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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 32378/2024

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06Y24VV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall'Autorità giudiziaria tedesca in quanto, nei confronti del KAYA, in data 14 febbraio 2024, era stato emesso Mandato d'[OSCURATO:PERSONA], a fini processuali, per il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, commesso in alcune città tedesche nel periodo ricompreso dal mese di gennaio dell'anno 2014 a quello di luglio dell'anno 2015.

2. Avverso la richiamata sentenza il KAYA ha proposto ricorso per cassazione con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione al divieto posto dall'art. 2 della predetta legge n. 69 del 2005.

A fondamento del ricorso, l'istante sottolinea che, secondo la prospettazione accusatoria dell'autorità giudiziaria tedesca, egli avrebbe svolto attività di organizzazione e coordinamento di campagne, conferenze e raccolti fondi nell'ambito dell'associazione "Congresso delle società democratiche del Kurdistan in Europea", identificata con la sigla KCDK-E, rispetto alla quale, tuttavia, non vi sarebbe alcuna prova di rapporti con l'associazione PKK, sicché anche l'accusa di rapporti con la predetta associazione sarebbe priva di ogni valenza dimostrativa e si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della legge n. 69 del 2005, oltre che con i diritti garantiti dalla CEDU.

Diritti che sono, soggiunge, notoriamente violati in Turchia in danno della minoranza curda.

Il ricorrente evidenzia che, d'altra parte, la Corte d'appello di Roma, nel ritenere il PKK un'associazione terroristica, ha fatto riferimento alla decisione n. 2002/152 del 3 febbraio 2022 del Consiglio dell'Unione europea, senza che, tuttavia, possa pervenirsi ad analoghe conclusioni per gli anni nei quali si sono svolti i fatti, atteso che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, con 2 cs sentenza del 15 novembre 2018, ha annullato i regolamenti di esecuzione emanati dal Consiglio dell'Unione europea tra il 2014 e il 2017 con i quali il Partito dei [OSCURATO:PERSONA] era stato inserito nell'elenco delle associazioni terroristiche.

Di conseguenza, e in definitiva, il KAYA assume che l'accusa formulata nei suoi confronti ha ragioni solo politiche e contrasta con la sua libertà di associazione e di manifestare il proprio pensiero politico, con conseguente violazione, da parte del provvedimento impugnato, sia del richiamato art. 2 della legge n. 69 del 2005 che dell'art. 10 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché, invece di confrontarsi con le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato, divaga su questioni ulteriori, talora estranee al thema decidendum.

Il che è particolarmente evidente nella parte che indugia sui rischi per il KAYA sul territorio turco, sol che si consideri che la richiesta di consegna proviene dalla Germania e non già dalla Turchia.

Quanto, poi, all'aspetto afferente la possibilità di considerare quale associazione terroristica ed eversiva il KCDK-E in ragione di pretesi rapporti dello stesso con il PKK, si tratta, come è evidente, di un profilo che attiene alla fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria e che, di qui, dovrà essere valutato nell'ambito del processo nello Stato emittente.

D'altra parte, quanto dedotto non rimanda che a circostanze di fatto insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.

La pretesa ulteriore del ricorrente, a fronte della decisione n. 2022/152 del 3 febbraio 2022 del Consiglio dell'Unione europea, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, che ha incluso al n. 13 dell'elenco dei Gruppi ed Associazioni terroristiche il «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»), di proporre una diversa ricostruzione del diritto internazionale generale, quanto meno per gli anni 2014-2015, si scontra con l'assoluta genericità del ricorso che non adduce, fatta eccezione per una decisione della Corte di Giustizia, elementi concreti in tale direzione, idonei a dimostrare la formazione di una consuetudine internazionale (idonea ad attivare il c.d. trasformatore permanente di cui all'art. 10 Cost.), in senso contrario alla recente decisione del Consiglio d'Europa.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06Y24VV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall'Autorità giudiziaria tedesca in quanto, nei confronti del KAYA, in data 14 febbraio 2024, era stato emesso Mandato d'[OSCURATO:PERSONA], a fini processuali, per il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, commesso in alcune città tedesche nel periodo ricompreso dal mese di gennaio dell'anno 2014 a quello di luglio dell'anno 2015. 2. Avverso la richiamata sentenza il KAYA ha proposto ricorso per cassazione con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione al divieto posto dall'art. 2 della predetta legge n. 69 del 2005. A fondamento del ricorso, l'istante sottolinea che, secondo la prospettazione accusatoria dell'autorità giudiziaria tedesca, egli avrebbe svolto attività di organizzazione e coordinamento di campagne, conferenze e raccolti fondi nell'ambito dell'associazione "Congresso delle società democratiche del Kurdistan in Europea", identificata con la sigla KCDK-E, rispetto alla quale, tuttavia, non vi sarebbe alcuna prova di rapporti con l'associazione PKK, sicché anche l'accusa di rapporti con la predetta associazione sarebbe priva di ogni valenza dimostrativa e si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della legge n. 69 del 2005, oltre che con i diritti garantiti dalla CEDU. Diritti che sono, soggiunge, notoriamente violati in Turchia in danno della minoranza curda. Il ricorrente evidenzia che, d'altra parte, la Corte d'appello di Roma, nel ritenere il PKK un'associazione terroristica, ha fatto riferimento alla decisione n. 2002/152 del 3 febbraio 2022 del Consiglio dell'Unione europea, senza che, tuttavia, possa pervenirsi ad analoghe conclusioni per gli anni nei quali si sono svolti i fatti, atteso che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, con 2 cs sentenza del 15 novembre 2018, ha annullato i regolamenti di esecuzione emanati dal Consiglio dell'Unione europea tra il 2014 e il 2017 con i quali il Partito dei [OSCURATO:PERSONA] era stato inserito nell'elenco delle associazioni terroristiche. Di conseguenza, e in definitiva, il KAYA assume che l'accusa formulata nei suoi confronti ha ragioni solo politiche e contrasta con la sua libertà di associazione e di manifestare il proprio pensiero politico, con conseguente violazione, da parte del provvedimento impugnato, sia del richiamato art. 2 della legge n. 69 del 2005 che dell'art. 10 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché, invece di confrontarsi con le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato, divaga su questioni ulteriori, talora estranee al thema decidendum. Il che è particolarmente evidente nella parte che indugia sui rischi per il KAYA sul territorio turco, sol che si consideri che la richiesta di consegna proviene dalla Germania e non già dalla Turchia. Quanto, poi, all'aspetto afferente la possibilità di considerare quale associazione terroristica ed eversiva il KCDK-E in ragione di pretesi rapporti dello stesso con il PKK, si tratta, come è evidente, di un profilo che attiene alla fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria e che, di qui, dovrà essere valutato nell'ambito del processo nello Stato emittente. D'altra parte, quanto dedotto non rimanda che a circostanze di fatto insuscettibili di sindacato in sede di legittimità. La pretesa ulteriore del ricorrente, a fronte della decisione n. 2022/152 del 3 febbraio 2022 del Consiglio dell'Unione europea, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, che ha incluso al n. 13 dell'elenco dei Gruppi ed Associazioni terroristiche il «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»), di proporre una diversa ricostruzione del diritto internazionale generale, quanto meno per gli anni 2014-2015, si scontra con l'assoluta genericità del ricorso che non adduce, fatta eccezione per una decisione della Corte di Giustizia, elementi concreti in tale direzione, idonei a dimostrare la formazione di una consuetudine internazionale (idonea ad attivare il c.d. trasformatore permanente di cui all'art. 10 Cost.), in senso contrario alla recente decisione del Consiglio d'Europa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Rom
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