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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19004/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 29 gennaio 2021 ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Bari il 16 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 23 maggio 2029, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti equivalenti, alla pena di giustizia, lamentando promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile.

Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato, presentato il 23 aprile 2021 cioè dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.

3. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 29 gennaio 2021 ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Bari il 16 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 23 maggio 2029, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti equivalenti, alla pena di giustizia, lamentando promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato, presentato il 23 aprile 2021 cioè dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 3. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris