CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20898 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20898del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77B26 A494Z) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76A11 H792Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M07 E532C) CANTARELLA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S30 C351Z) NARDO SalvoFabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R25 C351G) [OSCURATO:PERSONA] “ONLUS” Cooperativa sociale di pub- blica assistenza a r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e legale rappresentante pro temporeRita Giuga rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77H11 C351B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Larino n. 206/2021, pubblicatain data 3 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Coo- perativa sociale di assistenza [OSCURATO:PERSONA] “Onlus” a r.l. Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 hanno proceduto al pignoramento delle quote sociali detenute dal loro debitore [OSCURATO:PERSONA] in alcune società di capitali ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].). Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Larino. Ricorre il Pupillo, sulla base di un unicomotivo. Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il Cantarella, il Nardo e la Cooperativa sociale di assistenza [OSCURATO:PERSONA] “Onlus” a r.l.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’ ar- ticolo 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale di Larino ritenuto regolare la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto eseguita in un luogo che non ha alcuna attinenza con il debitore». Secondo il ricorrente, sarebbero nulle le notificazioni dei titoli esecutivi e degli atti di precetto, avvenutepresso il suo preteso domicilio cc.dd. “protetto” o “coperto” (cd. polo residenziale fit- tizio),in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso la Polizia di Stato – VIII [OSCURATO:PERSONA],in quanto al momento della esecuzione di tali notificazioni, egli non godeva più del programma di prote- zione per i testimoni e collaboratori di giustizia (previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, art. 14, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni), ma aveva una diversa residenza anagrafica e di fatto, palese e non occulta (in Termoli), come tale agevolmente riscontrabile sulla base delle risultanze anagrafiche ; d’altra Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 parte, di dette notificazioni egli non aveva ricevuto alcuna no- tizia, non essendogli stata effettuata alcuna comunicazione in proposito dagli organi di polizia giudiziariache ne avevano ri- cevuta la consegna; né potrebbe avere rilievo che tale prece- dente polo residenziale fittiziofosse indicato ne l le risultanze del registro delle imprese come suo domicilio,quale legale rappre- sentante delle società le cui quote sono state successivamente assoggettatead espropriazione. Il ricorso è fondato. 1.1 Il tribunale, nella sentenza impugnata, non ha in alcun modo posto in dubbio, anzi ha almeno implicitamente ricono- sciuto (per quello che emerge dalla motivazione di detta sen- tenza) che, al momento in cui sono state eseguite le notifica- zioni dei titoli esecutivi e degli atti di precetto la cui validità è controversa, il Pupillo risiedesse, sia anagraficamente che di fatto, in Termoli, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 84, cioè in luogo diverso (ed emergente dalle risultanze dell’anagrafe, quindi conoscibile per il notificante) da quello in cui sono state effettuate dette notificazioni (cioè presso il suo precedente cd. polo residenziale fittizio collegato al programma di protezione ormai cessato, presso la Polizia di Stato –VIII [OSCURATO:PERSONA], in Firenze). Ciò esclude in radice che, ai fini della presente controversia, possano avere rilievo le questioni di diritto relative alle corrette modalità delle notificazioni degli atti processuali civili nei con- fronti dei collaboratorio testimoni di giustizia ammess i allo spe- ciale programma di protezione e trasferiti in località protetta (sulle quali cfr. Cass., Sez. U , Sentenza n. 33208 del 21/12/2018, Rv. 652237 –01: «in tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore o testimone di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e tra- sferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al me- desimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici – cd. “polo Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 residenziale fittizio”, coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell’inte- resse del beneficiario – non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l’effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificatogli a mezzo del consegnatario, in- dividuato nell’appartenente alle forze dell’ordine addetto alla ri- cezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata, spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini»). Anzi, dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia,si evince che il cd. polo residenziale fittizio del collaboratore o testimone di giustizia, risultante dai registri anagrafici,non costituisce certo la effettiva dimora abituale del collaboratore stesso e che le notificazion i a questi effettuate presso detto polo possono ritenersi valide esclusivamente in quanto il notificante non può conoscere, anche usando la mas- sima diligenza, l’effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza e quindi non emergente dagli stessi re- gistri anagrafici. Ne consegue che, laddove invece dai registri anagrafici emerga la effettiva residenza del notificando, è ovviamente questo il luogo dove va effettuata la notificazione e non certo il cd. polo residenziale fittizio, fermo restando, comunque, che alla so- pravvenuta cessazione del programma di protezione consegue in ogni caso il venir meno della legittimazione del consegnatario individuato dal servizio centrale di protezione alla ricezione delle notificazioniper il collaboratore (cfr., in tal senso, espres- samente, la già richiamata Cass., Sez. U , Sentenza n. 33208 Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 del 21/12/2018, Rv. 652237 –01, in motivazione, al paragrafo 13.23). 