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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 02630/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e L le liGeVi O 3; ' "1-c)^..2^4.4 4`^c").4#4.14 43-4 • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, l'ha confermata nel resto, anche in punto di trattamento sanzionatorio.

2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (per cui si procede separatamente), detenuto al fine di spaccio e trasportato 15,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo A); nonché del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, perché, nella circostanza di cui al capo A), allontanandosi dal Comune di Niscemi senza dare previo avviso alle autorità competenti, violava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, nel predetto Comune per anni uno, disposta con decreto n. 18/ 2018 R.G.M.P. - 37/2018 R.D., emesso in data 19/09/2018 dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Misure di prevenzione.

All'imputato è stata altresì contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale di cui all'articolo all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi.

1.1. Con il primo, deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena base relativa al capo A), lamentandosi che, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, il Giudice di appello abbia confermato la pena ritenuta dal primo Giudice.

3.2. Con il secondo motivo, eccepisce mancanza di prova in relazione al capo B), nonché motivazione contraddittoria per avere la Corte territoriale ritenuto il fatto commesso in Gela laddove, invece, sarebbe stato commesso in territorio di Niscemi, ove l'imputato aveva obbligo di soggiorno.

Invero, l'operazione di perlustrazione di quelle campagne era condotta dalla Polizia di Stato di Niscemi e non di Gela.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.2.

La Corte territoriale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, non ha rideterminato la pena in considerazione della ritenuta minor gravità del reato, con ciò violando il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale " se è accolto l'appello dell'imputato relativa circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva erogata è corrispondentemente diminuita".

Questa Corte ha affermato che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante deve ridurre la pena complessiva, non potendo nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (v. da ultimo: Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Rv. 253377, Bonsignore).

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale non soltanto maggioritario (Sez. 6, n. 23356 del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 259953 - 01), ma fondato su un importante approdo delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 232066 - 01), che ha chiarito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato riguarda l'entità complessiva della pena, così come tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.

Proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., deve affermarsi che il divieto di reformatio in peius riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.

Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell'imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il giudice dell'appello, non possa irrogare la medesima pena comminata nel precedente grado di giudizio, essendo invece tenuto a ridurla congruamente.

Nel caso di specie, il Giudice di appello, dopo avere escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ritenuta sussistente in primo grado, ha lasciato immutata la pena inflitta all'imputato, violando, per le ragioni sopra espresse, le previsioni dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., di talché la sentenza deve essere, su questo specifico punto, annullata.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale, peraltro, il ricorrente invoca un accertamento in fatto evidentemente precluso al giudice di legittimità.

La sentenza impugnata dà conto di come gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, nonché il verbale di arresto esplicitino che l'imputato è stato individuato in contrada [OSCURATO:PERSONA], in territorio di Gela.

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione, per nuovo esame sul punto.

Deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione, per nuovo esame sul punto.

Rigetta nel resto.

Così deciso il 6 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e L le liGeVi O 3; ' "1-c)^..2^4.4 4`^c").4#4.14 43-4 • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, l'ha confermata nel resto, anche in punto di trattamento sanzionatorio. 2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (per cui si procede separatamente), detenuto al fine di spaccio e trasportato 15,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo A); nonché del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, perché, nella circostanza di cui al capo A), allontanandosi dal Comune di Niscemi senza dare previo avviso alle autorità competenti, violava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, nel predetto Comune per anni uno, disposta con decreto n. 18/ 2018 R.G.M.P. - 37/2018 R.D., emesso in data 19/09/2018 dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Misure di prevenzione. All'imputato è stata altresì contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale di cui all'articolo all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 1.1. Con il primo, deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena base relativa al capo A), lamentandosi che, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, il Giudice di appello abbia confermato la pena ritenuta dal primo Giudice. 3.2. Con il secondo motivo, eccepisce mancanza di prova in relazione al capo B), nonché motivazione contraddittoria per avere la Corte territoriale ritenuto il fatto commesso in Gela laddove, invece, sarebbe stato commesso in territorio di Niscemi, ove l'imputato aveva obbligo di soggiorno. Invero, l'operazione di perlustrazione di quelle campagne era condotta dalla Polizia di Stato di Niscemi e non di Gela. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.2. La Corte territoriale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, non ha rideterminato la pena in considerazione della ritenuta minor gravità del reato, con ciò violando il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale " se è accolto l'appello dell'imputato relativa circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva erogata è corrispondentemente diminuita". Questa Corte ha affermato che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante deve ridurre la pena complessiva, non potendo nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (v. da ultimo: Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Rv. 253377, Bonsignore). Si tratta di un orientamento giurisprudenziale non soltanto maggioritario (Sez. 6, n. 23356 del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 259953 - 01), ma fondato su un importante approdo delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 232066 - 01), che ha chiarito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato riguarda l'entità complessiva della pena, così come tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., deve affermarsi che il divieto di reformatio in peius riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell'imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il giudice dell'appello, non possa irrogare la medesima pena comminata nel precedente grado di giudizio, essendo invece tenuto a ridurla congruamente. Nel caso di specie, il Giudice di appello, dopo avere escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ritenuta sussistente in primo grado, ha lasciato immutata la pena inflitta all'imputato, violando, per le ragioni sopra espresse, le previsioni dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., di talché la sentenza deve essere, su questo specifico punto, annullata. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale, peraltro, il ricorrente invoca un accertamento in fatto evidentemente precluso al giudice di legittimità. La sentenza impugnata dà conto di come gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, nonché il verbale di arresto esplicitino che l'imputato è stato individuato in contrada [OSCURATO:PERSONA], in territorio di Gela. 4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione, per nuovo esame sul punto. Deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione, per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto. Così deciso il 6 ottobre 2
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