CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08814/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27664/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui lo studio in Roma, via Alberico II n. 33, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce a l controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Puglian. 1422/07/20 15, depositata il 24.06.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CT R della Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia della Entrate avverso la sentenza emessa dalla CTP di Bari che aveva Oggetto: Tributi– Rinuncia al ricorso accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, con il quale era stata recuperatal’IVA non versata, per l’anno 2006, a seguito della contestazione dell’indebito utilizzo del regime correlato al deposito fiscale IVA, gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50-bis, comma 5, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il mancato ingresso materiale della merce in un deposito fiscale IVA o il suo transito per pochi minuti, senza che la merce sia in essa custodita e senza che l’attività di deposito sia provata da un contratto tra il contribuente e il gestore del deposito, rendono legittimi la verifica e l’accertamento delle violazioni degli adempimenti fiscali connessi alla gestione ed utilizzo virtuale del deposito fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate, funzionalmente competente al recupero dell’IVA indebitamente detratta; - preliminarmente occorre rilevare che l’Agenzia delle entrate ha depositato, tramite l’Avvocatura dello Stato, dichiarazione di rinuncia al ricorsoper cassazione; - la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; - la stessa risulta ritualmente comunicata dalla cancelleria all a controparte in data 26.09.2023, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, n