CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 24952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 maggio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra i reati contestati al medesimo e quello di tentata estorsione per il quale egli è stato giudicato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa il 14 maggio 2014, e lo ha condannato alla pena complessiva di anni nove e mesi quattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 19 luglio 2019, alla pena di sette anni e dieci mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 cod.pen., 7 d.l. n. 152/1991, 416-bis, primo e sesto comma, cod.pen., 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989 e 640, secondo comma, cod.pen.. La Corte di cassazione, sezione quinta, con la sentenza n. 27888/2021 emessa il 25/03/2021 aveva annullato tale decisione, nei confronti del Nettuno, limitatamente all'omesso riconoscimento della richiesta continuazione. Il giudice di rinvio ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i delitti qui contestati e il delitto di tentata estorsione, per il quale il Nettuno è stato condannato con la sentenza definitiva sopra indicata, ed ha ricalcolato la pena per i vari reati così riuniti, ritenendo più grave quello contestato al capo B). Ha confermato il calcolo effettuato dal giudice di secondo grado, pari a complessivi sette anni e dieci mesi di reclusione comprensivi della riduzione per la scelta del rito abbreviato, ed ha aumentato tale pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto giudicato con la sentenza emessa il 14 maggio 2014, fino alla pena finale di anni nove e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, con un unico motivo con il quale censura la violazione degli artt. 111 Cost. e 546 cod.proc.pen., e la mancanza o carenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. La motivazione della sentenza impugnata è solo apparente, perché omette di esporre i motivi della decisione , al punto che dovrebbe essere ritenuta nulla. La Corte avrebbe dovuto motivare sul suo discostarsi dal minimo edittale e sulla effettiva quantificazione della pena comminata, mentre si è limitata ad una formula di stile, richiamando la gravità del fatto e del contesto di verificazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Il giudice di rinvio ha sufficientemente motivato l'entità della pena applicata per il delitto unito in continuazione, un tentativo di estorsione, riferendosi alla «gravità del fatto e del contesto di verificazione», trattandosi di elementi oggettivi che giustificano l'irrogazione, quale aumento, di una pena non minima, in quanto dimostrativi della pericolosità dell'imputato e della sua adesione all'attività svolta dal sodalizio criminale, come ritenuto dalla Corte di appello alla pag. 39 della sentenza. E' incomprensibile l'obiezione in merito alla omessa motivazione circa il discostarsi dal minimo edittale, perché la Corte di appello non doveva rivalutare la pena irrogata per il reato principale e per i reati satellite giudicati con la sentenza parzialmente annullata, non essendo il punto del trattamento sanzionatorio devoluto dal giudice rimettente, e l'aumento minimo per il reato che è stato unito in continuazione, astrattamente pari ad un solo giorno di reclusione, è così manifestamente incongruo da non richiedere, per escluderlo, alcuna specifica motivazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d