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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 11524/2024

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A BUCONI; FATTO

1. La Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva respinto l’opposizione proposta dal Caminiti controil decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 91.590,38 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”.

2. La Corte territoriale, premesso che la sentenza n. 971/2012 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] aveva ridotto l’entità del risarcimento dovuto al Caminiti per il ritardo nell’assunzione, ed aveva determinato il relativo danno in € 6563,17, ha ritenuto che tale pronuncia costituisse valido titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ancorché mancasse l’ordine di restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado.

3. Ha escluso che la riforma parziale della sentenza di primo grado da parte della sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina avesse lasciato sopravvivere l’affermazione della responsabilità dell’Associazione per il ritardo nell’assunzione e la condanna ascrivibile all’Associazione per il ritardo nell’assunzione fino al giugno 1998; ha infatti evidenziato che la sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina ha riconosciuto il risarcimento del danno solo dal luglio al novembre 1998, con esclusione del periodo anteriore al luglio 1998, ed ha rilevato che su tale statuizione si è formato il giudicato.

4. Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che la responsabilità è stata affermata solo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”, condannato al risarcimento e che già la pronuncia di primo grado conteneva la condanna esclusiva delsuddetto Ente.

5. Ha dunque ritenuto che il diritto alla restituzione facesse capo all’ente che ha avanzato domanda monitoria, risultando pacificamente dagli atti prodotti che la pronuncia di appello era stata emessa nei confronti dell’ente, che la certificazione del 17.4.2013 dell’Assessorato regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e Tesoro – Ragioneria generale della Regione comprova univocamente che l’importo di € 99.988,02 era stato liquidato in favore del Caminiti dietro provvedimento del giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo a carico dell’EAR Teatro di Messina, scaturito dal pignoramento presso il terzo Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA], intrapreso dal Caminiti unitamente agli altri litisconsorti.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

7. L ’ E nte [OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina” ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 637, 409 e 413 cod. proc. civ. (360 nn. 2, 3, 4 e 5).

Lamenta l’omesso esame del primo motivo di appello, con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, che non aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, ancorché emesso dalla sezione civile del Tribunale di Messina, incompetente per materia.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia n ullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta su un punto decisivo della controversia (giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 971/2012 resa dalla Corte di Appello di Messina), in relazione all’art.360 nn. 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ .

Sostieneche la mancanza di un dispositivo di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”nella sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina comprova l’insussistenza di un credito dell’ente nei confronti del Caminiti e che l’ente avrebbe al più potuto vantare un diritto al rimborso nei confronti dell’Associazione “Teatro di Messina”.Evidenzia che l’Associazione “Teatro di Messina” è rimasta contumace nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 971/2012 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] e non haformulato alcuna domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente corrisposte al Caminiti; sostiene che in forza del giudicato interno costituito dalla sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina, la responsabilità per la mancata assunzione del Caminiti dal 1.1.1996 al 10.11.1998 (escluso il periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] eil 10.11.1998) è rimasta in capo all’Associazione “Teatro di Messina”.

Aggiunge che nel giudizio definito con la sentenza n. 971/2012 della CDA di Messina l’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina” non aveva mai contestato il diritto all’assunzione dei lavoratori a decorrere dal 1.1.1996 in forza della L.R. n. 4/1995, ma solo la propria responsabilità riguardo al periodo anteriore alla notifica della sentenza n. 975/1998.

Precisa che la sentenza n. 971/2012 della C orte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all’accertamento del diritto del Caminiti all’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi della L.R. n. 4/1996 e alla responsabilità, in capo all’Associazione “Teatro di Messina” per la tardiva assunzione nel periodo tra il 1.1.1996 e il 30.6.1998.

Sostieneche la sentenza n. 458/2007 del Tribunale di Messina deve mantenere salvi i suoi effetti, compreso quello relativo al riconoscimento de diritto de l Caminiti all’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi della L.R. n. 4/1996 e alla responsabilità, in capo all’Associazione “Teatro di Messina” per la tardiva assunzione nel periodo tra il 1.1.1996 e il 30.6.1998, alla quale in forza del giudicato interno continua ad andare imputata la trasmissione da parte dell’Associazione all’ dei fascicoli personali dei ricorrenti.

3. Il primo motivo è inammissibile.

In disparte il rilievo che il motivo non riproduce l’atto di appello, deve rammentarsi chele Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1045/2000 hanno chiarito chea seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro (diverse da quelle di cui all'articolo 133 d.lgs. n. 51 del 1988) è il Tribunale in composizione monocratica eche la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia (tali principi sono stati poi ribaditi da Cass. n. 1399/2001; Cass. n. 2263/2001; Cass. n. 3485/2001, nonché da Cass. n. 20494/2009, secondo cui aseguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio).

4. Il secondo motivo è inammissibile.

La motivazione della sentenza impugnata non è omessa né apparente, avendo la suddetta sentenza chiaramente affermatoche: -la sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina costituiva valido titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ancorché mancasse l’ordine di restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado; -la riforma parziale della sentenza di primo grado da parte della sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina non aveva lasciato sopravvivere l’affermazione della responsabilità dell’Associazione per il ritardo nell’assunzione e la condanna ascrivibile all’Associazione, e non all’ente medesimo, per il ritardo nell’assunzione fino al giugno 1998; -la sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina ha riconosciuto il risarcimento del danno solo dal luglio al novembre 1998, con esclusione del periodo anteriore al luglio 1998 (ha rilevato che su tale statuizione si è formato il giudicato); -è stata riconosciuta la responsabilità dell ’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”, condannato in via esclusiva al risarcimento del danno;- il diritto alla restituzione faceva capo all’ente che ha avanzato domanda monitoria, risultando pacificamente dagli atti prodotti che la pronuncia di appello èstata emessa nei confronti dell’ente; - la certificazione del 17.4.2013 dell’Assessorato regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e Tesoro – Ragioneria generale della Regione comprova univocamente che l’importo di € 99.988,02 era stato liquidato in favore del Caminiti dietro provvedimento del giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo a carico dell’ dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”, scaturito dal pignoramento presso il terzo Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA], intrapreso dal Caminiti unitamente agli altri litisconsorti.

Nel sostenere l’erronea interpretazione del giudicato, il motivodifetta inoltre di autosufficienza, in quanto non riproduce alcun passaggio della sentenza n. 971/2012 in cui si affermi la responsabilità dell’Associazione per il periodo anteriore al 30.6.1998; inoltre il motivo non riproduce né allega la sentenza n. 458/2007 del Tribunale di Messina.

La sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo di restituzione sorge anche in assenza di espressa statuizione in tal senso, è peraltro conforme ai principi espressi da questa Corte secondo cui, alla stregua dell'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., è ammissibile l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al "decisum" complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione(Cass.n. 2819/2016) Questa Corte ha inoltre ritenutoammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame; ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi(Cass. n. 17664/2019).

