CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 19368/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 11 luglio 2024 la Corte di appello di Salerno, a seguito di annullamento di questa Corte, aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1ii reclusione ed C 300 di multa riducendo la pena inflitta in complessivi mesi 2'di reclusione ed C 200 di multa e confermando nel reso avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di conversione della pena detentiva; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente respinto l'istanza di conversione della pena detentiva in pecuniaria dando rilievo alla circostanza che questa non sarebbe risultata in alcun modo afflittiva avuto riguardo alle condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA] il quale non avrebbe potuto farvi fronte; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso la concessione dell'istato beneficio dando rilievo alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], pur sottoposto a procedimento penale per i fatti oggi in esame, ha ritenuto di proseguire nella propria condotta criminosa tanto da essere stato assoggettato ad altro giudizio per fatti analoghi; che, pertanto, una tale circostanza legittima la prognosi negativa in ordine alla futura condotta del prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennai