CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 16931/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24318-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] separata INPS, soggetti obbligati, prescrizione contributi, sanzioni R.G.N.24318/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC avverso la sentenza n. 141/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 322/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.5.2019, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso bonario comunicatogli il 1°.7.2015 con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009; che avverso tale pronuncia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995, 6, d.m. n. 281/1996, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che sussistesse a suo carico l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul presupposto che il versamento del contributo integrativo non fosse sufficiente all’esonero, non essendo utile ai fini della costituzione di alcuna posizione previdenziale; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001 (e succ. mod. e integraz.), per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la decorrenza del termine andasse ancorata alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia commisurato le sanzioni a suo carico in relazione alla più grave fattispecie dell’evasione contributiva, invece che, a tutto concedere, a quella dell’omissione; che il primo motivo è infondato, essendo ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – sec ondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione –l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (così Cass.n. 32167 del 2018 e innumerevoli successive conformi; v. da ult. Cass. n. 24047 del 2022); che a diverse conclusioni non induce l’assunto sostenuto nella memoria depositataex art. 378 c.p.c., secondo cui sarebbe mancato in specie l’accertamento dell’abitualità dell’esercizio dell’attività libero-professionale, trattandosi di questione involgente accertamenti di fatto che, non risultando proposta nei precedenti gradi di merito, non può essere prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità, per di più solo nella memoria citata(così da ult. Cass. n. 21355 del 2022); che, con riguardo al secondo motivo, va preliminarmente ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (così già Cass. n. 27950 del 2018, cit. nel ricorso per cassazione, seguita da innumerevoli successive conformi); che, costituendo quaestio iuris l’individuazione sia del termine di prescrizione applicabile sia del suo momento iniziale o finale (cfr. Cass. S.U. n. 10955 del 2002 e succ. conf.), assume tuttavia rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamento previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore (così Cass. n. 10273 del 2021), trattandosi di differimento previsto da fonte normativa alla quale si deve riconoscere natura regolamentare, siccome emanata in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 (così Cass. n. 3457 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata); che, sebbene la sentenza impugnata abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine di prescrizione alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e non al momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi,deve nondimeno rilevarsi che, alla data in cui l’INPS ha comunicato l’avviso bonario(1°.7.2015), il termine di prescrizione non era decorso, avendo il d.P.C.M. cit. differito il termine per il pagamento al 6.7.2010;che, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, anche il secondo motivo di censura si rivela infondato; che, con riguardo al terzo motivo, va preliminarmente rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo chela disposizione interpretata (ossia l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995) era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”; che, dovendo applicarsi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti, la questione prospettata in ordine alla commisurazione delle sanzioni civili, trattandosi di periodo temporale antecedente all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dichiarata in parte qua incostituzionale, può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili per l’anno qui in contestazione;che avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio e alla complessità delle questioni trattate, che hanno trovato assetto definitivo solo in esito alla citata pronuncia del giudice delle leggi, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,