CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen. non è consentito in questa sede, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come la Corte territoriale - come emerge dalla pag. 45 dell'impugnata sentenza - ha congruamente motivato il diniego dell'attenuante de qua, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043-01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380-01; Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi, Rv. 254356-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.