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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:7
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991O0130 - IT Avis juridique important | 61991O0130 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 14 GENNAIO 1992. - ISAE/VP - [OSCURATO:PERSONA] E A [OSCURATO:PERSONA] E INTERDATA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-130/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00069 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso d' annullamento - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità (Trattato CEE, art. 173)

2. Ricorso per carenza - Mancato rispetto delle forme essenziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato - Irricevibilità (Trattato CEE, art. 175) [OSCURATO:PERSONA] causa C-130/91, ISAE/VP ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ao [OSCURATO:PERSONA] e à [OSCURATO:PERSONA]), società di diritto portoghese, con sede a Lisbona, e Interdata ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]), società di diritto portoghese, con sede a Lisbona, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 7-11, route d' Esch, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata in data non conosciuta, con cui è stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G.

Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1991 le società ISAE/VP ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ao [OSCURATO:PERSONA] e à [OSCURATO:PERSONA]) e Interdata ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]) hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata in data non conosciuta, con cui è stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1. 2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione del Consiglio 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), definisce i tipi di spese che possono costituire oggetto del contributo del Fondo.

L' art. 5 prevede il versamento di anticipi sui contributi concessi.

Ai sensi dell' art. 6, n. 1, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. 3 Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo a Lisbona (in prosieguo: il "DAFSE") ha formulato, a nome della Repubblica portoghese e a favore delle ricorrenti, tre domande di contributo del Fondo a titolo degli esercizi 1987 e 1988.

Dai documenti depositati dinanzi alla Corte risulta che queste domande sono state approvate con tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] e, in conformità alle disposizioni dell' art. 5, n. 1, del regolamento, anticipi provenienti dal Fondo e dall' [OSCURATO:PERSONA] di gestione finanziaria di sicurezza sociale della Repubblica portoghese sono stati versati a ciascuna delle ricorrenti.

Successivamente, le domande finali di pagamento dei saldi, alle quali erano allegate, ai sensi dell' art. 5, n. 4, del regolamento, relazioni di valutazione, sono state presentate al DAFSE. 4 Visto il mancato pagamento, le ricorrenti, nel gennaio 1990, hanno sollecitato con diverse lettere l' intervento delle autorità portoghesi.

Il 25 ottobre 1990 la prima ricorrente ha inviato una domanda di pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata, alla quale non ha mai ricevuto risposta. 5 Le ricorrenti hanno allora introdotto il presente ricorso per annullamento, unitamente ad una domanda di gratuito patrocinio. 6 [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso fa presente che, come risulta da una comunicazione della Direzione Generale V, in data 3 giugno 1991, il pagamento dei contributi di cui trattasi è stato sospeso a seguito delle informazioni trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità portoghesi.

Nessuna decisione di riduzione o di soppressione dei contributi sarebbe stata di conseguenza adottata e nessuna decisione sarebbe stata comunicata alle ricorrenti.

Per tale motivo, il ricorso per annullamento sarebbe senza oggetto e pertanto irricevibile. 7 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se il ricorso dovesse essere considerato come un ricorso per carenza rivolto contro una mancata decisione di pagamento, sarebbe ugualmente irricevibile per mancato rispetto delle forme essenziali previste all' art. 175, n. 2, del Trattato.

Infatti, anche supponendo che la lettera 25 ottobre 1990 possa essere considerata come un invito ad agire rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], il ricorso sarebbe stato presentato fuori termine. 8 [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti non forniscono alcuna prova dell' esistenza delle asserite decisioni di cui trattasi. 9 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico e statuire in conformità all' art. 91, nn. 3 e 4, senza passare alla fase orale del procedimento. 10 Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi che la mettono in grado di statuire, la Corte ha deciso di pronunciarsi senza passare alla fase orale del procedimento. 11 Non avendo le ricorrenti dimostrato l' esistenza materiale di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per annullamento è irricevibile in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato. 12 Per il resto, anche se il ricorso dovesse essere considerato come un ricorso per carenza rivolto, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, contro la mancata decisione di pagamento, esso sarebbe irricevibile per mancato rispetto delle forme essenziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato. 13 Da quanto precede, risulta che il ricorso è irricevibile. 14 Dato che il ricorso è irricevibile, non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata dalle ricorrenti.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

