CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 15174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16378/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 1215/2016depositata il 18/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente signor [OSCURATO:PERSONA] concludeva il suo rapporto di lavoro in data 30 dicembre 2000 percependo un incentivo all'esodo, su cui subiva trattenuta Irpef nel 2001. Venuto a conoscenza della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea numero c 207-4 del 21 luglio 2005, in data 10 ottobre 2007 chiedeva il rimborso della maggior somma trattenuta a titolo di imposta rispetto al trattamento più favorevole accordato alle lavoratrici, posto che la succitata pronuncia aveva ritenuto illegittima ogni differenza di genere, concludendo per l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole voi a tutti i lavoratori a prescindere dal genere di appartenenza. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente donde ricorre il Patrono erariale, affidandosi a due mezzi cassatori, mentre il signor Tucci rimane intimato. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell'articolo 345 del medesimo codice di rito civile, nonché dell'articolo 2969 del codice civile. In sostanza si lamenta abbia sbagliato il collegio d'appello nel ritenere inammissibile l’eccezione sollevata dall'amministrazione ove predica la decadenza per tardività della domanda di rimborso, proposta oltre i 48 mesi, in quanto sollevata in grado d'appello e non in primo grado. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973; nello specifico, il Patrono erariale lamenta che la sentenza in scrutinio abbia ancorato il diritto al rimborso al momento in cui è stata modificata la normativa che prevede un più favorevole regime agevolativo per il contribuente e cioè, nel caso in esame dal 16 gennaio 2008, data di pubblicazione della prefata pronuncia della Corte eurounitaria. Afferma che detta pronuncia sia intervenuta oltre il 48 mesi dal versamento perfezionato nel 2001 e che quindi non possa incidere su situazioni giuridiche soggettive e su rapporti ormai definiti. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. La questione delle sopravvenute disposizioni comunitarie e della loro incidenza nei confronti di rapporti giuridici definiti è stata risolta con sentenza di questa Corte, resa a Sezioni unite secondo i seguenti principi di diritto: allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" non sono invocabili per giustificare ladecorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia -come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. S.U. n. 13676/2014; conformi, ex multis, Cass. T, n. 21419/2021; n. 15645/2022). L’istanza di rimborso è stata proposta nel 2007 per una trattenuta operatanel 2001, ben oltre i 48 mesi, a rapporti esauriti già al momento di pubblicazione della prefata sentenza della CGCE. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto dell'originario ricorso della parte contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della parte contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate