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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46732/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

E' vero che la sentenza in verifica fa menzione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e non cita, invece, quelle del difensore, pur tempestivamente depositate.

Risulta tuttavia dall'esame diretto degli atti di causa, consentito in questa sede in ragione della natura processuale delle questione dedotta, che nelle conclusioni scritte la difesa dell'imputato si era riportata all'atto di appello senza nulla aggiungere, sicché l'atto non esaminato in alcun modo avrebbe potuto incidere sulla decisione.

Ne deriva che non è riscontrabile alcuna lesione, anche solo potenziale, del diritto di difesa.

Gli ulteriori motivi o ripropongono pedissequamente le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per superale (ne bis in idem) o pongono questioni astratte senza riferimenti alla concreta vicenda processuale (l'assenza di autonoma valutazione) o, infine, pongono questioni che non possono essere esaminate perché presuppongono l'esame di atti non allegati al ricorso, per di più senza indicazioni specifiche sulla loro incidenza decisiva sulla decisione (inutilizzabilità del verbali contenenti le dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero).

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' vero che la sentenza in verifica fa menzione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e non cita, invece, quelle del difensore, pur tempestivamente depositate. Risulta tuttavia dall'esame diretto degli atti di causa, consentito in questa sede in ragione della natura processuale delle questione dedotta, che nelle conclusioni scritte la difesa dell'imputato si era riportata all'atto di appello senza nulla aggiungere, sicché l'atto non esaminato in alcun modo avrebbe potuto incidere sulla decisione. Ne deriva che non è riscontrabile alcuna lesione, anche solo potenziale, del diritto di difesa. Gli ulteriori motivi o ripropongono pedissequamente le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per superale (ne bis in idem) o pongono questioni astratte senza riferimenti alla concreta vicenda processuale (l'assenza di autonoma valutazione) o, infine, pongono questioni che non possono essere esaminate perché presuppongono l'esame di atti non allegati al ricorso, per di più senza indicazioni specifiche sulla loro incidenza decisiva sulla decisione (inutilizzabilità del verbali contenenti le dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ot
Sentenza Cassazione n. 46732/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris