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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07327/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1990 avverso l'ordinanza resa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce 18 giugno 2022, con cui al predetto è stata applicata la misura degli arresti domiciliari perché indagato in ordine al delitto di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata Sacra corona unita. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 293 cod. proc.pen. per nullità dell'interrogatorio di garanzia e conseguente inefficacia della misura e per vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione difensiva.

Il ricorrente espone che dopo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari al Cannalire , avuta conoscenza della fissazione dell'interrogatorio dinanzi al GIP, inoltrava una richiesta di autorizzazione finalizzata al rilascio di copia dei verbali di interrogatorio sostenuti dai coindagati, già sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, e il gip autorizzava il rilascio soltanto dopo l'interrogatorio, così violando il diritto della difesa.

La conoscenza degli atti alla base del provvedimento cautelare era infatti indispensabile per l'elaborazione della strategia.

Ritiene il difensore che debba essere pertanto dichiarata la nullità dell'interrogatorio. 2.2 violazione dell'art. 292 cod. proc.pen. e nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di autonoma motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari da parte del giudice per le indagini preliminari, che riportava integralmente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, omettendo di formulare valutazioni autonome in ordine alle posizioni di ciascun indagato.

Il tribunale a fronte della eccezione difensiva ha ritenuto pienamente soddisfatto l'onere motivazionale del GIP per il solo fatto che è stata diversificata la posizione cautelare di ciascuno degli odierni ricorrenti, così fornendo una motivazione apparente. 2.3 Violazione dell'art. 273 cod. proc.pen. e insussistenza della gravità indiziaria per la condotta contestata al capo 9 della rubrica e omessa motivazione con riguardo alla contestazione dell'aggravante mafiosa.

La difesa osservava in sede di riesame che nel provvedimento genetico Cannalire veniva ritenuto indiziato del delitto di estorsione quale presunto esecutore materiale di minacce nei confronti delle persone offese, al fine di costringerli a corrispondere una somma imprecisata di denaro al fratello Ivano, ma tale condotta risulta logicamente smentita dai rapporti conflittuali e ostili che intercorrono tra i due fratelli a causa di dissidi familiari; il tribunale travisava il contenuto delle intercettazioni che non riguardavano direttamente l'indagato ma terzi soggetti, le cui conversazioni venivano interpretate in maniera distorta.

Nella parte finale dell'ordinanza viene riportata una intercettazione tra Orizzonte e [OSCURATO:PERSONA] che confermava la non appartenenza dell'odierno ricorrente alle dinamiche delinquenziali ritenute dal provvedimento cautelare e che esclude l'inserimento di Tiziano nel gruppo criminale facente capo al fratello.

Manca inoltre qualunque motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale non essendovi alcun passaggio argomentativo a suo sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Si contesta all'indagato di avere preso parte ad una estorsione in danno di due imprenditori edili locali commessa avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e allo scopo di avvantaggiare l'associazione. 1.111 primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a causa del mancato rilascio di copia degli interrogatori sostenuti dagli altri indagati, è inammissibile poiché la censura in merito alla eventuale invalidità dell'interrogatorio non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, nel procedimento di riesame che è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sul protrarsi della sua applicazione. (In motivazione la Corte di cassazione ha affermato che tale questione, operando sul diverso piano della persistenza della misura cautelare, ne determina l'estinzione automatica che deve esser disposta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.). (Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016 ) Rv. 266294 - 01) La censura è comunque manifestamente infondato poiché poiché l'interrogatorio va preceduto dal deposito degli atti su cui si fonda la misura, ma non dagli interrogatori dei coindagati, poiché su di essi non è stata disposta la misura cautelare e certamente l'autorizzazione a rilasciare copia degli stessi solo dopo l'interrogatorio dell'indagato non viola alcuna legittima prerogativa difensiva.

