CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 1951
Cassazione n. 41196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1951 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1984 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Messina ricorre avverso la sentenza della stessa Corte, che, assolvendo gli imputati, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili del delitto dì falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici; - che, con i motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio; - osservato che i reati ascritti agli imputati sono estinti per intervenuta prescrizione ed il termine massimo di prescrizione, per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in riferimento all'art.476 comma 1 cod. pen., contestato come commesso nell'anno 2014, era ormai maturato al tempo di proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, datato 2 febbraio 2023; - rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni parte processuale deve vantare un interesse all'impugnazione e, in particolare, quella del pubblico ministero deve avere per effetto potenziale la produzione di un risultato concreto e processualmente vantaggioso, che non può consistere nell'aspirazione ad ottenere il mero riconoscimento dell'osservanza della legge nella contestuale presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, ormai definitivamente perfezionatasi, salva l'indicazione di un obbiettivo diverso, esterno al processo ma pur sempre meritevole di apprezzamento (come, ad esempio, l'affermazione dei presupposti per l'attivazione di un procedimento disciplinare o di un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria), che i motivi di ricorso hanno comunque l'onere di specificare (arg. da Cass. sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 247971; sez. U n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093); - ritenuto, pertanto, che il ricorso del pubblico ministero, in difetto di tali elementi, debba essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 settembre