Le ricorrenti sono risultate soccombenti e vanno quindi condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese. Lussemburgo, 14 gennaio 1992.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991O0130 - IT Avis juridique important | 61991O0130 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 14 GENNAIO 1992. - ISAE/VP - [OSCURATO:PERSONA] E A [OSCURATO:PERSONA] E INTERDATA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-130/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00069 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso d' annullamento - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità (Trattato CEE, art. 173) 2. Ricorso per carenza - Mancato rispetto delle forme essenziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato - Irricevibilità (Trattato CEE, art. 175) [OSCURATO:PERSONA] causa C-130/91, ISAE/VP ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ao [OSCURATO:PERSONA] e à [OSCURATO:PERSONA]), società di diritto portoghese, con sede a Lisbona, e Interdata ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]), società di diritto portoghese, con sede a Lisbona, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 7-11, route d' Esch, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata in data non conosciuta, con cui è stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1991 le società ISAE/VP ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ao [OSCURATO:PERSONA] e à [OSCURATO:PERSONA]) e Interdata ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]) hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata in data non conosciuta, con cui è stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1. 2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione del Consiglio 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), definisce i tipi di spese che possono costituire oggetto del contributo del Fondo. L' art. 5 prevede il versamento di anticipi sui contributi concessi. Ai sensi dell' art. 6, n. 1, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. 3 Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo a Lisbona (in prosieguo: il "DAFSE") ha formulato, a nome della Repubblica portoghese e a favore delle ricorrenti, tre domande di contributo del Fondo a titolo degli esercizi 1987 e 1988. Dai documenti depositati dinanzi alla Corte risulta che queste domande sono state approvate con tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] e, in conformità alle disposizioni dell' art. 5, n. 1, del regolamento, anticipi provenienti dal Fondo e dall' [OSCURATO:PERSONA] di gestione finanziaria di sicurezza sociale della Repubblica portoghese sono stati versati a ciascuna delle ricorrenti. Successivamente, le domande finali di pagamento dei saldi, alle quali erano allegate, ai sensi dell' art. 5, n. 4, del regolamento, relazioni di valutazione, sono state presentate al DAFSE. 4 Visto il mancato pagamento, le ricorrenti, nel gennaio 1990, hanno sollecitato con diverse lettere l' intervento delle autorità portoghesi. Il 25 ottobre 1990 la prima ricorrente ha inviato una domanda di pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata, alla quale non ha mai ricevuto risposta. 5 Le ricorrenti hanno allora introdotto il presente ricorso per annullamento, unitamente ad una domanda di gratuito patrocinio. 6 [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso fa presente che, come risulta da una comunicazione della Direzione Generale V, in data 3 giugno 1991, il pagamento dei contributi di cui trattasi è stato sospeso a seguito delle informazioni trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità portoghesi. Nessuna decisione di riduzione o di soppressione dei contributi sarebbe stata di conseguenza adottata e nessuna decisione sarebbe stata comunicata alle ricorrenti. Per tale motivo, il ricorso per annullamento sarebbe senza oggetto e pertanto irricevibile. 7 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se il ricorso dovesse essere considerato come un ricorso per carenza rivolto contro una mancata decisione di pagamento, sarebbe ugualmente irricevibile per mancato rispetto delle forme essenziali previste all' art. 175, n. 2, del Trattato. Infatti, anche supponendo che la lettera 25 ottobre 1990 possa essere considerata come un invito ad agire rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], il ricorso sarebbe stato presentato fuori termine. 8 [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti non forniscono alcuna prova dell' esistenza delle asserite decisioni di cui trattasi. 9 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico e statuire in conformità all' art. 91, nn. 3 e 4, senza passare alla fase orale del procedimento. 10 Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi che la mettono in grado di statuire, la Corte ha deciso di pronunciarsi senza passare alla fase orale del procedimento. 11 Non avendo le ricorrenti dimostrato l' esistenza materiale di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per annullamento è irricevibile in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato. 12 Per il resto, anche se il ricorso dovesse essere considerato come un ricorso per carenza rivolto, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, contro la mancata decisione di pagamento, esso sarebbe irricevibile per mancato rispetto delle forme essenziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato. 13 Da quanto precede, risulta che il ricorso è irricevibile. 14 Dato che il ricorso è irricevibile, non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata dalle ricorrenti. Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono risultate soccombenti e vanno quindi condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese. Lussemburgo, 14 gennaio 1992.
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