CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08271/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminali gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura- legati ai tratti r.;;stituiLvi oggettivi della responsabilità ascritta al ricorrente per i fatti di reato allo stesso riferiti uiché alla mancata applicazione delle generiche- già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dalla Corte del mento, esposti in termini tali da porre le -elative valutazioni al riparo da vizi prospettabili in questa sede; ri:evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui all'art. 616 cod. Proc. ben. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese oc.essuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. eciso H 18 novemore 2022. _onsigliere estensore I! [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] IL