CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21 aprile 2021 del Tribunale di Avellino che, quale giudice dell'esecuzione nel provvedimento di revoca ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 del beneficio dell'indulto, precedentemente concesso per i reati di seguito indicati, non ha dichiarato d'ufficio la prescrizione delle pene ex art. 172 cod. pen.: 1) appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen., giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Avellino con decreto penale di condanna del 26 aprile 2004, esecutivo il 28 giugno 2004, che aveva irrogato la pena di giorni quindici di reclusione (successivamente sostituita con la multa di euro 579,00) ed euro 400,00 di multa; 2) violazione delle norme in materia di obiezione di coscienza, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 8 luglio 1998, n. 230, giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Avellino con decreto penale di condanna del del 2 novembre 2004, esecutivo il 6 dicembre 2004, che aveva irrogato la pena di mesi tre di reclusione (successivamente sostituita con la multa di euro 3.486,08); 3) violazione delle norme in materia di obiezione di coscienza, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 230 del 1998, Gi.p. del Tribunale di Avellino con decreto penale di condanna del 3 febbraio 2005, esecutivo il 6 dicembre 2004, che aveva irrogato la pena di mesi due di reclusione (successivamente sostituita con la multa di euro 2.324,00); 4) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 giugno 2009, definitiva il 30 novembre 2009, che aveva irrogato la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa; 5) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Avellino con sentenza dell'Il febbraio 2014, definitiva il 18 settembre 2015, che aveva irrogato la pena dì mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa; Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Malafronte, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, il 24 ottobre 2007 aveva commesso l'ulteriore reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. (sub 6), giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 18 settembre 2009, definitiva il 27 dicembre 2009, in ordine al quale era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa.2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen. e vizio di motivazione, perché tale norma imponeva di dichiarare la prescrizione delle pene sub 1, 2, 3, 4 e 6, Il ricorrente evidenzia che, nell'ipotesi nella quale l'esecuzione della pena sia condizionata alla revoca dell'indulto, il giorno dal quale far decorrere il termine utile per la prescrizione della pena corrisponde a quello in cui la condizione risolutiva si è verificata, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen.; la condizione risolutiva, inoltre, si verifica con l'irrevocabilità della sentenza che ha determinato il presupposto della revoca. In sintesi, il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, il termine di prescrizione della pena decorre dal giorno in cui i provvedimenti di revoca sono diventati definitivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come ha correttamente rilevato il Procuratore generale, dagli atti dei fascicolo risulta che la declaratoria di estinzione delle pene, ai sensi dell'art. 172 cod., pen., non era mai stata chiesta espressamente al giudice dell'esecuzione, sicché non poteva essere dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione investito della sola richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal pubblico ministero, né l'eventuale decorso di tale termine può rilevare in questa sede, dovendo formare oggetto di apposita istanza al giudice di merito competente. Sulla necessità di apposita domanda avente tale oggetto, anche quando la revoca dell'indulto e la prescrizione della pena possono operare contestualmente, la giurisprudenza di legittimità è costante (v. Sez. 1, n. 911 del 13/01/2020, Ca ridi) Stante la diversità dei presupposti tra la revoca dell'indulto e la prescrizione della pena. la difesa ricorrente non contesta la sussistenza dei presupposti cui l'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, ma ritiene che non possa comunque procedersi alla revoca, perché la pena oggetto di indulto si è nelle more prescritta a seguito della decorrenza del termine decennale di cui all'art. 172, comma primo, cod. pen. il cui dies a quo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza dì legittimità, è costituito dalla data di irrevocabilità della sentenza posta a fondamento della revoca del beneficio. La tesi difensiva non può trovare accoglimento, perché sovrappone due questioni, diverse e tra loro indipendenti, che solo eventualmente possono intersecarsi: quella della revoca dell'indulto, che si verifica ope legis con l'avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006 (aver commesso entro cinque anni dal 31.7.2006 un delitto non colposo, giudizialmente accertato con sentenza di condanna irrevocabile, per il quale è stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni), e quella della prescrizione della pena, la cui operatività dipende dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 172 cod. pen. La diversità di presupposti tra la revoca dell'indulto e la prescrizione della pena implica necessariamente, anche quando l'una e l'altra possano operare contestualmente nei termini di cui alla prospettazione difensiva svolta nel ricorso, che il giudice dell'esecuzione sia investito con specifica domanda tesa ad ottenere l'applicazione di entrambi gli istituti. Pacificamente ciò non è avvenuto nel caso in esame; pertanto, il giudice della legittimità, cui sono inibiti accertamenti fattuali e di merito, non può per la prima volta pronunziarsi sulla sussistenza della invocata prescrizione della pena divenuta eseguibile a seguito della disposta revoca dell'indulto. Di conseguenza, ferma restando la correttezza della decisione sulla revoca dell'indulto adottata con il provvedimento impugnato, parte ricorrente dovrà sottoporre al preventivo vaglio del competente giudice dell'esecuzione la diversa questione della prescrizione della pena dedotta per la prima volta in questa sede. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de