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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 08135/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34894/24 - Ud 29 gennaio 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata che l'aveva prosciolta ex art. 131-bis cod. pen., aveva condannato l'imputata per il reato di falso in atto pubblico del privato (per avere falsificato il talloncino attestante la revisione della propria autovettura).

Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso principale - che lamenta vizi della motivazione e violazione di legge - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, offre delle doglianze in punto di responsabilità generiche e portatrici di una diversa valutazione della prova.

Considerato, in particolare, quanto alla doglianza circa l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa, che il differente vaglio della Corte territoriale rispetto al Giudice di prime cure non è stato fondato su una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma su una differente valutazione del significato probatorio degli elementi raccolti, donde non si imponeva la rinnovazione.

Rilevato che l'inammissibilità dei motivi principali determina quella dei motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara ma missibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34894/24 - Ud 29 gennaio 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata che l'aveva prosciolta ex art. 131-bis cod. pen., aveva condannato l'imputata per il reato di falso in atto pubblico del privato (per avere falsificato il talloncino attestante la revisione della propria autovettura). Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso principale - che lamenta vizi della motivazione e violazione di legge - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, offre delle doglianze in punto di responsabilità generiche e portatrici di una diversa valutazione della prova. Considerato, in particolare, quanto alla doglianza circa l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa, che il differente vaglio della Corte territoriale rispetto al Giudice di prime cure non è stato fondato su una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma su una differente valutazione del significato probatorio degli elementi raccolti, donde non si imponeva la rinnovazione. Rilevato che l'inammissibilità dei motivi principali determina quella dei motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ma missibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 08135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris