CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/09/2021 del GIP del Tribunale di Cuneo che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di due mesi e venti giorni di reclusione e 3.600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, perché quale amministratore della società «[OSCURATO:PERSONA]» aveva detenuto 579 litri di gasolio ad uso agricolo in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato (uso agricolo) destinandoli all'alimentazione dell'impianto di riscaldamento dell'alloggio assegnato a un lavoratore dipendente. 1.1.Con unico motivo deduce vizi inerenti all'espressione della volontà ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e deduce, al riguardo, di non aver mai formulato richiesta di patteggiamento, né personalmente, né tramite il difensore, aggiungendo che non era stata fissata alcuna udienza per verificare la volontarietà ó l'esistenza del consenso. 2.Con conclusioni scritte trasmesse per via telematica, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo di non aver mai chiesto l'applicazione della pena o di aver prestato il consenso alla proposta di patteggiamento formulata dal PM. 3.11 ricorso è ammissibile e fondato. 4.0sserva il Collegio: 4.1.il ricorrente deduce questione, attinente all'espressione della propria volontà, espressamente consentita dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quale caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento"; 4.2.dall'esame degli atti processuali (cui la Corte di cassazione può accedere in virtù della natura strettamente processuale della deduzione difensiva) risulta che, effettivamente, la sentenza impugnata è stata pronunciata dal GIP senza che il ricorrente avesse chiesto l'applicazione della pena o avesse aderito alla proposta del PM formulata ai sensi dell'art. 447, comma 3, cod. proc. pen.; 4.3.tantomeno risulta che, a fronte della proposta del pubblico ministero, il giudice abbia fissato un termine per l'espressione del consenso o del dissenso; benché la sentenza faccia riferimento (ancorché solo nel dispositivo) alla "concorde richiesta delle parti", di tale accordo non v'è traccia in atti, né la sentenza fornisce spiegazioni sulle modalità di formazione di tale accordo, tanto • più che è stata pronunciata "de plano" e nemmeno all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 447, commi 1 e 3, cod. proc. pen.; 4.4.1a sentenza impugnata, poiché ratifica un negozio processale inesistente irrimediabilmente viziato dalla mancanza della volontà della parte destinataria della sanzione applicata, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo perché provveda sulla richiesta del PM in conformità a quanto prevede l'art. 447, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Cuneo. Così deciso in Rom