1.2Nella specie, peraltro, il tribunale non ha in realtà ritenuto validele notificazion i dei titoli esecutivi e degli atti di precetto in base alla richiamata normativa sul cd. polo residenziale fitti- zio dei collaboratori e testimoni di giustizia (che, pertanto, come premesso, non viene in rilievo ai fini della decisione della presente controversia), masulla base della diversa considera- zioneper cui sarebbe emerso dalle risultanze del registro delle imprese un domicilio “ eletto ” del Pupillo presso la Polizia di Stato, in Firenze,quale legale rappresentante delle società di capitali le cui quote erano state oggetto deisuccessivi pignora- menti, onde esso doveva ritenersi «luogo presso cui la notifica può perfezionarsi proprio perché l’elezione di domicilio/resi- denza è –in questo caso – atto promanante dal debitore, de- stinatario delle notifiche». Tali assunti non possono,però, ritenersi conformi a diritto. 1.3 I l domicilio dichiarato del legale rappresentante delle so- cietà iscritte nel registro delle impresee che risulta dalle certi- ficazioni camerali, non costituisce affatto una “elezione di do- micilio” da parte delsoggetto che ricopre la carica di legale rap- presentante ai fini di tutte le notificazioni a lui dirette (anche con riguardo ad atti personali e non pertinenti alla società rap- presentata), di modo che le notificazioni al medesimo possano e debbano ritenersi in ogni caso valide, se effettuate presso il relativo indirizzo. In proposito, deve invece essere ribadito che, ai sensi dell’art.139 c.p.c., laddove non avvenga in mani proprie,di regola « la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del de- stinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’uf- ficio o esercita l’industria o il commercio» e che, in base aiprin- cipi di diritto enunciati da questa Corte, «ai fini della determi- nazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di me- rito» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016 , Rv. 639660 – 01; conf.: Sez. L , Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019, Rv. 655021 –01). Ne derivano, ad avviso della Corte, le seguenti conseguenze. 1.3.1 Da una parte, la notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, trattandosi di notificazioni dirette perso- nalmente al debitore, devono essere effettuate (almeno in prima battuta) nel comune di residenza dello stesso secondo le risultanze dei registri anagrafici e non di altri strumenti di pub- blicità non a questo fine espressamente devoluti: il che, nella specie, pacificamente non è avvenuto, dal momento che le sud- dette notificazioni sono avvenute a Firenze, presso una resi- denza per definizione fittizia, quando invece il debitore era ana- graficamente, oltre che di fatto, residente in Termoli e tale re- sidenza non risultava occulta ma emergeva dai registri dell’ana- grafe. 1.3.2Dall’altra parte, non può ritenersi valida la notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto effettuata al debitore presso un indirizzo diverso da quello di residenza, laddove non sia dimostrato che tale notificazione abbia di fatto raggiunto lo scopo, cioè che gli atti da notificare siano pervenuti comunque nella sfera di conoscenza del destinatario, circostanza che, nella specie, non risulta in alcun modo accertata (anzi, a dire del ri- corrente, essa sarebbe rimasta addirittura esclusa in base alle dichiarazioni testimoniali degli organi di polizia giudiziaria che detta notificazione avevano di fattoricevuto). Tanto meno potrebbe postularsi la validità di una siffatta noti- ficazione, effettuata in un luogo diverso da quello di residenza Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 del notificando e presso il quale egli certamente non dimora abitualmente (trattandosi di polo residenziale meramente fitti- zio, per di più cessato) solo perché si potrebbe, eventualmente, ritenere valida, presso il predetto indirizzo, la notificazione ef- fettuata alla società organicamente rappresentata dalla mede- sima persona fisica (tale ultima questione, peraltro, non rileva ai fini del presente giudizio e non è quindi necessario che sia approfondita in questa sede). 1.3.3Non può, poi, ritenersi né pertinente né decisivo, ai fini della risoluzione della presente controversia, anzi non risulta neanche del tutto comprensibile nel suo fondamento logico, il rilievo contenuto nella decisione impugnata secondo cui «quando un atto deve essere notificato ad un soggetto nella duplice veste di destinatario direttoe legale rappresentante di un diverso destinatario, è sufficiente una sola notificazione, alla stessa persona fisica, risolvendosi la consegna di un secondo atto, con una seconda notificazione, alla stessa persona fisica, in un passaggio procedimentale cui non si accompagna alcun effetto sostanziale». Basti considerare, in proposito, che, nella specie, l’unico debi- tore intimato risulta essere il Pupillo, quale persona fisica(non certo quale legale rappresentante delle società le cui quote sono state successivamente assoggettate ad espropriazione), e la notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto de- vono essere notificati esclusivamente al debitore, il che esclude che possa ricorrere, con riguardo alle relative notificazioni, la fattispecie,evocata dal tribunale, di un atto che « deve essere notificato ad un soggetto nella duplice veste di destinatario di- retto e legale rappresentante di un diverso destinatario». Siffattasituazione, al più , si potrebbe configurare con riguardo all’atto di pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 2471 c.c., il quale va effettivamente notificato anche alla società le cui quote sono assoggettate ad espropriazione: ciò, peraltro, non Ric. n. 20898/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 sarebbe comunque sufficiente, di per sé, a sanare l’in validità della precedente notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto al (solo) debitore, né potrebbe, al tempo stesso, de- terminare la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, della stessa nullità del pignoramento in quanto non preceduto da va- lida notificazione di titolo e precetto (anche a voler assumere che la avvenuta presa di conoscenza del pignoramento com- porti la contestuale presa di conoscenza del precetto), a causa della mancanza del termine dilatorio di dieci giorni tra le mede- sime notificazioni (cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 –01: «la nullità della notifica del pre- cetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pigno- ramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui»; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 19120del 15/09/2020, Rv. 659150 – 01 ). 1.4 La decisione impug nata va, dunque, cassata affinché, in sede di rinvio, la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto sopra esposti. 2.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tri- bunaledi Larino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in r