In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, si è in particolare affermato che qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisumcomplessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento (Cass. n. 35093/2023).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI; FATTO 1. La Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva respinto l’opposizione proposta dal Caminiti controil decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 91.590,38 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”. 2. La Corte territoriale, premesso che la sentenza n. 971/2012 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] aveva ridotto l’entità del risarcimento dovuto al Caminiti per il ritardo nell’assunzione, ed aveva determinato il relativo danno in € 6563,17, ha ritenuto che tale pronuncia costituisse valido titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ancorché mancasse l’ordine di restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado. 3. Ha escluso che la riforma parziale della sentenza di primo grado da parte della sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina avesse lasciato sopravvivere l’affermazione della responsabilità dell’Associazione per il ritardo nell’assunzione e la condanna ascrivibile all’Associazione per il ritardo nell’assunzione fino al giugno 1998; ha infatti evidenziato che la sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina ha riconosciuto il risarcimento del danno solo dal luglio al novembre 1998, con esclusione del periodo anteriore al luglio 1998, ed ha rilevato che su tale statuizione si è formato il giudicato. 4. Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che la responsabilità è stata affermata solo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”, condannato al risarcimento e che già la pronuncia di primo grado conteneva la condanna esclusiva delsuddetto Ente. 5. Ha dunque ritenuto che il diritto alla restituzione facesse capo all’ente che ha avanzato domanda monitoria, risultando pacificamente dagli atti prodotti che la pronuncia di appello era stata emessa nei confronti dell’ente, che la certificazione del 17.4.2013 dell’Assessorato regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e Tesoro – Ragioneria generale della Regione comprova univocamente che l’importo di € 99.988,02 era stato liquidato in favore del Caminiti dietro provvedimento del giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo a carico dell’EAR Teatro di Messina, scaturito dal pignoramento presso il terzo Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA], intrapreso dal Caminiti unitamente agli altri litisconsorti. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 7. L ’ E nte [OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina” ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 637, 409 e 413 cod. proc. civ. (360 nn. 2, 3, 4 e 5). Lamenta l’omesso esame del primo motivo di appello, con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, che non aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, ancorché emesso dalla sezione civile del Tribunale di Messina, incompetente per materia. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia n ullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta su un punto decisivo della controversia (giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 971/2012 resa dalla Corte di Appello di Messina), in relazione all’art.360 nn. 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ . Sostieneche la mancanza di un dispositivo di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”nella sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina comprova l’insussistenza di un credito dell’ente nei confronti del Caminiti e che l’ente avrebbe al più potuto vantare un diritto al rimborso nei confronti dell’Associazione “Teatro di Messina”.Evidenzia che l’Associazione “Teatro di Messina” è rimasta contumace nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 971/2012 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] e non haformulato alcuna domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente corrisposte al Caminiti; sostiene che in forza del giudicato interno costituito dalla sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina, la responsabilità per la mancata assunzione del Caminiti dal 1.1.1996 al 10.11.1998 (escluso il periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] eil 10.11.1998) è rimasta in capo all’Associazione “Teatro di Messina”. Aggiunge che nel giudizio definito con la sentenza n. 971/2012 della CDA di Messina l’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina” non aveva mai contestato il diritto all’assunzione dei lavoratori a decorrere dal 1.1.1996 in forza della L.R. n. 4/1995, ma solo la propria responsabilità riguardo al periodo anteriore alla notifica della sentenza n. 975/1998. Precisa che la sentenza n. 971/2012 della C orte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all’accertamento del diritto del Caminiti all’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi della L.R. n. 4/1996 e alla responsabilità, in capo all’Associazione “Teatro di Messina” per la tardiva assunzione nel periodo tra il 1.1.1996 e il 30.6.1998. Sostieneche la sentenza n. 458/2007 del Tribunale di Messina deve mantenere salvi i suoi effetti, compreso quello relativo al riconoscimento de diritto de l Caminiti all’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi della L.R. n. 4/1996 e alla responsabilità, in capo all’Associazione “Teatro di Messina” per la tardiva assunzione nel periodo tra il 1.1.1996 e il 30.6.1998, alla quale in forza del giudicato interno continua ad andare imputata la trasmissione da parte dell’Associazione all’ dei fascicoli personali dei ricorrenti. 3. Il primo motivo è inammissibile. In disparte il rilievo che il motivo non riproduce l’atto di appello, deve rammentarsi chele Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1045/2000 hanno chiarito chea seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro (diverse da quelle di cui all'articolo 133 d.lgs. n. 51 del 1988) è il Tribunale in composizione monocratica eche la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia (tali principi sono stati poi ribaditi da Cass. n. 1399/2001; Cass. n. 2263/2001; Cass. n. 3485/2001, nonché da Cass. n. 20494/2009, secondo cui aseguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio). 4. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata non è omessa né apparente, avendo la suddetta sentenza chiaramente affermatoche: -la sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina costituiva valido titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ancorché mancasse l’ordine di restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado; -la riforma parziale della sentenza di primo grado da parte della sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina non aveva lasciato sopravvivere l’affermazione della responsabilità dell’Associazione per il ritardo nell’assunzione e la condanna ascrivibile all’Associazione, e non all’ente medesimo, per il ritardo nell’assunzione fino al giugno 1998; -la sentenza n. 971/2012 della Corte di Appello di Messina ha riconosciuto il risarcimento del danno solo dal luglio al novembre 1998, con esclusione del periodo anteriore al luglio 1998 (ha rilevato che su tale statuizione si è formato il giudicato); -è stata riconosciuta la responsabilità dell ’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”, condannato in via esclusiva al risarcimento del danno;- il diritto alla restituzione faceva capo all’ente che ha avanzato domanda monitoria, risultando pacificamente dagli atti prodotti che la pronuncia di appello èstata emessa nei confronti dell’ente; - la certificazione del 17.4.2013 dell’Assessorato regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e Tesoro – Ragioneria generale della Regione comprova univocamente che l’importo di € 99.988,02 era stato liquidato in favore del Caminiti dietro provvedimento del giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo a carico dell’ dell’[OSCURATO:PERSONA] “Teatro di Messina”, scaturito dal pignoramento presso il terzo Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA], intrapreso dal Caminiti unitamente agli altri litisconsorti. Nel sostenere l’erronea interpretazione del giudicato, il motivodifetta inoltre di autosufficienza, in quanto non riproduce alcun passaggio della sentenza n. 971/2012 in cui si affermi la responsabilità dell’Associazione per il periodo anteriore al 30.6.1998; inoltre il motivo non riproduce né allega la sentenza n. 458/2007 del Tribunale di Messina. La sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo di restituzione sorge anche in assenza di espressa statuizione in tal senso, è peraltro conforme ai principi espressi da questa Corte secondo cui, alla stregua dell'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., è ammissibile l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al "decisum" complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione(Cass.n. 2819/2016) Questa Corte ha inoltre ritenutoammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame; ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi(Cass. n. 17664/2019). In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, si è in particolare affermato che qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisumcomplessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento (Cass. n. 35093/2023). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore
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