La risposta resa al riguardo dal tribunale a pagina tre nell'ordinanza non è del tutto condivisibile nel suo iter argomentativo, ma è corretta nel suo esito poiché esclude la previsione di una nullità dell'interrogatorio. 1.2 Il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancanza di autonoma valutazione da parte del gip è stata respinta dal tribunale con motivazione corigrua, che non viene contestata con argomentazioni specifiche da parte della difesa che incorre nel vizio di genericità della censura. 1.3 Il tribunale ha, nel provvedimento impugnato, fornito una dettagliata esposizione degli elementi indiziari a sostegno della prospettazione accusatoria e ha riportato i passaggi più significativi delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza cautelare; dopo avere esaminato sia pure sinteticamente le censure mosse dalla difesa, ha formulato un motivato giudizio di gravità indiziaria, smentendo la diversa ricostruzione dei fatti offerta dall'indagato in sede di interrogatorio.Le censure formulate nel ricorso in ordine alla ritenuta gravità indiziaria deducono vizi della motivazione inesistenti e invocano in realtà una diversa valutazione delle fonti probatorie, che sono state oggetto di logica e coerente esposizione da parte del tribunale, allegando una conflittualità indimostrata tra i due fratelli, che non appare comunque idonea ad inficiare l'evidenza del contenuto delle intercettazioni. 1.4 Quanto all'aggravante del metodo mafioso è vero che il provvedimento non contiene un'esplicita motivazione a sostegno della sussistenza dell'aggravante, ma a pagina 8 dell'ordinanza il tribunale afferma che "gli elementi dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] sia coinvolto nella commissione di gravi reati posti in essere con metodologia mafiosa nell'ambito dell'operatività dell'associazione capeggiata dal fral:ello Ivano, pur se l'indagato non risulta parteciparvi".

Inoltre in un passaggio precedente dell'ordinanza, il tribunale ha sottolineato che la vittima di un'estorsione si era lamentato con [OSCURATO:PERSONA] delle modalità eccessivamente rudi e minacciose utilizzate da altro sodale per ottenere la corresponsione di somme di denaro, manifestando la volontà di interrompere il pagamento se le richieste di denaro fossero continuate con tali brusche modalità; inoltre in altra conversazione il ricorrente viene indicato come l'unico soggetto con cui l'imprenditore estorto, [OSCURATO:PERSONA], voleva rapportarsi, a riprova della piena consapevolezza da parte dell'indagato delle modalità mafiose e degli obiettivi delle pretese avanzate dai suoi correi.

In conclusione dal complessivo tenore della motivazione del provvedimento impugnato emerge che il tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria anche in odine all'aggravante mafiosa sotto entrambi i profili contestati. 2.Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 16 dicembre 2022 il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1990 avverso l'ordinanza resa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce 18 giugno 2022, con cui al predetto è stata applicata la misura degli arresti domiciliari perché indagato in ordine al delitto di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata Sacra corona unita. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 293 cod. proc.pen. per nullità dell'interrogatorio di garanzia e conseguente inefficacia della misura e per vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione difensiva. Il ricorrente espone che dopo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari al Cannalire , avuta conoscenza della fissazione dell'interrogatorio dinanzi al GIP, inoltrava una richiesta di autorizzazione finalizzata al rilascio di copia dei verbali di interrogatorio sostenuti dai coindagati, già sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, e il gip autorizzava il rilascio soltanto dopo l'interrogatorio, così violando il diritto della difesa. La conoscenza degli atti alla base del provvedimento cautelare era infatti indispensabile per l'elaborazione della strategia. Ritiene il difensore che debba essere pertanto dichiarata la nullità dell'interrogatorio. 2.2 violazione dell'art. 292 cod. proc.pen. e nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di autonoma motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari da parte del giudice per le indagini preliminari, che riportava integralmente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, omettendo di formulare valutazioni autonome in ordine alle posizioni di ciascun indagato. Il tribunale a fronte della eccezione difensiva ha ritenuto pienamente soddisfatto l'onere motivazionale del GIP per il solo fatto che è stata diversificata la posizione cautelare di ciascuno degli odierni ricorrenti, così fornendo una motivazione apparente. 2.3 Violazione dell'art. 273 cod. proc.pen. e insussistenza della gravità indiziaria per la condotta contestata al capo 9 della rubrica e omessa motivazione con riguardo alla contestazione dell'aggravante mafiosa. La difesa osservava in sede di riesame che nel provvedimento genetico Cannalire veniva ritenuto indiziato del delitto di estorsione quale presunto esecutore materiale di minacce nei confronti delle persone offese, al fine di costringerli a corrispondere una somma imprecisata di denaro al fratello Ivano, ma tale condotta risulta logicamente smentita dai rapporti conflittuali e ostili che intercorrono tra i due fratelli a causa di dissidi familiari; il tribunale travisava il contenuto delle intercettazioni che non riguardavano direttamente l'indagato ma terzi soggetti, le cui conversazioni venivano interpretate in maniera distorta. Nella parte finale dell'ordinanza viene riportata una intercettazione tra Orizzonte e [OSCURATO:PERSONA] che confermava la non appartenenza dell'odierno ricorrente alle dinamiche delinquenziali ritenute dal provvedimento cautelare e che esclude l'inserimento di Tiziano nel gruppo criminale facente capo al fratello. Manca inoltre qualunque motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale non essendovi alcun passaggio argomentativo a suo sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Si contesta all'indagato di avere preso parte ad una estorsione in danno di due imprenditori edili locali commessa avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e allo scopo di avvantaggiare l'associazione. 1.111 primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a causa del mancato rilascio di copia degli interrogatori sostenuti dagli altri indagati, è inammissibile poiché la censura in merito alla eventuale invalidità dell'interrogatorio non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, nel procedimento di riesame che è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sul protrarsi della sua applicazione. (In motivazione la Corte di cassazione ha affermato che tale questione, operando sul diverso piano della persistenza della misura cautelare, ne determina l'estinzione automatica che deve esser disposta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.). (Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016 ) Rv. 266294 - 01) La censura è comunque manifestamente infondato poiché poiché l'interrogatorio va preceduto dal deposito degli atti su cui si fonda la misura, ma non dagli interrogatori dei coindagati, poiché su di essi non è stata disposta la misura cautelare e certamente l'autorizzazione a rilasciare copia degli stessi solo dopo l'interrogatorio dell'indagato non viola alcuna legittima prerogativa difensiva. La risposta resa al riguardo dal tribunale a pagina tre nell'ordinanza non è del tutto condivisibile nel suo iter argomentativo, ma è corretta nel suo esito poiché esclude la previsione di una nullità dell'interrogatorio. 1.2 Il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancanza di autonoma valutazione da parte del gip è stata respinta dal tribunale con motivazione corigrua, che non viene contestata con argomentazioni specifiche da parte della difesa che incorre nel vizio di genericità della censura. 1.3 Il tribunale ha, nel provvedimento impugnato, fornito una dettagliata esposizione degli elementi indiziari a sostegno della prospettazione accusatoria e ha riportato i passaggi più significativi delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza cautelare; dopo avere esaminato sia pure sinteticamente le censure mosse dalla difesa, ha formulato un motivato giudizio di gravità indiziaria, smentendo la diversa ricostruzione dei fatti offerta dall'indagato in sede di interrogatorio.Le censure formulate nel ricorso in ordine alla ritenuta gravità indiziaria deducono vizi della motivazione inesistenti e invocano in realtà una diversa valutazione delle fonti probatorie, che sono state oggetto di logica e coerente esposizione da parte del tribunale, allegando una conflittualità indimostrata tra i due fratelli, che non appare comunque idonea ad inficiare l'evidenza del contenuto delle intercettazioni. 1.4 Quanto all'aggravante del metodo mafioso è vero che il provvedimento non contiene un'esplicita motivazione a sostegno della sussistenza dell'aggravante, ma a pagina 8 dell'ordinanza il tribunale afferma che "gli elementi dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] sia coinvolto nella commissione di gravi reati posti in essere con metodologia mafiosa nell'ambito dell'operatività dell'associazione capeggiata dal fral:ello Ivano, pur se l'indagato non risulta parteciparvi". Inoltre in un passaggio precedente dell'ordinanza, il tribunale ha sottolineato che la vittima di un'estorsione si era lamentato con [OSCURATO:PERSONA] delle modalità eccessivamente rudi e minacciose utilizzate da altro sodale per ottenere la corresponsione di somme di denaro, manifestando la volontà di interrompere il pagamento se le richieste di denaro fossero continuate con tali brusche modalità; inoltre in altra conversazione il ricorrente viene indicato come l'unico soggetto con cui l'imprenditore estorto, [OSCURATO:PERSONA], voleva rapportarsi, a riprova della piena consapevolezza da parte dell'indagato delle modalità mafiose e degli obiettivi delle pretese avanzate dai suoi correi. In conclusione dal complessivo tenore della motivazione del provvedimento impugnato emerge che il tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria anche in odine all'aggravante mafiosa sotto entrambi i profili contestati. 2.Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 dicembre 2022 il
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