appello con il quale era stata reiterata l’eccezione di difetto del contraddittorio;

5.1. pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo, come nel presente giudizio, la legittimità della graduatoria definitiva approvata dall’Agenzia delle Entrate ai fini del riconoscimento del diritto alla progressione economica all’interno dell’area, questa Corte nella motivazione della sentenza n. 30425/2019 ha osservato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata incidasulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune;

5.2. muovendo da tale premessa ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed ha evidenziato che «in materia di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008)»;

5.3. nel caso di specie è indiscusso che la procedura, bandita ai sensi degli artt. 82 e 83 del CCNL 28 maggio 2004 per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA], come modificati dal CCNL 10 aprile 2008 dello stesso comparto, prevedeva l’attribuzione di un numero limitato di posti della posizione economica superiore, determinato tenendo conto delle disponibilità del relativo fondo, tanto che, in ragione del carattere selettivo, erano previsti i criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria finale e dell’individuazione dei vincitori;

5.4. il ricorrente ha posto a fondamento della sua pretesa l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria nella quale si era collocato in posizione utile sicché l’accoglimento della domanda incide necessariamente nella sfera giuridica di coloro che solo grazie a quel provvedimento hanno acquisito il diritto alla progressione, del quale dovrebbero essere privati in caso di ritenuta fondatezza dell’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], non potendo l’Amministrazione attribuire trattamenti economici di miglior favore rispetto a quelli legittimamente spettanti sulla base della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

5.5. risulta , quindi, integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione, néda quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comma 1, violazione che ha viziato l'intero processo e impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa,a norma dell'art. 383 cod. proc. civ., u.c., al giudice di prime cure, anche per il regolamento delle spese(Cass. nn. 24482/2013 e 18127/2013 che richiamano Cass. n. 8825/2007 e Cass.

S.U. n. 3678/2009);

5.6. restano, di conseguenza, assorbiti gli ulteriori motividi ricorso;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13 c. 1 quaterd.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoe assorb e gli altri motivi .

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Savona anche in relazione al regolame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9176-2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2015della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il 31/12/2015R.G.N. 362/2015; udita larelazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica nella fascia F4 [OSCURATO:PERSONA] pubblico Progressione economica mediante selezione Integrazione del contraddittorio R.G.N.9176/2016 Cron. Rep. Ud.28/04/2022 CC per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 17 giugno 2012, data del collocamento a riposo, e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive; 2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che l’appellato aveva partecipato alla procedura selettiva e si era collocato nella graduatoria finale in posizione utile per fruire della progressione economica che, però, successivamente era stata negata, perché alla data di approvazione della graduatoria il rapporto di impiego con il [OSCURATO:PERSONA] era cessato; 3. il giudice d’appello ha escluso che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti degli altri partecipanti alla procedura sul rilievo che l’accoglimento della domanda dell’appellato non avrebbe comportato alcuna riformulazione della graduatoria, producendo effetti di carattere economico limitati al singolo rapporto; 4. nel merito ha ritenuto infondati i motivi d’appello perché la selezione mirava a premiare la professionalità degli aspiranti come manifestatasi in passato, con un incremento economico che andavaa retribuire le mansioni future, ma a partire dal termine previsto dal bando, ossia dal 1° gennaio 2010, e non dalla data di approvazione della graduatoria; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. «nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c.» ed assume che il contraddittorio doveva essere necessariamente integrato nei confronti di coloro che avevano partecipato alla procedura e avevano acquisito la posizione utile per l’attribuzione della fascia economica superiore solo a seguito dell’esclusione dalla graduatoria dell’originario ricorrente e di coloro che erano stati collocati in pensione prima che la selezione venisse ultimata; 1.1. richiama giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e rileva che, trattandosi di procedura non meramente abi li tativa, che prevedeva l’attribuzione di un numero limitato di posizioni economiche superiori, necessariamente la pronuncia avrebbe inciso nella sfera giuridica di altri partecipanti; 2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione o falsa applicazione degli artt. 82 e 83 del CCNL 28 maggio 2004 peril personale del comparto Agenzie fiscali nonché dell’art. 97 Cost. e sostiene, in sintesi, che la progressione economica all’interno dell’area non è diretta a premiare l’attività lavorativa già svolta, bensì è finalizzata a collocare il dipendente in una posizione confacente al servizio che dovrà svolgere e, pertanto, proiettandosi nel futuro, richiede che al momento dell’approvazione della graduatoria il dipendente sia ancora servizio; 3. con il terzo motivo è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 perché non poteva essere riconosciuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive; 4. è manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sul rilievo che opererebbe nella fattispecie il divieto previsto dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.; 4.1. la disposizione processuale invocata, infatti, rende inammissibili le sole censure formulate ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sicché la circostanza della conformità della sentenza di appello a quella pronunciata dal Tribunale non assume alcun rilievo, ai fini dell’accesso al giudizio di legittimità, allorquando il ricorso denunci, come nella fattispecie, errores in procedendo o in iudicando , ossia motivi riconducibili ai vizi di cui ai nn. 3 e 4 del richiamato art. 360 cod. proc. civ.; 5. il primo motivo è fondato perché del tutto contraddittoriamente la Corte territoriale, dopo avere dato atto della natura retributiva della pretesa fatta valere in giudizio, dell’erronea riformulazione della graduatoria e dell’illegittimità dell’esclusione dell’originario ricorrente dalla procedura, ha respinto il motivo di appello con il quale era stata reiterata l’eccezione di difetto del contraddittorio; 5.1. pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo, come nel presente giudizio, la legittimità della graduatoria definitiva approvata dall’Agenzia delle Entrate ai fini del riconoscimento del diritto alla progressione economica all’interno dell’area, questa Corte nella motivazione della sentenza n. 30425/2019 ha osservato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata incidasulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune; 5.2. muovendo da tale premessa ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed ha evidenziato che «in materia di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008)»; 5.3. nel caso di specie è indiscusso che la procedura, bandita ai sensi degli artt. 82 e 83 del CCNL 28 maggio 2004 per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA], come modificati dal CCNL 10 aprile 2008 dello stesso comparto, prevedeva l’attribuzione di un numero limitato di posti della posizione economica superiore, determinato tenendo conto delle disponibilità del relativo fondo, tanto che, in ragione del carattere selettivo, erano previsti i criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria finale e dell’individuazione dei vincitori; 5.4. il ricorrente ha posto a fondamento della sua pretesa l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria nella quale si era collocato in posizione utile sicché l’accoglimento della domanda incide necessariamente nella sfera giuridica di coloro che solo grazie a quel provvedimento hanno acquisito il diritto alla progressione, del quale dovrebbero essere privati in caso di ritenuta fondatezza dell’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], non potendo l’Amministrazione attribuire trattamenti economici di miglior favore rispetto a quelli legittimamente spettanti sulla base della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; 5.5. risulta , quindi, integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione, néda quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comma 1, violazione che ha viziato l'intero processo e impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa,a norma dell'art. 383 cod. proc. civ., u.c., al giudice di prime cure, anche per il regolamento delle spese(Cass. nn. 24482/2013 e 18127/2013 che richiamano Cass. n. 8825/2007 e Cass. S.U. n. 3678/2009); 5.6. restano, di conseguenza, assorbiti gli ulteriori motividi ricorso; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13 c. 1 quaterd.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoe assorb e gli altri motivi . Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Savona anche in relazione al regolame
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