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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22279/2026

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d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata specifica edinfraquinquennale, non è consentito poichè del tutto generico.

Invero, la censura muove dalpresupposto che il riconoscimento dell’aggravante speciale sia stata ancorataesclusivamente al dato obiettivo della sussistenza di precedenti penali, a fronte, invece, diun giudizio di disvalore che il primo giudice aveva fondato anche su profili di disvalore trattidalle circostanze del fatto, al fine di avvalorare che il percorso delinquenziale in precedenzaintrapreso non fosse sopito.

La sentenza impugnata ha anche indicato il lasso di tempo nonelevato trascorso tra la data di irrevocabilità delle precedenti condanne e i fatti oggettodell’odierno giudizio.

A fronte, dunque, della declinazione di specifici elementi di disvaloreche si aggiungono ai precedenti penali, nel motivo di ricorso non si rinvengono specifichedoglianze mosse a proposito della tenuta logica di tali argomenti ostativi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata specifica edinfraquinquennale, non è consentito poichè del tutto generico. Invero, la censura muove dalpresupposto che il riconoscimento dell’aggravante speciale sia stata ancorataesclusivamente al dato obiettivo della sussistenza di precedenti penali, a fronte, invece, diun giudizio di disvalore che il primo giudice aveva fondato anche su profili di disvalore trattidalle circostanze del fatto, al fine di avvalorare che il percorso delinquenziale in precedenzaintrapreso non fosse sopito. La sentenza impugnata ha anche indicato il lasso di tempo nonelevato trascorso tra la data di irrevocabilità delle precedenti condanne e i fatti oggettodell’odierno giudizio. A fronte, dunque, della declinazione di specifici elementi di disvaloreche si aggiungono ai precedenti penali, nel motivo di ricorso non si rinvengono specifichedoglianze mosse a proposito della tenuta logica di tali argomenti ostativi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris