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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26869/2026

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di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli harevocato il beneficio dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, che erastato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella misuradi anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa, per aver egli commesso –entro il termine di cui all’art. 1 della suddetta disposizione normativa – un delittonon colposo, per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore adanni due, come da sentenza del 15/11/2017 della Corte di appello di Napoli,passata in giudicato il 17/01/2019.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge con riferimento all’art. 172 cod.pen., nella parte in cui è stato revocato il beneficio, nonostante il decorso di unperiodo di tempo superiore ad anni dieci, dalla concessione dello stesso.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sulla prospettazione diprincipi di diritto che contrastano sia con il dato normativo, sia con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (si veda Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015,Maiorella, Rv. 261399 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel caso in cui l'esecuzionedella pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione dellapena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, qualepresupposto della revoca del beneficio››).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli harevocato il beneficio dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, che erastato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella misuradi anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa, per aver egli commesso –entro il termine di cui all’art. 1 della suddetta disposizione normativa – un delittonon colposo, per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore adanni due, come da sentenza del 15/11/2017 della Corte di appello di Napoli,passata in giudicato il 17/01/2019.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge con riferimento all’art. 172 cod.pen., nella parte in cui è stato revocato il beneficio, nonostante il decorso di unperiodo di tempo superiore ad anni dieci, dalla concessione dello stesso.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sulla prospettazione diprincipi di diritto che contrastano sia con il dato normativo, sia con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015,Maiorella, Rv. 261399 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel caso in cui l'esecuzionedella pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione dellapena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, qualepresupposto della revoca del beneficio››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26869/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris