CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 28296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Campobasso ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt.455 e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, tanto più che l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa sostanzialmente si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dello stesso imputato. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è parimenti costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc, pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101). Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In maniera analoga, è manifestamente infondata la censura relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto dal casellario giudiziario risulta che l'imputato è gravato da condanne definitive per precedenti specifici di truffa e fabbricazione di monete false. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cass