CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] “ARIOSTO” di [OSCURATO:PERSONA] 42, in Lecce, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 524/2020, pubblicatail 5/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3159/2021Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 13679/2026Data pubblicazione 11/05/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Lecce del 5 giugno 2020 n. 524, che ha accolto il primomotivo di gravame della ricorrente, dichiarando tempestivamente propostal’impugnativa della delibera condominiale del 15 giugno 2011, e harigettato nel merito la predetta impugnativa.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] “Ariosto”, che anzitutto eccepiscel’inammissibilità del ricorso per tardività.CONSIDERATO CHE1. Preliminare all’esame dei tre motivi di ricorso è la verifica dellatempestività della proposizione del medesimo contestata dalcontroricorrente.Il ricorso è stato notificato in data 7 gennaio 2021, come risulta dallaricevuta di accettazione del plico notificato dal difensore della ricorrente aisensi della legge n. 53/1994. La sentenza impugnata è stata pubblicata indata 5 giugno 2020, cosicché il termine semestrale per l’impugnazione,applicabile in quanto il processo è iniziato nel 2011, scadeva il 5 gennaio2021.2. Il ricorso è pertanto stato notificato tardivamente e va dichiaratoinammissibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente cheliquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generaliNumero registro generale 3159/2021Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 13679/2026Data pubblicazione 11/05/2026(15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarata antistataria.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa