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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 04033/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.27229/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa da ll’ avvoc ato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domici- liata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 6 62 /2019 d el 15/04/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] della società appaltatrice Febo conveniva dinanzi al Tri- bunale di Torino la committente [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna al pa- gamento di circa € 572.114 di corrispettivo della fornitura ed installa- zione di impianti tecnologici (isole robotizzate) presso uno stabilimento di terzi rimasti estranei al giudizio (FPT di Foggia).

La convenuta con- testava l’ammontare del corrispettivo nell’entità indicata dall’attrice, 2di 4 – 27229/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. eccepiva in compensazione un controcredito risarcitorio per inadempi- mento dell’appaltatrice e lo traeva a fondamento di una domanda ri- convenzionale.

In primo grado la convenuta veniva condannata al pa- gamento di circa € 290.151, la domanda riconvenzionale veniva dichia- rata inammissibile in quanto da proporsi ex art. 93 l. fall. in forma di domanda di ammissione al passivo, l’eccezione di compensazione ve- niva rigettata per prescrizione ex art. 1667 co. 2 c.c.

Su appello della convenuta, è stata confermata la condanna al pagamento del corrispet- tivo.

Ricorre in cassazione la committente convenuta con tre motivi.

Re- siste l’appaltatrice attrice con controricorso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo (p. 7 ss.) la convenuta denuncia la viola- zione degli artt. 115 e 2697 c.c. per essere stata condannata al paga- mento di un credito sulla base della fattura n. 11 di € 22.448 del 26/2/2014, mentre essa era stata tempestivamente contestata per in- certezza della causale, per mancato svolgimento di alcune prestazioni ivi attestate (che erano state invece svolte nei confronti del terzo di- rettamente dal personale della convenuta), per stranezza della nume- razione delle fatture, per mancata indicazione nel documento di tra- sporto del 25/2/2016.

Il secondo motivo (p. 10 ss.) denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c. per essere stato ritenuto prescritto il diritto di garanzia per diffor- mità e vizi dell’opera (in forza del decorso di due anni dall’emissione delle fatture, relative a prestazioni effettuate nel 2013) e per il conse- guente rigetto dell’eccezione di compensazione, mentre: (a) il 31/3/2014 era stata inviata una lettera di messa in mora (di cui si riporta il contenuto a p. 11 s.), non considerata dal Tribunale con con- seguente diniego di istruttoria sul punto; (b) l’accordo transattivo del 3di 4 – 27229/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. febbraio 2014 contiene una ricognizione di debito da parte dell’appal- tatrice, sotto forma di rinuncia al credito di circa € 129.846; (c) la com- mittente aveva depositato documentazione fiscale comprovante la for- nitura a sue spese presso lo stabilimento dei terzi; in altre parole ad- duce che aveva dovuto sostituire l’appaltatrice nelle prestazioni da ese- guirsi presso lo stabilimento dei terzi (committenti principali), come attestato dai documenti di consegna firmati da questi ultimi.

Il terzo motivo (p. 13 ss.), denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., lamenta la mancata ammissione dei mezzi di prova (richiesti con la memoria del 3/11/2016) circa gli inadempimenti dell’appaltatrice.

Sempre al fine dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione.

Ri- porta i capitoli di prova.

2. - La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 5/1/2023, sulla base della transazione della contro- versia e della successiva chiusura del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte controricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, datato 5/1/2023, da interpretare come adesione alla rinuncia della ricorrente.

3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.

Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposi- zione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.27229/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa da ll’ avvoc ato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domici- liata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 6 62 /2019 d el 15/04/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] della società appaltatrice Febo conveniva dinanzi al Tri- bunale di Torino la committente [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna al pa- gamento di circa € 572.114 di corrispettivo della fornitura ed installa- zione di impianti tecnologici (isole robotizzate) presso uno stabilimento di terzi rimasti estranei al giudizio (FPT di Foggia). La convenuta con- testava l’ammontare del corrispettivo nell’entità indicata dall’attrice, 2di 4 – 27229/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. eccepiva in compensazione un controcredito risarcitorio per inadempi- mento dell’appaltatrice e lo traeva a fondamento di una domanda ri- convenzionale. In primo grado la convenuta veniva condannata al pa- gamento di circa € 290.151, la domanda riconvenzionale veniva dichia- rata inammissibile in quanto da proporsi ex art. 93 l. fall. in forma di domanda di ammissione al passivo, l’eccezione di compensazione ve- niva rigettata per prescrizione ex art. 1667 co. 2 c.c. Su appello della convenuta, è stata confermata la condanna al pagamento del corrispet- tivo. Ricorre in cassazione la committente convenuta con tre motivi. Re- siste l’appaltatrice attrice con controricorso. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo (p. 7 ss.) la convenuta denuncia la viola- zione degli artt. 115 e 2697 c.c. per essere stata condannata al paga- mento di un credito sulla base della fattura n. 11 di € 22.448 del 26/2/2014, mentre essa era stata tempestivamente contestata per in- certezza della causale, per mancato svolgimento di alcune prestazioni ivi attestate (che erano state invece svolte nei confronti del terzo di- rettamente dal personale della convenuta), per stranezza della nume- razione delle fatture, per mancata indicazione nel documento di tra- sporto del 25/2/2016. Il secondo motivo (p. 10 ss.) denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c. per essere stato ritenuto prescritto il diritto di garanzia per diffor- mità e vizi dell’opera (in forza del decorso di due anni dall’emissione delle fatture, relative a prestazioni effettuate nel 2013) e per il conse- guente rigetto dell’eccezione di compensazione, mentre: (a) il 31/3/2014 era stata inviata una lettera di messa in mora (di cui si riporta il contenuto a p. 11 s.), non considerata dal Tribunale con con- seguente diniego di istruttoria sul punto; (b) l’accordo transattivo del 3di 4 – 27229/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. febbraio 2014 contiene una ricognizione di debito da parte dell’appal- tatrice, sotto forma di rinuncia al credito di circa € 129.846; (c) la com- mittente aveva depositato documentazione fiscale comprovante la for- nitura a sue spese presso lo stabilimento dei terzi; in altre parole ad- duce che aveva dovuto sostituire l’appaltatrice nelle prestazioni da ese- guirsi presso lo stabilimento dei terzi (committenti principali), come attestato dai documenti di consegna firmati da questi ultimi. Il terzo motivo (p. 13 ss.), denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., lamenta la mancata ammissione dei mezzi di prova (richiesti con la memoria del 3/11/2016) circa gli inadempimenti dell’appaltatrice. Sempre al fine dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione. Ri- porta i capitoli di prova. 2. - La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 5/1/2023, sulla base della transazione della contro- versia e della successiva chiusura del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte controricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, datato 5/1/2023, da interpretare come adesione alla rinuncia della ricorrente. 3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposi- zione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al r
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