CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 44108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure riguardanti la dosimetria della pena, da un lato, giustificata in base al correttoyèsercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito e dall'altro manifestamente infondata in base al consolidato principio secondo il quale nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015.DG., Rv. 265184) ed in assenza di qualsiasi reformatio in pejus a riguardo; Ritenuto che, quanto al secondo motivo, si versa in una censura di merito al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 4 della sentenza); Rilevato che non può essere considerata la memoria difensiva depositata in data 25/9/2023 fuori termine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/20