CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 40302/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23426-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. PINNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'APPELLO CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /------------------------/ F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23426/2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, Numero sezionale 10603/2021Numero di raccolta generale 40302/2021 avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione Data pubblicazione 15/12/2021 distaccata di Sassari, n. 49/2020 del 14 febbraio 2020. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Sassari, rigettando la domanda risarcitoria avanzata da Giovanna, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] per i danni subiti dall’immobile di loro proprietà in via [OSCURATO:PERSONA] 2 di Osilo. Il primo ed il terzo motivo di ricorso censurano la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello, mentre il secondo motivo allega la violazione ed errata applicazione dell’art. 2051 c.c., avendo la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, negato che l’Urgeghe avesse un dovere di custodia sul pozzo luce causa delle infiltrazioni pregiudizievoli. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La proposta del relatore rilevava che il ricorso non conteneva la procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 83, comma terzo, cod. proc. civ., né indicava la stessa agli effetti dell’art. 366, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nella memoria presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., viene tuttavia esposto che la procura risultava conferita al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] su foglio separato ma congiunto all’originale del ricorso, benché non indicata nell’atto. La questione pregiudiziale da decidere nel presente giudizio risulta perciò collegata a quella rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 9358/2021 dell’8 aprile 2021, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23426/2020 Numero sezionale 10603/2021 occorrendo stabilire se, in caso di procura a margine o Numero di raccolta generale 40302/2021in calce al Data pubblicazione 15/12/2021 ricorso per cassazione, o rilasciata su foglio separato, la verifica dell'anteriorità della stessa rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria, ovvero se occorra comunque la menzione della procura nella copia notificata. La questione è stata da ultimo decisa dalle Sezioni Unite con sentenza 19 novembre 2021, n. 35466, sulla base del seguente principio di diritto: "L'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale". [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, di rinviare la causa a nuovo ruolo, rimettendo al relatore di formulare eventuale nuova proposta alla luce della sentenza 19 novembre 2021, n. 35466 resa dalle Sezioni Unite. La causa va perciò rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per eventuale nuova proposta del relatore. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3