CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Sciangula unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiacomo [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aig [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2466/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 22713/2026Data pubblicazione 06/07/2026Ivan Bullo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1937/2023depositata il 13/11/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 06/07/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]